La Cassazione si copre di ridicolo: cosa c’è dietro?

 

Una sentenza che ridicolizza il sistema giudiziario, che contraddice quanto la stessa prima sezione della Corte di Cassazione aveva scritto in altra sentenza 12 giorni prima, che potrebbe aprire la strada a nuove condanne da parte della Corte Europea per i Diritti Umani se non addirittura ad omicidi di genitori alienanti, qualora risultasse che in Italia non esiste modo legale di proteggere i bambini da questo abuso.

Queste le due sentenze:

A) Sentenza 5847/13 (8 Marzo 2013): bambino protetto da padre alienante sulla base di un parere dei Servizi Sociali. B) Sentenza 7041/13 (20 Marzo 2013): protezione di bambino da madre alienante sulla base di due perizie d’ufficio.
La Cassazione conferma la protezione La Cassazione annulla la protezione

SECONDO LA SENTENZA: «Il motivo è inoltre è sfornito di elementi idonei ad intaccare la decisione sull’affidamento motivata in ragione dell’esistenza di una sindrome da alienazione parentale (PAS) causata da pressioni paterne […]  La corte di appello, utilizzando la predetta relazione della Asl che diagnosticava una sindrome da alienazione parentale dei figli ed evidenziava il danno irreparabile da essi subito per la privazione del rapporto con la madre, si è limitata a fare uso del potere, attribuito al giudice dall’art. 155 sexies, comma 1, c.c., di assumere mezzi di prova anche d’ufficio ai fini della decisione sul loro affidamento esclusivo alla madre.»

SECONDO LA SENTENZA: «il provvedimento adottato assume, proprio nell’ottica della teoria incentrata sulla PAS, una valenza clinica e giuridica assieme… […] la ricorrente ha richiamato le critiche mosse alla relazione depositata dal CTU, alla diagnosi dallo stesso formulata, e, soprattutto, alla validità, sul piano scientifico, della PAS.  Non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, delle soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelle che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare»

 

La prima sentenza è in linea con la normale giurisprudenza, ad es. la sentenza di Cassazione 7452/2012.

La seconda è incredibile anche nei tempi (6 mesi invece dei soliti anni) ed erronea nella sostanza.

Innanzitutto, era evidente dalla cronaca che il bambino, da anni privato del papà, solo dopo l’allontanamento aveva ricostruito un normale rapporto con il papà.  Al di là delle teorie, la validità della misura adottata da Giudici locali era stata confermata dai fatti, così come le motivazioni oggettive alla base del provvedimento di protezione (questo il parere della PM Simonetta Matone).

Poi, la sentenza cita acriticamente alcune delle incredibili falsità proposte dai negazionisti.  Forse una leggerezza di avvocati che hanno ritenuto inutile sporcarsi controbattendo, confidando nella preparazione dei Giudici. Vediamo i singoli punti:

  • Secondo la Cassazione lato B «autori spagnoli, all’esito di una ricerca compiuta nel 2008 hanno sottolineato la mancanza di rigore scientifico del concetto di PAS».
    La Cassazione si riferisce ad un lavoro di Antonio Escudero, Lola Aguilar Redo e Julia de la Cruz Leiva secondo cui “esiste uno scarsissimo numero di lavori scientifici; da qui la conclusione della mancanza di rigore scientifico del concetto di PAS”.  In realtà esiste un gran numero (594) di lavori in materia.  Basta saperli (o volerli) cercare.

Solo 9 sono invece i testi contro la PAS, in buona parte scritti da femministe spagnole.  Il testo più lungo è a firma di M.J.B. Barea, giurista femminista e madre incarcerata in seguito a quattro condanne per il mancato rispetto di sentenze che stabilivano il diritto del figlio ad avere contatti con suo papà.  Il testo più autorevole, pubblicato sulla “revista jurídica de igualdad de género” e tradotto in italiano dai negazionisti della PAS, è a firma di Jorge Corsi, psicologo poi finito in carcere in seguito ad una condanna definitiva per pedofilia.

Come mai la Cassazione lato B cita i pochi articoli anti-PAS provenienti da questa area, ma ignora le centinaia di studi scientifici?

E soprattutto, la Cassazione lato B si è chiesta come mai gran parte dei contributi al negazionismo della PAS vengono dalla Spagna?   La risposta è nota e tragica: il femminismo spagnolo arrivato al governo ha nel 2004 scatenato una guerra contro gli uomini a base di false accuse alienanti (si veda in proposito il documentario nel quale autorevoli esponenti della magistratura iberica si dissociano), trovandosi nella necessità di negare questo abuso sull’infanzia ed impedire la protezione dei bambini.  Le stesse femministe spagnole citate dalla Cassazione lato B sono in patria anche additate come “feminazi” (fonte: elPais) in relazione a tale loro attività.

In sostanza quanto prodotto in Spagna è frutto di furore ideologico femminista e dovrebbe essere ignorato.  Uscendo dalla Spagna:

  • Secondo la Cassazione lato B contrarietà alla PAS sarebbe stata “manifestata, nel 2003, dalla National District Attorneys Association”.  FALSO.   La realtà è che nel 2003 una rivista della NDAA ospitò un articolo contro la PAS scritto da due avvocatesse neo-laureate, Erika Rivera Ragland e Hope Fields. Nessuna delle due era procuratrice, nessuna delle due lo è diventata. Qui la storia completa.
  • La Cassazione cita poi le diffamazioni contro Gardner “nei cui confronti non sono mancati accenni poco lusinghieri”.  Addirittura la Cassazione erroneamente accusa Gardner di «essersi presentato come Professore di Psichiatria Infantile presso la Columbia University essendo un mero “volontario non retribuito”».   In realtà Gardner si firmava correttamente con il suo titolo reale di «Professore Clinico di Psichiatria» e mai come «Professore di Psichiatria Clinica» (o Infantile): le due cose hanno un diverso significato, ben noto nell’ambiente accademico statunitense, ma che probabilmente sfugge ai Cassazionisti italici.

In sostanza, la parte motiva della sentenza della Cassazione lato B è zeppa di errori.

Si tratta solo di superficialità sulla pelle di un bambino?

Osserviamo che la Presidente del collegio autore di questa sconcertante sentenza è stata associata al femminismo.   Scrive il Corriere (11/7/2008):

«Maria Gabriella Luccioli […] a colpi di sentenze, ha praticamente riscritto il diritto di famiglia. Tutto e sempre in nome e in favore delle donne».

La stessa giudice su Repubblica diceva (27/11/1997):

«C’è chi dice, con un po’ di esagerazione, che la Cassazione sta diventando femminista

Nel passato, la Giudice era stata criticata in tale maniera (labussolaquotidiana, cristianocattolico):

«Maria Gabriella Luccioli, già nota per […] sentenze mirate a riscrivere il diritto di famiglia, secondo i princìpi dettati dalla cultura vetero-femminista.» 

Ancora la stessa giudice sollevò altre polemiche quando con la sentenza sentenza 601/2012 affidò un bambino a due lesbiche piuttosto che al papà (fonte: rivista Tempi):

«Maria Gabriella Luccioli ha approfittato della sentenza per aggiungere l’opinione dell’estensore che non sia affatto necessario per l’equilibrato sviluppo dei bambini il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia composta da madre e padre, essendo tale considerazione non fondata su “certezze scientifiche” e “dati di esperienza”. Questa opinione nel nostro ordinamento vale come quella di qualsiasi altro cittadino, che non ha peraltro il privilegio di poter scrivere le sue opinioni nelle sentenze, ma sicuramente non può scavalcare i principi contenuti nella Carta Costituzionale, nelle leggi in vigore e in una sterminata documentazione scientifica che dimostra esattamente il contrario». (In effetti questo è il risultato dell’unico vero studio scientifico, firmato da Mark Regnerus).

Lo stesso può dirsi per la nuova sentenza della Luccioli.   Quando certa magistratura, che dovrebbe rimanere sopra le parti ed applicare le leggi, pretende invece di imporre un modello femminista di società, è inevitabile che i cittadini abbiano il diritto di parlare, di criticare, di rifiutarlo, di proteggere i bambini.

 

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La madre si è già rimangiata le promesse: «Si tornerà al vecchio regime. Il padre potrà vedere L. solo all’interno di incontri protetti».  Il CTU dott. de Nicola conferma: «Il bene di quel povero bimbo sembra essere stato completamente dimenticato. Oramai è diventata una guerra personale di uno dei genitori nei confronti dell’ex… ho il timore che Leonardo possa non rivedere mai più suo padre».  Urge un intervento dei magistrati locali per rimediare al disastro combinato dalla Cassazione romana.

Per fortuna questa assurda sentenza sta suscitando le reazioni della comunità psico-forense.

diritto24 intervista vari esperti:

Guglielmo Gulotta:  Non mi capacito del fatto che sia possibile che la medesima Sezione della Cassazione con il medesimo Presidente ma con una diversa composizione del Collegio, possa esprimersi in modo diametralmente opposto a distanza di così poco tempo su di una fattispecie che comprendeva la valutazione del medesimo fenomeno ovvero quello della Ablazione della figura di un genitore. 

Giovanni Camerini: Concentrando la attenzione sulla seconda sentenza, quella relativa al caso di cittadella, ciò che lascia più perplessi è la contraddizione tra le premesse giuridiche  e le considerazioni sulla nozione di PAS. Nella critica alle motivazioni della sentenza di secondo grado i Giudici di Cassazione formulano pareri interessanti e condivisibili circa la illegittimità delle “terapie giudiziarie”, ovvero delle prescrizioni di interventi (come gli allontanamenti) secondo una interpretazione discrezionale dell’ “interesse” del minore dal punto di vista psicologico. Poi si spingono immotivatamente ad esprimere giudizi sulla nozione di PAS compiendo lo stesso errore che contestano alla Corte d’Appello di Venezia, ovvero improvvisandosi studiosi di psicologia. Ed improvvisandosi oltretutto tanto imprudentemente quanto scorrettamente, in quanto enunciano teorie molto distanti da quanto sull’argomento viene sostenuto dalla comunità scientifica e spingendosi addirittura a formulare giudizi spericolati sulla figura del “padre” del concetto di PAS, Richard Gardner. Credo sia la prima volta che la Suprema Corte si esprima così su un argomento di natura scientifica, quindi non certo di sua competenza.

Giorgio Vaccaro: Si potrebbe dire che rappresentano l’esempio di scuola della contraddittorietà di un orientamento giurisprudenziale.

Con la prima la nr. 5847 del 12 febbraio si afferma letteralmente, dopo avere fondato il giudizio di inadeguatezza di un padre sulla base dell’esistenza della PAS evidenziata  dalla relazione dal Servizio di Psichiatria di zona, come “l’esistenza di una sindrome da alienazione parentale (PAS) causata dalle pressioni paterne” avrebbe inficiato i risultati della stessa audizione del figlio. Successivamente in data 6 marzo, solo venti giorno dopo, la medesima Prima Sezione della Cassazione, presieduta anche questa volta dalla Dott.ssa Luccioli, emetteva la sentenza 7041 che pur rilevando come la Sentenza della Corte d’appello non facesse diretto riferimento alla Pas, pronunciava una critica così radicale nei confronti di questa e del lavoro del CTU dell’Appello, da apparire incredibile rispetto alla propria decisione di neanche un mese precedente.

Con la 7041 la Cassazione è arrivata a smentire non solo la “astratta” validità scientifica della CTU, ma anche tutto il proprio ragionamento ermeneutico quello della Sentenza 5847 che si è appunto basata sull’esistenza della PAS per confermare da un lato la validità di un Appello che ha statuito di portar via i figli ad un genitore e dall’altro ha considerato la Pas come “una condotta pregiudizievole” nei confronti dei figli.

Credo che solo una successiva auspicabile pronuncia delle Sezioni unite su di una tale importantissima questione potrà porre fine a decisioni come queste, che non possono che essere lette con sgomento.

Tiziana Magro: Ritengo che la sentenza 5847/13 dell’8 marzo sia in linea con la normale giurisprudenza e non metta in discussione la diagnosi di Alienazione Parentale, intesa proprio come problema relazionale; inoltre, che faccia cogliere pienamente il diritto negato alla bigenitorialità del minore.

La sentenza 7041/13 del 20 marzo 2013, riferita al caso di Cittadella, e discussa in tempi molto rapidi,  richiama ad una mancanza di scientificità della PAS, come riportato solo da una delle parti in causa. Tuttavia la sentenza stessa non considera la più completa ed accreditata letteratura scientifica, che invece evidenzia l’esistenza del fenomeno di captazione del figlio da parte di un genitore, al di là dell’ “etichetta” utilizzata (PAS, PA, ecc.).

La sentenza, inoltre, menziona il mancato inserimento dell’Alienazione Parentale nel prossimo prontuario del DSM-V, dimenticando che già nel DSM-IV-Tr è incluso il Problema Relazionale Genitore-Bambino [V61.20] che rimanda senza ombra di dubbio al disagio sofferto dal bambino di Cittadella.

Quale può essere il rischio di una tale pronuncia?

Guglielmo Gulotta: L’Italia è stata condannata dalla CEDU più volte perché non mette i figli nella condizione di poter vivere la Bigenitorialita che resta un diritto del Minore, spostare la questione riducendola un problema terminologico e concretamente errato.

Giovanni Camerini:  Questa pronuncia rischia di  disattendere gli ammonimenti della Corte Europea dei Diritti Umani, la quale anche recentemente ha invitato l’italia a munirsi di un “arsenale” di buone pratiche per garantire in tempi ragionevoli i diritti di visita. La immotivata critica alla nozione di AP rischia di incoraggiare indirettamente i comportamenti dei genitori che non rispettando il ruolo e le funzioni dell’altro ostacolano il diritto del figlio a relazionarsi serenamente con tutti e due.

Giorgio Vaccaro: In concreto credo che, vista la patente contraddittorietà delle due sentenze, ben pochi saranno gli effetti sui processi in corso, la maggioranza dei giudici della famiglia sono ben consci del portato normativo dell’art. 155 c.c. e quindi del Diritto del Figlio ad avere entrambi i genitori, come riferimenti necessari entrambi per la sua crescita.

Certo se si dovesse assistere ad una reiterazione di pronunce che sminuiscano la “gravità” della Alienazione Genitoriale, allora assisteremmo ad una serie di condanne a sempre più pesanti sanzioni economiche da parte della Corte Europea in danno dell’Italia, per la violazione del diritto alle “relazioni familiari”.

Tiziana Magro: Potrebbero esserci molti rischi. In primo luogo quello che sentenze di questo tipo amplifichino i danni relazionali psichici sul minore, facendo passare altro tempo (il tempo in questo casi è preziosissimo), e ripropongano l’assetto relazionale disturbato di partenza; in secondo luogo potrebbe diventare difficilissimo attuare progetti di recupero e, per i casi limite, gli allontanamenti dei minori.
Già si stanno verificando situazioni in cui alcuni genitori alienanti  si riferiscono al caso di Cittadella, con minaccia di ricorso a mass media o consulenti intimoriti che producono relazioni peritali pilatesche, e così via.

Il prof. Marino Maglietta scrive su ilsole24ore:

Per due volte nel giro di appena 12 giorni la Suprema corte si pronuncia sulla controversa sindrome da alienazione genitoriale (Pas), ovvero il disturbo di cui soffre un figlio condizionato da un genitore a rifiutare senza motivo i contatti con l’altro.

La prima decisione (5847/2013) non mette in discussione la diagnosi di Pas formulata dall’Asl e sulla base di questa conferma la decisione del giudice di merito. Ben diverso sviluppo ha, invece, la sentenza 7041, che accoglie il ricorso di una madre accusata di Pas. La vicenda è quella, notissima, venuta in cronaca a Cittadella al momento in cui un ragazzino, affidato dalla Corte d’appello di Venezia al padre ma fino ad allora convivente con la madre, viene prelevato dalla scuola dalle forze dell’ordine per essere portato in una struttura educativa.

In merito a ciò, la prima domanda che si pone il giurista è come mai una madre della quale era stata pronunciata la decadenza dalla potestà per avere estraniato al figlio la figura paterna lo avesse ancora in custodia. La risposta invoca il rifiuto del figlio a stare con il padre: ma con questo il problema si morde la coda. Ancora più interessante, tuttavia, è la risposta data dalla Suprema Corte alle contestazioni della parte, che essenzialmente lamentava che non fossero state considerate e discusse le proprie riserve sia sulla esistenza e fondatezza della patologia sia sull’essere realmente la coppia madre/figlio affetta da tale patologia, ammessa sussistente in generale; nonché il non avere verificato l’attendibilità scientifica della teoria che ne sta alla base.

In merito a ciò, la lunga analisi della Cassazione rammenta anzitutto che è in dubbio che si tratti di una sindrome, non essendo stata accolta come tale nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (Dsm). Cita, inoltre, i pareri negativi di alcuni studiosi e le perplessità di due organizzazioni, non tralasciando di ricordare le perplessità emerse sulla teoria. Ne conclude che il giudice di merito ha mancato nel non replicare alle avanzate censure – e su ciò nulla quaestio – e anche che “non può ritenersi che … possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario supporto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancora più gravi di quelli che le teorie da esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare”.

Messa in questi termini, tuttavia, la questione appare mal posta, proprio sotto il profilo giuridico. Per valutare i danni, e il modo di evitarli o ripararli, occorre considerare la fattispecie nella sua completezza. Il dato essenziale è la ragione per la quale quel figlio rifiuta il padre, che secondo la Corte d’appello sta nell’essere stato manipolato. Questo andava discusso, a prescindere dalle teorie. Una corrente di pensiero, dei cosiddetti «negazionisti» della Pas, sostiene che se un figlio rifiuta un genitore ha sicuramente e sempre le sue ragioni, ovvero quel genitore ha abusato di lui o minaccia di farlo. Ne segue che l’altro non è alienante, ma l’unico baluardo in sua difesa; e non gli deve essere tolto.

Questa dogmatica tesi ha tuttavia un pregio: segnala la necessità di considerare anche il terzo attore. Non a caso un gruppo di 62 psicologi forensi italiani ha firmato un documento in cui si sostiene che per un figlio perdere un genitore senza motivo è sicuramente di grave danno, nulla rilevando che ciò sia inquadrabile o meno come sindrome (si tolga pure la S e la si chiami Pa): per cui è fondamentale indagare sulle ragioni del rifiuto, individuandone le responsabilità. Il problema è di sostanza, non di forma. È comune esperienza che ciascun genitore separato lancia, consapevolmente o meno, messaggi denigratori nei confronti dell’altro, cercando di portare a sé il figlio. Nessuna meraviglia se a volte l’operazione riesce, e in misura grave e dannosa, tanto più facilmente quanto più i ruoli, i compiti e la presenza dei genitori sono dissimili. E in quei casi occorre certamente che si intervenga, limitando i poteri del genitore alienante e incrementando l’importanza dell’altro. In altre parole, il dibattito sulla Pas esprime solo uno degli aspetti del più generale problema dell’ascolto dei minori, ovvero del credito che occorre dare alle loro parole e alle loro preferenze.

La dott. Sara Pezzuolo titola «sembra la scena del Giudice e Pinocchio», e scrive

In maniera del tutto pretestuosa si fa riferimento [nella sentenza] anche al mancato inserimento della PAS nel DSM-V di prossima uscita. Inesatto.   Già nel DSM-IV-Tr è inclusa la categoria dei  problemi relazionali e, nello specifico, il Problema relazionale Genitore-Bambino [V61.20] quindi, in un certo senso, è già presente il fenomeno dell’alienazione genitoriale.    Per precisione, poi, il D.S.M. (Manuale Diagnostico e Statistico) è il manuale di classificazione dei disturbi mentali. Se l’alienazione genitoriale non è un disturbo mentale (essi possono essere conseguenti) ma è un fenomeno, come e dove avrebbe dovuto trovare spazio? Sarebbe come se in un libro di ricette io cercassi le descrizione del “fenomeno della torta bruciata”!

Ma se qualcuno sostiene l’inconsistenza dell’alienazione, gli altri cosa sostengono e come?
– S.I.N.P.I.A.: la Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ha inserito (2007) l’alienazione genitoriale tra le forme di abuso psicologico;
– Il Brasile ha emanato una legge specifica contro l’alienazione genitoriale nel 2010; […] Ordunque, mentre in Italia siamo ancora a discutere sulla presunta esistenza di un fenomeno, la Corte Europea continua a sanzionare l’Italia

La SINPIA commenta:

La Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ritiene opportuno esprimere il proprio parere in merito all’eco destata dalla recente sentenza n. 7041 del 20.03.2013 della Corte di Cassazione e dalle affermazioni ivi contenute circa la nozione di PAS (Parental Alienation Syndrome). In primo luogo, al di là dell’opportunità che l’autorità giudiziaria si sostituisca alla comunità  scientifica nel rilasciare giudizi su argomenti altamente specialistici , si ritiene che il problema relativo all’esistenza o meno di una “sindrome” legata all’alienazione di una figura genitoriale venga posto in modo incongruo. Fenomeni come il mobbing, lo stalking ed il maltrattamento esistono ed assumono valenze giuridiche a prescindere dal riconoscimento di disturbi  identificabili come sintomatici. La comunità scientifica e’ concorde nel ritenere che la alienazione di un genitore non rappresenti di per se’ un disturbo individuale a carico del figlio ma piuttosto un grave fattore di rischio evolutivo per lo sviluppo psicoaffettivo del minore stesso. Tale nozione  compare già nel DSM IV nel’Asse V tra i Problemi Relazionali Genitore – Figlio; e’ previsto il suo inserimento nella prossima edizione del DSM V all’interno della nuova categoria dei Disturbi Relazionali, in quanto il fenomeno origina da una patologia della relazione che include il bambino ed entrambi i genitori, ognuno dei quali porta il proprio contributo. In secondo luogo, colpisce come la Suprema Corte abbia espresso il proprio parere senza fare riferimento ai criteri enunciati nella sentenza Cozzini (Cass. Pen. 17.09.10, n. 43786) la quale ha dettato i criteri per stabilire i criteri di scientificità di una teoria tra cui la “generale accettazione” della teoria stessa da parte della comunità di esperti. Sotto questo profilo, si sottolinea come esista una vasta letteratura nazionale ed internazionale che conferma la scientificità del fenomeno della Parental Alienation, termine questo da preferirsi a quello di PAS; negli Stati Uniti ad esempio tale costrutto ha superato i criteri fissati dalle Frye e Daubert Rules per essere riconosciuti come scientificamente validi dalle competenti autorità giudiziarie. La nozione di Alienazione Parentale e’ inoltre riconosciuta come possibile causa di maltrattamento psicologico dalle Linee Guida in tema di abuso sui minori della SINPIA (2007). La SINPIA ribadisce come sia importante adottare le precauzioni e le misure necessarie , come impongono le recenti sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per garantire il diritto del minore alla bigenitorialità e tutelarlo dagli ostacoli che lo possono minacciare.

Rita Rossi su personaedanno titola “sentenza ideologica”:

«Il giudizio di Cassazione è durato neppure cinque mesi: fosse sempre questo il corso della giustizia […] Ma, il vero vizio della sentenza veneziana sta – secondo i giudici Supremi – nella sua intima correlazione con la diagnosi di PAS formulata dal CTU. E’ la parola PAS che fa paura, si deve dunque scongiurare il rischio del suo sdoganamento di tale realtà emergente, che obbligherebbe i giudici a decisioni talvolta gravi e poco diplomatiche. Ed è evidente che se il CTU avesse – questa volta sì opportunamente – optato per una diversa terminologia, e se lo stesso avessero fatto gli “ingenui” giudici veneziani, allora del tutto verosimilmente non si sarebbero trovati argomenti atti a sconfessare la decisione di merito»

La conseguenza paradossale di questa sentenza è che una magistratura che rinunciasse per paura a proteggere i bambini rischierebbe l’effetto opposto, di trovarsi nell’occhio del ciclone qualora genitori alienati valutassero che l’omicidio del genitore alienante sia in italia l’unico modo di salvare i figli.  D’altronde, altre illuminate sentenze hanno assolto chi ha violato la legge nella convinzione di agire per il bene dei figli.  È questa la giustizia che vogliamo?

 

 

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4 Comments

  1. Leandro E.

    Sono perfettamente d’accordo con quanto esposto. Inoltre bisogna fare chiarezza su questi argomenti. Le madri sanno di poter contare sulla protezione del sistema e non esitano a caricare i figli di enormi fardelli psicologici. Basti pensare che uno dei miei due figli, di 10 anni, ha registrato sulla rubrica del proprio cellulare il mio numero sotto falso nome! e non come papà o Leandro. Questo che cos’è secondo i giudici?

  2. Quando appare sulla scena giudiziaria un bambino conteso dai genitori, subito compaiono parassiti e avvoltoi pronti a lucrare sul bambino, fingendo di volerlo aiutare, ma invece utilizzandolo per “creare posti di lavoro” e quindi inscenando una rissa di “opinioni” tutte in contraddizione fra loro. Ciò rende irreversibile il danno.
    Sul caso di mia figlia, sottratta dalla madre e condotta a circa 300 km da dove vive e lavora suo padre, hanno “lavorato” 6 assistenti sociali, 4 psicologhe, 4 psichiatre,”specialiste” delle varie ASL,o ASREM, nonché 3 CTU, 7 CTP,e diversi avvocati d’ufficio a difesa della madre.
    In questi 10 anni, dovendo passare la vita sull’autostrada nella speranza di rivedere mia figlia, che invece non voleva vedermi perché “alienata” contro di me (mentre tutte queste “specialiste” fingevano di “lavorare” per avvicinare la bambina a suo padre), ho dovuto abbandonare qualsiasi velleità lavorativa e spendere tutto quello che avevo.
    In questi 10 anni mia figlia non ha mai più rivisto la casa paterna.
    La Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia, ma nulla è ancora veramente cambiato. Nel frattempo, perfino la Suprema Corte ha iniziato ad esprimere “opinioni” in contrasto fra loro.
    Eppure se si partisse dall’osservazione ovvia che un bambino conteso, qualora trascorresse un tempo paritetico con entrambi i genitori, o almeno qualora gli venisse garantita una paritetica potestas genitoriale, non sarebbe più conteso. Il problema si avvierebbe a rapida soluzione. La pari autorità genitoriale dovrebbe essere difesa, monitorata e protetta automaticamente, mentre ogni disequilibrio dovrebbe essere corretto d’ufficio ripristinando la bigenitorialità. Assolutamente da evitare è invece che un genitore appaia più autorevole dell’altro agli occhi del figlio e che quindi si crei in lui la convinzione che uno dei genitori sia “vincente”, perciò da ubbidire a bacchetta, mentre l’altro sia “perdente”, perciò da disprezzare e umiliare ottenendo l’approvazione dell’unico che conta. Ma questo è un maltrattamento psicologico sistematico del genitore “perdente” e del figlio fintamente “conteso”, ma in realtà saldamente installato dal genitore vincente.

  3. admin

    Siamo vicini a te ed a tua figlia. E grazie per aver avuto la perseveranza di arrivare fino alla Corte di Strasburgo.

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