Cassazione 9.4.2026: affido esclusivo al padre se la madre fa false accuse di abusi sessuali

Nella vicenda esaminata dalla Cassazione, viene evidenziato il rischio di pregiudizio derivante da convinzioni della madre non supportate da prove. La madre aveva accusato il padre di abusi sessuali, allontanandosi dalla casa coniugale; le indagini penali, la CTU e le relazioni dei Servizi avevano però escluso ogni fondamento. La Corte ha ritenuto che la persistente e ossessiva convinzione materna, accompagnata da pressioni sul bambino per ottenere “prove”, esponesse il minore a un concreto rischio evolutivo e di alienazione della figura paterna.
Di conseguenza, è stato confermato l’affidamento esclusivo al padre, con visite protette, come misura proporzionata a garantire stabilità e equilibrio. Emergono così i principi chiave: l’affido condiviso non è automatico quando la condotta di un genitore compromette lo sviluppo psico-fisico del figlio; le accuse gravi richiedono riscontri obiettivi; il giudice deve privilegiare la tutela concreta del minore rispetto alle rivendicazioni parentali.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

  • Dott. TRICOMI Laura – Presidente
  • Dott. DEL MORO Alessandra – Consigliera
  • Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliera Rel.
  • Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliera
  • Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliera

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. …/2025 R.G. proposto da: A.A., rappresentata e difesa dall’avvocato …con domicilio digitale come in atti; ricorrente contro B.B., rappresentato e difeso dall’avvocato …con domicilio digitale (Omissis) controricorrente contro C.C., quale curatrice speciale del minore D.D. rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca C.C. con domicilio digitale (Omissis) Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 651/2025 depositata il 08/04/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalla consigliera Annamaria Casadonte. Svolgimento del processo 1. La signora A.A. impugna per cassazione la sentenza n.651/2025 della Corte d’Appello di Firenze che ha integralmente respinto l’appello da lei proposto confermando la decisione gravata del Tribunale di Livorno che aveva statuito sull’affidamento e mantenimento del figlio minore D.D. (Omissis) nato dal matrimonio della stessa con B.B. e collocato prevalentemente presso il padre e visite protette da parte della madre con contributo di mantenimento a carico di quest’ultima e monitoraggio sul nucleo familiare da parte del Servizio sociale. Il Tribunale le aveva altresì addebitato la separazione per essersi inaspettatamente allontanata dalla casa coniugale nel febbraio 2021, mentre aveva rigettato la domanda di addebito proposta dalla odierna ricorrente che attribuiva la separazione alla scoperta degli abusi sessuali da parte del marito sul minore ed al desiderio di proteggere il bambino dal padre.

2. In via preliminare, la corte territoriale ha escluso la sussistenza delle nullità della sentenza di primo grado dedotte dall’appellante. Quanto al lamentato contrasto tra motivazione e dispositivo (ove manca il richiamo all’addebito e all’affido esclusivo del minore al padre), ha chiarito che si era trattato di una mera omissione materiale (non della divergenza sostanziale denunciata), già sanata con il successivo provvedimento di correzione dell’errore materiale, che aveva esplicitamente inserito nel dispositivo l’addebito della separazione alla moglie e l’affidamento esclusivo del minore al padre.

3. Parimenti infondata è stata ritenuta la doglianza per mancato ascolto del minore: la Corte d’Appello ha valorizzato il fatto che il bambino era stato già piu volte ascoltato da professionisti qualificati (in sede penale, nel corso della ctu civile e dal Servizio sociale), osservando che un ulteriore ascolto giudiziale sarebbe stato non solo superfluo, ma potenzialmente dannoso, alla luce del grave carico emotivo già subito dal minore.

4. Nel merito dell’addebito della separazione, la Corte d’Appello ha confermato la valutazione del Tribunale, ritenendo privo di giustificazione l’allontanamento della A.A. dalla casa coniugale nel febbraio 2021. La motivazione si fonda sulla reiterata e convergente assenza di riscontri alle accuse di abusi sessuali mosse dalla madre nei confronti del padre (e in precedenza del nonno paterno), emersa sia in sede penale – con più procedimenti archiviati all’esito di indagini specifiche e consulenze tecniche – sia in sede civile. La corte distrettuale ha sottolineato come la persistente convinzione della madre dell’esistenza degli abusi non fosse sorretta da dati obiettivi, nonostante i numerosi accertamenti, e come tale convinzione si ponesse in contrasto anche con la sua precedente condotta, segnatamente il fatto di aver continuato a convivere con il marito per mesi dopo la prima denuncia. Tale comportamento è stato qualificato come grave violazione degli obblighi coniugali, causalmente rilevante nella crisi matrimoniale.

5. Quanto all’affidamento del minore, la motivazione della Corte d’Appello richiama le conclusioni della ctu, ritenute metodologicamente corrette e scientificamente fondate, ed osserva il rilievo centrale dell’effetto pregiudizievole della condotta materna sul figlio, stante la persistente e rigida convinzione materna circa gli abusi, definita ossessiva e non suscettibile di revisione critica, che ha portato la A.A. a sottoporre il bambino a pressioni continue, interpretando come segnali patologici o sessuali normali comportamenti infantili e tentando di ottenere “prove” a sostegno delle proprie accuse. Secondo la Corte, tale atteggiamento espone il minore a un concreto rischio evolutivo, fino al pericolo di alienazione della figura paterna e di costruzione di un’identità fondata sull’idea di una vittimizzazione inesistente.

5.1. Di contro, il padre è stato ritenuto genitore adeguato, capace di garantire cura, stabilità ed equilibrio, e orientato a favorire la relazione del figlio con la madre. L’affidamento esclusivo al padre e la regolamentazione protetta degli incontri con la madre sono quindi giustificati come misure necessarie e proporzionate a tutela del superiore interesse del minore.

6. Da tali considerazioni la corte ha fatto discendere il rigetto delle ulteriori censure di carattere economico (mantenimento del figlio, richiesta di assegno in favore della madre), nonché delle doglianze relative alle spese di ctu e di lite, fondate su una pretesa riforma dei capi principali della sentenza. Anche la contestazione delle spese relative al curatore speciale è stata respinta, avendo il primo giudice correttamente motivato sulla necessità della nomina in presenza di un grave conflitto di interessi e di una condotta genitoriale pregiudizievole per il minore.

7. La cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla signora A.A. con ricorso notificato il 9/6/2025 ed affidato a dieci motivi ed illustrato da memoria cui resistono con controricorso il signor Alessandro B.B. e la curatrice speciale del minore. Anche i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

8. I dieci motivi di ricorso formulati dalla ricorrente possono essere raggruppati perché ripropongono sotto diversi aspetti questioni già sollevate in sede di gravame.

9. In particolare con il primo motivo si ribadisce la contestazione sulla nullità della sentenza come violazione/falsa applicazione dell’art. 156 comma secondo cod. proc. civ. per non avere la Corte d’Appello ritenuto di accogliere il motivo di appello proposto dalla ricorrente circa l’insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione dell’impugnata sentenza di primo grado n.783 del 2024 emessa dal Tribunale di Livorno.

9.1. La censura è inammissibile perché non correlata con la puntuale motivazione della Corte d’Appello sopra richiamata al paragrafo 2. In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminame il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr. Cass. Sez. Un. 23745/2020).

10. Con i motivi secondo, quinto, settimo, ottavo, nono e decimo la ricorrente censura la statuizione sull’affidamento esclusivo del minore al padre ed il mancato ascolto del minore che risulterebbe molto sofferente. La decisione è impugnata quale violazione/falsa applicazione degli artt. 37 octies cod. civ., art. 315 bis comma 3 cod. civ., art. 336 bis cod. civ., ratione temporis art. 38 disp. att cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 e dell’art. 132 n.3 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie; violazione e falsa applicazione degli artt. 330,333 e 336 cod. civ. e di ogni altra norma e principio in materia di violazione dei doveri inerenti o connessi all’esercizio della responsabilità genitoriale nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 155 e 315 bis cod. civ., 337 ter, quater, quinquies e octies cod. civ., 62 cod. proc. civ. e 194 cod. proc. civ. e 709 ter cod. proc. civ., nonché dell’art. 2, 16, 31, 32 e 11 della Costituzione, art. 24 della Carta di Nizza ed articolo 9 della Convenzione di New York sulla tutela del fanciullo.

11. Anche questo gruppo di doglianze è inammissibile perché tanto la decisione sull’affidamento esclusivo al padre del minore che quella sull’ascolto del minore sono state assunte sulla scorta di argomentazioni sopra sinteticamente richiamate sub 5 e 5.1 con cui la corte territoriale ha esaminato puntualmente le relazioni genitoriali e ha valorizzato non solo le conclusioni della ctu ma anche la condotta processuale della A.A., la quale ha ritenuto di produrre una serie di documenti (fotografie, registrazione, ecc.) che, senza in alcun modo confermare le sue accuse nei confronti del padre, danno evidenza delle ossessioni della madre che non esita a sottoporre il minore a continue insistenti pressioni pur di corroborare il proprio personale convincimento “.

12. Allo stesso modo sono inammissibili le censure che richiamano la normativa sovranazionale e la giurisprudenza eurounitaria dal momento che la censura non evidenzia una conclusione assunta al di fuori del margine di apprezzamento rimesso all’autorità giudiziaria né una inadeguata od errata giustificazione della decisione.

13. Con il terzo, quarto e sesto motivo la ricorrente ha censurato la decisione sull’addebito della separazione sia come violazione falsa applicazione art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per aver ritenuto rilevanti ai fini della decisione i decreti di archiviazione dei procedimenti penali a carico del sig. B.B., ed in generale la mancata verifica del nesso di causalità fra la violazione dell’obbligo di convivenza e l’intollerabilità della prosecuzione della stessa.

14. Le doglianze sono inammissibili perché non si confrontano con la articolata decisione assunta dalla corte territoriale sulla domanda di addebito. Infatti la corte distrettuale ha, per un verso, evidenziato che l’insussistenza degli allegati abusi non si desume solo dai provvedimenti di archiviazione ma anche dalla ctu, dalle relazioni dei Servizi, dalla psicologa consulente del PM, e dallo stesso contenuto della chiavetta usb prodotta dalla signora A.A. (prima ratio decidendìi). Dall altro verso la corte territoriale ha pure evidenziato che le continue denunce e le successive infondate accuse calunniose integrano i presupposti per la dichiarazione di addebito minando in modo grave e determinante l’unione della coppia (seconda ratio decidendi).

15. Ebbene, le censure non si confrontano con la complessiva valutazione della condotta della ricorrente in costanza di matrimonio e con il ravvisato nesso causale fra la stessa e la crisi matrimoniale.

16. In tal modo la censura incorre nel difetto di specificità e nell’omessa impugnazione della seconda ratio decidendi individuata dal giudice dell’appello (cfr. Cass. Sez. Un. 7931/2013; id. 4293/2016).

17. In conclusione il ricorso è inammissibile.

18. In applicazione del principio della soccombenza la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente B.B. nella misura liquidata in dispositivo mentre essendo la curatrice speciale dl minore D.D., ammessa al patrocinio a spese dello Stato il pagamento va disposto a favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 D.P.R. 115/2002.

19. Sussistono 1 presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente B.B. e liquidate in Euro 2500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge, nonché a favore della parte controricorrente C.C. e liquidate in Euro 2500,00 per compensi, oltre SPAD disponendo che in tal caso il pagamento avvenga a favore dello Stato.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di A.A., B.B., D.D., C.C. ivi riportati.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2026.

Dati sull’ordinanza: Corte: Suprema di Cassazione, Sezione Prima Civile -Tipo: Ordinanza – Camera di consiglio: 9 aprile 2026 – Deposito: 15 luglio 2026 – Presidente: Dott.ssa Laura Tricomi – Relatrice: Dott.ssa Annamaria Casadonte – Ricorso: n. …/2025 R.G. – Avverso: sentenza Corte d’Appello di Firenze n. 651/2025, depositata l’8 aprile 2025

La sentenza di Appello impugnata è stata pubblicata su Doctrine.

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