Il Brasile promulga la legge a tutela dei figli dalla alienazione genitoriale

In data 26 agosto 2010 il Presidente del Brasile Ignacio Lula ha firmato la legge 12.318-10 per la definizione e la punizione della PAS. Il Parlamento, preso atto degli orientamenti della comunità scientifica nazionale ed internazionale, ha ritenuto indispensabile definire i termini della alienazione genitoriale e sanzionare questo tipo di manipolazione rivolta specificamente contro le parti deboli del conflitto coniugale: i bambini.

Il Presidente Lula, dopo la firma, ha dichiarato che negli ultimi anni  i mutamenti sociali e culturali del Brasile hanno causato una nuova emergenza cui, ascoltato il parere determinante dei più illustri professionisti nel campo, si è cercato di porre argine con una normativa specifica nel settore.

Secondo la Commissione nazionale l’incremento esponenziale dei divorzi stava causando una escalation di bambini e adolescenti manipolati o alienati con gravi conseguenze sociali. Il Brasile, paese emergente e in pieno sviluppo sociale e culturale dopo decenni di immobilismo,conta quasi 200 milioni di abitanti e si pone così all’avanguardia mondiale con una legge specifica sul tema.

Di seguito il testo integrale della legge

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i decreti del Congresso promulga la seguente legge:

Articolo 1 La presente legge disciplina l’alienazione parentale.

Articolo 2 L’alienazione parentale è considerata un atto di interferenza con la formazione psicologica del bambino o adolescente, promosso o indotto da uno dei genitori, o dai nonni qualora il bambino o adolescente sia sotto la loro autorità, custodia o vigilanza, e che induca nel minore comportamenti sprezzanti che impadiscano la creazione o il mantenimento di legami con l’altro genitore. Esempi di forme di alienazione genitoriale, così come vengano documentati al giudice o scoperti da una perizia, o addebitate direttamente con la testimonianza di terzi, sono gli atti tendenti a:

I – aprire una campagna di squalifica del comportamento dell’altro genitore, nell’esercizio della genitorialità;

II – ostacolare l’esercizio della potestà genitoriale;

III – impedire il contatto del bambino o adolescente con il genitore;

IV – ostacolare il diritto alla vita familiare regolamentata;

V – omettere volutamente al genitore informazioni rilevanti personali sul bambino o adolescente, anche di carattere educativo, medico e relative ai cambiamenti di indirizzo;

VI – presentare false denuncie contro i genitori, contro la sua famiglia o contro i nonni, al fine di impedire o ostacolare la loro cura al bambino o adolescente;

VII – modificare l’indirizzo di residenza senza giustificato motivo, al fine di ostacolare la frequentazione del bambino o adolescente con l’altro genitore, con la sua famiglia o con i nonni.

Articolo 3 Le prestazioni di un atto di alienazione parentale ferisce il diritto fondamentale del bambino o adolescente a godere di una sana vita familiare, impedisce la relazione di affetto nei rapporti con i genitori e il suo gruppo familiare, e costituisce una forma di abuso morale contro il bambino o adolescente, non conforme con i doveri legati alla potestà dei genitori o di tutela o di custodia.

Articolo 4 Di fronte ad indizi o atti dichiarato di alienazione parentale, l’applicazione della presente legge in qualsiasi momento della procedura, o incidentalmente in azione autonoma, il giudice determinerà, con urgenza, sentito il pubblico ministero, le misure transitorie per il mantenimento dell’integrità psicologica del bambino o adolescente, anche per garantire la loro familiarità con il genitore o effettuare un riavvicinamento effettivo tra i due, se presente.  Il giudice assicurerà al bambino o adolescente e al genitore una garanzia minima di visite, tranne nei casi in cui vi sia rischio imminente di lesioni all’integrità fisica o psicologica del bambino o adolescente, certificato da un professionista designato dal giudice per le visite di monitoraggio.

Articolo 5 Se vi sono le prove che siano stati praticati atti di alienazione parentale con danni incidentali, il giudice, se necessario, può determinare le conseguenze bio-psicologiche del bambino:

1 La relazione degli esperti si basa su un’ampia valutazione psicologica o biopsicosociale, se del caso, tra cui anche un colloquio personale con le parti, l’esame dei documenti contenuti nel fascicolo, la storia del rapporto di coppia, la cronologia dei fatti, la valutazione delle personalità coinvolte e l’indagine di come il bambino o l’adolescente abbia manifestato i sintomi della possibile alienazione contro i genitori.

2 Gli esami saranno eseguiti da professionisti o esperti del team multidisciplinare, necessario in ogni caso, comprovata da storia professionale o accademica idonea a diagnosticare gli atti di alienazione parentale.

3 L’esperto o un team multidisciplinare nominato per valutare la presenza di alienazione parentale dovrà presentare una relazione entro 90 giorni, rinnovabile soltanto previa autorizzazione giudiziaria sulla base di una motivazione dettagliata.

Articolo 6 Di fronte agli atti tipici di alienazione parentale o di fronte a qualsiasi comportamento che ostacola la convivenza del bambino o adolescente con un genitore genitore, il giudice può, insieme o separatamente, sollevare i soggetti alla loro responsabilità civile o penale risultante, e disporre di adeguati strumenti atti ad inibire o attenuare gli effetti dell’alienazione. Egli potrà, secondo la gravità del caso:

I – dichiarare la presenza di alienazione parentale e di avvertire il genitore;

II – ampliare il sistema di vita familiare a favore del genitore alienato;

III – comminare ammenda al genitore alienante;

IV – richiedere consulenza biopsicosociale;

V – determinare il cambiamento di affidamento di affidamento congiunto o la sua inversione;

VI – eleggere una una residenza provvisoria del bambino o adolescente;

VII – dichiarare la sospensione della potestà genitoriale.

In caso di cambiamento arbitrario di indirizzo, o di impraticabilità o ostruzione alla famiglia, il giudice può anche invertire l’obbligo di rimuovere  il bambino dalla residenza dei genitori, durante i periodi di alternanza della vita familiare.

Articolo 7 In caso di attribuzione o di cambiamento di affidamento sarà data preferenza al genitore che permette la coesistenza efficace del bambino o adolescente con l’altro genitore, nel caso in cui non sia possibile la custodia alternata.

Articolo 8 Il cambio di domicilio del bambino o adolescente è irrilevante per la determinazione delle competenze relative alle azioni fondate sul diritto alla vita familiare, a meno che ciò non sia il frutto del consenso tra i genitori o di una decisione del tribunale.

Articolo 9 (posto il veto – emendato – cassato)

Articolo 10 (Posto il veto – emendato – cassato)

Articolo 11 La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

Brasília, 26 Agosto 2010,

189° e 122° della indipendenza della Repubblica.

Luiz Inacio Lula da Silva

Luiz Paulo Teles Barreto Ferreira

Paulo de Tarso Vannuchi

[Fonte: http://www.adiantum.it/public/1210-il-brasile-promulga-la-legge-a-tutela-dei-figli-dalla-sindrome-di-alienazione-genitoriale.asp]

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