La Corte d’Appello di Roma riconosce 156mila euro al genitore vittima di rifiuto – 25.6.2026

In una decisione destinata a segnare un precedente nel diritto di famiglia italiano, la Corte d’Appello di Roma ha condannato una madre a versare oltre 156.000 euro all’ex marito per aver sistematicamente ostacolato il rapporto con il figlio per anni. La sentenza, resa nota a giugno 2026, si basa sull’art. 709 ter c.c., che sanziona le condotte di un genitore che impediscono all’altro di esercitare concretamente la responsabilità genitoriale.

Il caso riguarda Giuseppe Apadula e Laura Massaro. Separati quando il figlio aveva tre anni, i due hanno vissuto un lungo e conflittuale contenzioso. Nonostante numerosi provvedimenti giudiziari favorevoli al padre (incluso un collocamento presso di lui mai eseguito e una decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale), il minore ha continuato a vivere con la madre. La Cassazione aveva già accertato l’atteggiamento ostruzionistico della donna e la violazione del principio di bigenitorialità, rimettendo alla Corte d’Appello la quantificazione del danno.

I giudici romani hanno riconosciuto un “illecito endofamiliare”: impedire per anni il rapporto padre-figlio integra una lesione grave del diritto-dovere alla genitorialità. Il risarcimento è stato calcolato utilizzando tabelle dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, tenendo conto della durata della privazione (oltre un decennio), del disagio emotivo e della mancata realizzazione del ruolo genitoriale. La sentenza distingue nettamente tra la “sindrome di alienazione parentale” (PAS), considerata pseudoscientifica, e i comportamenti alienanti concreti, che invece esistono e vanno sanzionati quando ostacolano senza giustificato motivo la relazione con l’altro genitore.

Contesto giurisprudenziale

Questa pronuncia si inserisce in un dibattito acceso. La Cassazione ha più volte chiarito che non si può basare decisioni su diagnosi astratte di PAS, ma occorre accertare in concreto i comportamenti pregiudizievoli tramite prove, ascolto del minore e presunzioni (es. sent. n. 13217/2021). Al contempo, precedenti come quello del Tribunale di Cosenza (2019) hanno già riconosciuto risarcimenti per condotte analoghe, quantificati in migliaia di euro a tutela sia del genitore escluso sia del minore privato della bigenitorialità.

La riforma Cartabia ha rafforzato gli strumenti: il giudice può modificare provvedimenti, irrogare sanzioni pecuniarie e condannare al risarcimento danni. La CEDU ha condannato l’Italia proprio in questo caso per violazione del diritto alla vita familiare del padre, sottolineando l’inefficacia dell’esecuzione dei provvedimenti.

Implicazioni per il diritto di famiglia

Questa sentenza rafforza il principio di bigenitorialità come diritto-dovere irrinunciabile, salvo gravi motivi (abusi, violenze). Non impone contatti forzati con un adolescente di 16 anni che rifiuta il padre, ma riconosce il danno subito e invia un messaggio chiaro: le condotte ostruzionistiche non sono impunite. Per gli operatori del diritto rappresenta un’importante leva deterrente e riparativa, pur nella consapevolezza che il danno relazionale ed emotivo resta in gran parte irreparabile. Nel complesso, la pronuncia bilancia la tutela del minore con quella del genitore fragile, invitando a interventi tempestivi e multidisciplinari (servizi sociali, CTU) per prevenire escalation.

Fonte: Avvenire: www.avvenire.it

25 giugno 2026

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