Il 21 marzo 2017 è stata presentata la Proposta di legge TURCO ed altri: “Modifica all’articolo 337-ter del codice civile, in materia di provvedimenti del giudice in caso di inosservanza delle condizioni di affidamento dei figli da parte del genitore affidatario” (4377). La proposta di modifica è stata redatta dall’Avv. Giorgio Vaccaro.
Nel merito della proposta si è espresso Marino Maglietta sul sito dello Studio Cataldi. In sintesi Maglietta fa notare come la proposta di legge consideri come un dato di fatto ineliminabile l’affido con collocazione prevalente presso l’uno o l’altro genitore, di fatto sconfessando le finalità della legge sull’affido condiviso che invece andrebbe applicata.
Più interessanti per questo blog sono state le critiche tranchant espresse da un commentatore noto nell’ambiente come Ricciocorno Schiattoso (sic!) che con un ennesimo post ridicolizza le finalità della proposta sostenendo che la stessa pretende di attribuire al giudice un potere assoluto sulla collocazione dei figli, da assegnare su mera richiesta a quel genitore che denunci l’esistenza di un tentativo di alienazione parentale (che “non esiste”, è “concetto antiscientifico” ecc. ecc.). I lettori di questo blog riconosceranno da questi pochi cenni la solita litania negazionista che ci siamo sforzati di documentare nel tempo a beneficio dei posteri.
In questo caso però vogliamo prenderci la briga di collocare la norma nel contesto per evidenziare l’assoluta inconsistenza della posizione negazionista.
In sintesi: la norma si limita ad aggiungere al comma 3 dell’articolo 337-ter del Codice Civile una frase. Il comma emendato, se la proposta divenisse legge, si concluderebbe in questo modo:
Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento disponendo con immediatezza, ove richiesto dal genitore che è stato messo in condizione di non poter vedere e avere con sé la prole, il cambio della residenza abituale della stessa, provvedendo a modificare le modalità di incontro con l’altro genitore. Tale modifica può essere prevista per tutto il tempo necessario allo svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio, ove disposta ed eventualmente all’esito rivista, o comunque sino all’emissione della sentenza.
Non serve essere giuristi per capire che l’aggiunta non assegna nuovi poteri al giudice, che viene interpellato dai genitori proprio per decidere sul collocamento dei figli. Infatti il collocamento dei figli è il contenuto normale della decisione del giudice sulla separazione. La norma si limita a suggerire di usare questo potere di collocamento per risolvere i casi in cui uno dei genitori venga messo in difficoltà dall’altro nel vedere i figli.
Quindi perchè il Ricciocorno si agita tanto? Perchè secondo la blogger questa decisione verrebbe presa dal giudice prima ancora della Consulenza Tecnica di Ufficio che dovrebbe accertare l’alienazione parentale. Cioè, secondo il Ricciocorno, l’alienazione parentale va accertata con una Consulenza Tecnica di Ufficio, se il giudice decide senza aver prima sentito il Consulente rischia di commettere gravi errori e di mettere in pericolo i bambini ecc. ecc.
Ma secondo i negazionisti l’alienazione parentale non esiste come malattia, quindi perchè il giudice dovrebbe farla accertare da un Consulente Tecnico di Ufficio? Questa proposta di legge dovrebbe fare gioire il Ricciocorno e tutti i negazionisti perchè accoglie la loro tesi. Non serve una Consulenza Tecnica di uno psicologo, l’alienazione parentale se c’è va accertata con i mezzi di cui dispone il giudice, lasciando da parte le varie teorie psicologiche che la inquadrano come disturbo o come problema relazionale.
Ma allora come mai invece il Riccicorno si straccia le vesti per questo sorprendente successo della tesi secondo cui l’alienazione parentale “non è una malattia”?
La risposta è semplice. A chi nega l’alienazione parentale non importa se questa sia un disturbo, un problema relazionale o un abuso psicologico da accertare con mezzi ordinari di prova. Ai negazionisti importa una cosa sola: che non si agisca, che non venga presa nessuna decisione per impedire la cosa (qualunque cosa sia). Chi sostiene che l’alienazione parentale non esiste è solo un difensore, di solito retribuito, del genitore manipolatore, che usa argomenti capziosi per sollevare una cortina di fumo su una questione che per chi la vede in veste di magistrato, avvocato o consulente è di una evidenza disarmante. Ricciocorno crede di essere la streghetta Hermione e si illude di riuscire a bloccare le decisioni con una formula magica che ripete da anni come una litania. Con risultati assolutamente nulli (vi immaginate un giudice che citasse come fonte autorevole un blog intitolato “Il Ricciocorno Schiattoso”?).
E’ vero, non serve una consulenza d’ufficio, serve invece agire con tempestività. E questa proposta di legge pur con i limiti evidenziati da Maglietta va nella direzione giusta.
batman
La streghetta ha letto il nostro post e ci ha risposto nei commenti qui:
https://ilricciocornoschiattoso.wordpress.com/2017/05/03/ennesima-proposta-di-legge-sullalienazione-genitoriale/#comment-27911
Ci vuole far passare per studenti negligenti che non hanno neppure letto quanto ha scritto. Ebbene sì, lo confessiamo, la lettura è stata un po’ cursoria perchè la nostra interlocutrice ha molti pregi ma non ha il dono della sintesi. Ma comunque abbiamo colto la sua argomentazione.
Nell’ultima parte dell’articolo (subito dopo la foto del bambino col tamburo) la streghetta esprime la critica che conclude tutta la lunga tirata che fa da premessa.
“Insomma, non c’è bisogno che il magistrato indaghi: basta che il genitore che è stato messo in condizione di non poter vedere e avere con sé la prole lo richieda– non è chiaro sulla base di cosa, probabilmente basta soltanto la sua parola – a conferirgli il diritto di prelevare un bambino dalla sua residenza abituale per collocarlo presso il richiedente.”
Quindi secondo la streghetta la proposta è da criticare perchè suggerisce al magistrato di decidere in via cautelare prima di una completa istruttoria. E come decide invece il magistrato quando svolge una istruttoria più approfondita? Nel 99% dei casi il magistrato decide dopo aver chiesto una Consulenza Tecnica di Ufficio. Quindi criticare la proposta di una decisione provvisoria prima dell’istruttoria equivale a criticare una proposta che suggerisce che si decida prima di aver completato una Consulenza Tecnica di Ufficio. La streghetta non ha citato la Consulenza ma è come se lo avesse fatto. Se non se ne fosse resa conto dipende solo dalla sua ignoranza di come funzionano i procedimenti di affido dei figli.
La streghetta poco sopra nega anche di aver parlato contro i nuovi poteri di decisione per il giudice che sarebbero inclusi nella proposta di legge. Ma certo: non ha parlato di “poteri” (la parola non c’è in tutto l’articolo), però dice che la proposta di legge propone di “agire in via preventiva” e poi fa tutta una tirata su come questa azione preventiva sarebbe basata su presupposti infondati. “Agire” per un giudice equivale esercitare un potere o una facoltà. Sono sinonimi.
Ma cosa ci si può aspettare da gente che per anni ha cercato di sostenere in tutte le sedi che l’alienazione parentale non è nel DSM5 perchè non c’è l’esatta locuzione “parental alienation”? E che quando la traduzione ufficiale italiana del DSM5 ha incluso la locuzione “alienazione” nel capitolo sui problemi relazionali ha sostenuto che si tratta di un errore di traduzione? Non ci si può aspettare nulla di più di quanto ha scritto la novella Hermione, streghetta amica di Harry Potter. Un inutile rimescolamento di parole magiche di cui non capisce bene il significato.