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A volte le coppie separate o divorziate non si rendono conto che il diritto alla bigenitorialità è stabilito in favore dei figli e non dei genitori. Molte madri e molti padri rifiutano di collaborare, opponendosi con diversi pretesti, alle visite e agli incontri tra i figli e l’altro genitore che, dopo la separazione o il divorzio, abita altrove.
Nei casi più gravi, la situazione degenera e c’è chi, approfittando della convivenza quotidiana, cerca di mettere i figli contro il genitore lontano, con l’intento di escluderlo in modo definitivo dai rapporti affettivi. I minori coinvolti in simili situazioni subiscono continui martellamenti psicologici. Diventano “figli contesi” e possono riportare gravi traumi psicologici, con ripercussioni destinate a proseguire anche in età adulta.
A questo proposito ci si chiede che cosa rischi una madre che ostacola il rapporto tra padre e figli. La giurisprudenza in simili situazioni è molto severa. Le pronunce che hanno revocato l’affidamento condiviso dei figli sono numerose e, a volte, hanno anche dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del genitore che ha ostacolato i rapporti e le frequentazioni con l’altro. Al genitore escluso e ai figli ai quali è stato precluso il rapporto affettivo con lui, viene riconosciuto il risarcimento del danno.
1. Il diritto alla bigenitorialità e l’affidamento dei figli in seguito alla separazione dei genitori
I figli hanno il diritto di mantenere un rapporto sereno e costante con i loro genitori, rappresenta il loro diritto alla bigenitorialità. Dopo la separazione dei coniugi, questa esigenza è ancora più accentuata, perché la fine del legame di coppia provoca ai figli un trauma inevitabile.Nelle decisioni sull’affidamento dei minori, i giudici considerano la necessità dei bambini di sviluppare la loro personalità con l’apporto e il contributo affettivo di entrambi i genitori, che devono continuare a partecipare alla vita dei figli durante la loro crescita.
L’affidamento può essere condiviso o esclusivo, e deve garantire ai figli minori la possibilità di frequentare entrambi i genitori.
Di solito, in seguito alla separazione o al divorzio si sceglie l’affidamento condiviso, in modo da garantire ai figli una crescita equilibrata con l’apporto sia del padre sia della madre.
Con l’affidamento condiviso la responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori e il giudice decide il luogo nel quale i minori continueranno a vivere.
Di solito, restando l’affido congiunto, vengono “collocati” presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare, per evitare loro il trauma dello spostamento.
2. Gli ostacoli al diritto di visita e le relative conseguenze
Se i genitori si dovessero accordare, il giudice che pronuncia la separazione o il divorzio stabilisce anche il diritto di visita in favore del genitore non collocatario, che di solito è il padre, disponendo le modalità, i periodi e gli orari di frequentazione.
A volte, però, accade che le madri ostacolino l’esercizio del diritto di visita, rendendo più difficoltoso il rapporto tra i figli e l’ex coniuge, che è anche il loro padre.
I comportamenti sono diversi, come i motivi che li determinano (astio, risentimento, vendetta).
In questo modo i figli vengono strumentalizzati e manipolati.
Il genitore escluso si può rivolgere al Tribunale che ha disposto la separazione o il divorzio, lamentando la situazione, esponendo nel dettaglio i fatti accaduti e chiedendo l’adozione dei provvedimenti opportuni per ristabilire i propri diritti.
Il giudice ha a disposizione diverse opzioni, elencate dall’articolo 709 ter del codice di procedura civile, che comprende:
- L’ammonimento del genitore inadempiente.
- La revoca dell’affidamento condiviso, con l’affidamento esclusivo del figlio a un genitore. Questo avviene quando l’altro genitore è sembrato inadeguato a svolgere i suoi compiti educativi, o quando il suo comportamento è tale da costituire serio pregiudizio per la crescita serena ed equilibrata del minore.
- La decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del genitore colpevole di avere ostacolato i rapporti del figlio con l’altro genitore.
Un provvedimento estremo, adottato quando il comportamento ostruzionistico risulta particolarmente grave e non si possono praticare altri rimedi per ripristinare il rapporto tra i figli e il genitore escluso.
- Il risarcimento dei danni arrecati ai figli e al genitore con il quale la condotta ostativa dell’altro aveva precluso i rapporti.
- Una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro, secondo la gravità della violazione.
3. La vicenda di una madre che ostacola i rapporti del figlio con il padre
Applicando i metodi descritti, una recente sentenza della Corte d’Appello di Roma (C. App. Roma, sent. 20/04/2022 n. 2596) ha dichiarato la perdita della responsabilità genitoriale a carico di una madre divorziata che aveva ostacolato per anni i rapporti del figlio con il padre, arrivando a inventare malattie inesistenti per tenere il minore accanto a lei (questo comportamento è chiamato scientificamente “sindrome di Münchhausen”). La donna aveva cercato di instaurare una pericolosa simbiosi costruendo un rapporto patologico con il figlio, un adolescente di 17 anni di età, cresciuto isolato e con gravi patologie di carattere psicologico. Questo è risultato gravemente controproducente per il corretto sviluppo psico-fisico del minore.
I giudici capitolini hanno anche disposto il risarcimento dei danni (15mila euro al padre e 25mila euro al figlio), e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per valutare la possibilità di adottare misure di protezione per il minore.
23 maggio 2022
Fonte/Credits:
Alessandra Concas
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