Disegno di legge contro la manipolazione mentale

Il disegno di legge n. 569 Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale, comunicato alla presidenza del Senato il 15 maggio 2008, primo firmatario Antonino Caruso, introdurrebbe nel Codice Penale il nuovo articolo 613-bis, che configura il reato di manipolazione mentale ed il cui testo è costituito dai seguenti due articoli:

«Art. 613-bis. – (Manipolazione mentale). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione è punito con la reclusione da due a sei anni.

Se il fatto è commesso nell’ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà.

Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore a sei anni di reclusione.».

Dopo che la legge contro il plagio venne abrogata nel 1981

«Chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni», ex articolo 603 del codice penale

attualmente l’alienazione genitoriale grave (da cui risulti un danno biologico per il bambino) può venire, in via teorica, sanzionata ai sensi dell’art. 572:

«(Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli).  Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.»

Si veda anche: Alienazione genitoriale, strumento delle sette.

Vedi sul sito del Senato https://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/testi/31196_testi.htm

28 dicembre 2008

 

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4 Comments

  1. orlando birolini

    Il pRlamento dovrebbe. Fare questa leggie. Salverebe molti minori. Plagiati dalle sette.

  2. Giancarlo

    Salve,

    ho urgente bisogno dii mettermi in contatto con esperti che operano contro la manipolazione mentale. Potete aiutarmi?

  3. LUISELLA DE BATTISTA

    Buonasera io navigo con la pas messa in campo dal padre pazzo alcolico nella quale le ss ed i giudici hanno collocato la bambina a lui.
    La bambina e irriconoscibile in stato di evidente plagio, non parla (telefonate in vivavoce dal mostro) io con incontri protetti (senza motivi ma solo inventive dei pazzi), la bambina parla a monosillabi, risponde si ,no, non mi ricordo.questi mostri devono sparire dalla faccia della terra

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