(19-5-2013) E’ stato reso disponibile su Internet in via informale il testo della decisione della Corte d’Appello di Brescia sul caso del bambino conteso di Padova dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che lo aveva allontanato dalla madre per collocarlo temporaneamente in una casa famiglia in attesa di affidarlo al padre.
Vale la pena di ripercorrere la logica del provvedimento evidenziandone le parti principali (qui il testo in formato PDF).
La prima parte è una lunga premessa in cui la Corte d’Appello di Brescia riassume le richieste della madre (il ricorrente) contro il padre che nel procedimento di primo grado aveva ottenuto la decadenza della potestà genitoriale della madre, pur senza aver ottenuto il collocamento del minore. In primo grado il padre aveva lamentato di essere escluso dalla vita del figlio a causa del comportamento ostativo della madre, e il giudice di minori aveva sanzionato questo comportamento pronunciando la decadenza dalla potestà genitoriale della madre, ma aveva mantenuto il collocamento del minore presso di lei. Il padre aveva fatto ricorso contro questa prima decisione. La Corte d’Appello di Venezia accogliendo il ricorso aveva deciso di trarre le conseguenze dalla decadenza della potestà allontanando il minore dalla madre con inserimento temporaneo in una struttura di accoglienza in attesa di collocarlo presso il padre.
La madre allora era ricorsa alla Cassazione ottenendo l’annulamento del decreto. La Cassazione aveva quindi rinviato la decisione alla Corte d’Appello di Brescia.
Ma quali erano i motivi dell’annullamento? La Corte d’Appelo di Brescia li riassume nel modo seguente:
Il provvedimento della Corte territoriale veneziana è stato cassato per vizio di motivazione su di un punto decisivo e controverso della causa, vale a dire per non avere affrontato il tema dell’attendibilità scientifica della teoria posta alla base della diagnosi di sindrome da alienazione parentale, pur avendo posto la consulenza di cui richiama ampi brani nella sua motivazione a fondamento della decisione. La corte di legittimità, nel rinviare alla corte territoriale bresciana il procedimento richiama le critiche avanzate dal mondo scientifico e dalla stessa difesa della MADRE e prescrive di verificare il fondamento della teoria richiamata dalla ctu.
Quindi la Cassazione non si è espressa nel merito della decisione, ma ha contestato un vizio della motivazione, ossia la mancata esplicitazione dei motivi per cui i giudici di appello avevano ritenute non fondate le contestazioni degli avvocati della madre all’attendibilità della teoria scientifica della Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS). Il compito della Corte d’Appello di Brescia era quindi quello di rivedere queste contestazioni.
Nel proseguo delle sue argomentazioni il decreto ripercorre tutte le contestazioni alla teoria della PAS proposte dalla madre e vi contrappone le considerazioni di segno opposto proposte dal padre. Dopo aver preso in considerazione questi aspetti generali su un dibattito scientifico che dura ormai da decenni, la Corte d’Appello circoscrive l’oggetto della questione.
Il problema è verificare se i disturbi certamente rilevati dal Ctu a carico del minore, riconosciuti dalla stessa MADRE siano riconducibili alla responsabilità della madre in quanto generati dal suo comportamento nei confronti del padre.
Ovvero, in altre parole, non è compito della Corte d’Appello dirimere controversie di natura scientifica. La Corte d’Appello giudica sulla responsabilità dei soggetti per i fatti, e tra i fatti dati per accertati vengono posti i disturbi rilevati a carico del minore che non derivano da una particolare teoria scientifica ma sono descrivibili nei termini del linguaggio comune. Descrizione che provvede a fare nel seguito la Corte d’Appello stessa.
Il figlio [] ad un certo punto ha manifestato un atteggiamento straordinariamente repulsivo e pervicace, giungendo al punto da non volere nemmeno scendere dall’autovettura con la quale la madre lo portava agli appuntamenti programmati con il padre, né voler entrare nella stanza dove questi si trovava ed al punto anche di rivolgergli epiteti ingiuriosi e manifestazioni gravi di avversione, come prenderlo a calci e pugni. L’uso degli epiteti utilizzati per offendere il padre inoltre non è quello tipico di un bambino ma sembra veramente suggerito dalle espressione degli adulti. La lettura delle relazioni dei servizi sociali, oltre che degli esami del Ctu (dati obiettivamente rilevati che non sono stati posti in discussione) lasciano veramente sbigottiti per la forza, la tenacia dell’aggressività e del rifiuto di fronte ad un padre che aveva sempre cercato di svolgere il proprio ruolo.
[Il padre] lamentava di non vedere il figlio da dieci mesi e che la madre, nonostante fosse stato previsto il pernotto del bambino presso il padre, consentiva che questi lo vedesse prima dell’interruzione definitiva solo nel garage della sua abitazione. Nel corso dell’audizione dei genitori la madre del minore ammetteva di avere rifiutato al padre il pernotto presso di lui e di conseguenza anche il trascorrere della vacanze perché il bambino non l’aveva mai chiesto.
Il tribunale dava atto che l’atteggiamento della MADRE non aveva in alcun modo favorito il rapporto del figlio con il padre, ma lo aveva ostacolato al punto che, disposto dallo stesso ufficio giudiziario una specifica disciplina di visite, la madre aveva violato tale programma portando con sé il bambino per le vacanze estive alla fine delle quali si veniva a verificare una regressione nei rapporti padre-figlio, nonostante vi fosse stato un iniziale miglioramento dovuto alla calendarizzazione degli incontri.Dalla relazione dei Servizi Sociali di *** del ** ** 2010 si apprende che il programma di incontri predisposto sulle indicazione del tribunale veniva accettato dai genitori, ma che l’atteggiamento del bambino si rivelava quanto mai preoccupante tanto che questi nel rifiutare ogni forma di comunicazione con il padre giungeva al punto di scagliarli contro un libro che questi gli aveva portato in dono; altra volta mimava una sberla nei confronti dello stesso e gli dava un calcio senza che la madre, presente, desse segni di disapprovazione. Lo psicologo dott. PSICOLOGO sottolineava il fatto che FIGLIO si presentava come un bambino normalissimo nelle relazioni con gli altri, salvo cambiare improvvisamente al solo parlargli del padre che definiva come “persona cattiva, un diavolo, persona sgradevole” e perdere il controllo ed il rispetto delle più elementari relazioni con ricorso ad aggressività verbale ed agita, senza alcuna provocazione. Dal punto di vista clinico lo psicologo segnalava che FIGLIO risultava capace di controllare e tenere in scacco gli adulti e manifestava una strutturazione in un’area in cui si sentiva onnipotente, con il rischio di estensione di tali modalità disfunzionali ad altre aree di funzionamento.
La Corte d’Appello dopo aver descritto i fatti che dimostrano l’esistenza di una situazione di disagio nel minore, passa quindi ad individuare la resposabilità di questi fatti, per concludere che questa responsabilità va posta in capo alla madre. Il termine concetto PAS – oggetto della controversia scientifica su cui si basava la difesa della madre – è del tutto irrilevante per l’ovvio motivo che un’aula di giustizia non è il luogo in cui si discute della validità delle teorie scientifiche.
In questa situazione i comportamenti che emergono da fatti obiettivi ed inconfutabili consentono di corroborare la prova del suo comportamento alienante e possessivo, nonostante i limiti imposti dal provvedimento del tribunale per i minorenni che ha rigettato la sua reintegra nella potestà ed ha confermato l’affidamento del bambino al servizio sociale.
Dalle sue dichiarazioni orali rese in udienza la MADRE risulta desiderosa di restituire al figlio “tutta la sua vita” e non solo la metà che è costituita nel suo rientro nella casa materna. L’altra metà a suo dire è costituita dall’ambiente scolastico ed amicale di ***. Nessuno spazio nel suo concetto di vita del figlio è riservato al rapporto con il padre, nonostante le preoccupazioni che asserisce di avere avuto per il rifiuto nei confronti dello stesso. Di fronte a tale pervicacia nel comportamento materno non si ravvisano le garanzie che la predetta sappia far proseguire il figlio nel rapporto con il padre e non ponga nuovamente in atto ostacoli alla normalità del medesimo, facendo regredire il minore e ponendolo in posizione di grave rischio di disturbi della personalità, siano essi quelli che in campo scientifico vengono da parte degli esperti qualificati come PAS, siano gli agiti aggressivi che derivano dallo stato d’ansia rilevati dagli esperti dei Servizi Sociali. Indipendemente dalla loro qualificazione dal punto di vista medico, la descrizione dei comportamenti del bambino sulla quale tutti hanno concordato consente di ritenere che i suoi agiti se non ricomposti, porterebbero a disturbi che impedirebbero a FIGLIO di crescere e sviluppare tutte le sue notevoli capacità intellettuali ed espressive.
A questo punto il decreto conclude con le decisioni, che sono basate sullo stesso tipo di senso comune della motivazione. Esse prevedono un depotenziamento del conflitto. Da un lato viene sanzionato il comportamento antigiuriudico della madre attraverso la conferma della decadenza della potestà genitoriale. Dall’altro il figlio è collocato presso il padre con tempi di frequentazione della madre molto vicini ad un modello di affido alternato su modello francese. Quindi, se i due genitori sapranno dare attuazione a questa sorta di armistizio imposto dall’autorità, la situazione del minore potrà tornare alla normalità. In caso contrario è evidente sullo sfondo la minaccia implicita di esclusione completa della madre dai contatti con il figlio.
giacomo
Questa notizia è stata riportata nel Tg1. E’ stata riportata però in modo tale che l’ascoltatore sarebbe portato a trarne conclusione solo in una direzione, e cioè che un tribunale inspiegabilmente ha tolto ad una madre affranta dal dolore il figlio che ella ha invano cercato di difendere da una disumana azione eseguita da un padre irresponsabile con la complicità delle forze dell’ordine che hanno ubbidito ad una sentenza così drastica.
Ma questo è assurdo e forse anche illegale! Come può un telegiornale pubblico, che deve fare informazione, fare un articolo orientato, omettendo tantissimi dati in modo da indirizzare il pubblico in una sola direzione? Ma l’informazione non è una cosa sacra ed importante per una società civile? Non esiste un organo di controllo?
La PAS, Gardner e i tribunali italiani | Richard Gardner
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Trieste: bambino allontanato dalla madre che ostacola i rappporti col padre – 30.12.2020 – Alienazione Genitoriale
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