(7.9.22 Umbria24) La Corte di Cassazione ha bocciato il ricorso alla sentenza d’Appello, avanzato dalla mamma di Assisi a cui è stato tolto il figlio per essere affidato a una casa famiglia. La mamma di Assisi ha portato avanti una battaglia legale fino alla Corte di Cassazione contestando ai giudici, l’avvenuta sospensione della sua capacità genitoriale e l’affidamento del proprio figlio a una casa famiglia. Ha denunciato che le decisioni fossero condizionate «dal pregiudizio della teoria dell’alianazione parentale». In diverse occasioni ha anche affermato come non vi fossero presupposti logici che giustificassero la sua abilità ogenitoriale soltanto con uno dei suoi due figli. La Corte di Cassazione ha considerato infondate le sue contestazioni, ritenendo giusta la sentenza d’Appello.
Nel testo della sentenza della Cassazione si legge la ricostruzione sul punto della valutazione delle competenze genitoriali richiesta dal tribunale per i minorenni: la madre risultava «essere affetta da un disturbo narcisistico e paranoideo della personalità idoneo ad influire negativamente sulle sue capacità genitoriali…era emerso come confondesse i propri bisogni emotivi con quelli del figlio. Così facendo, la madre aveva progressivamente manipolato il figlio, non solo al fine di alienare la figura paterna dalla vita del bambino, ma più in generale per vincolarlo a sé in un rapporto simbiotico, impedendo lo sviluppo della sua identità autonoma e libera di riconoscere ed esprimere i propri bisogni emotivi, anche quando diversi da quelli della madre». Questo sarebbe alla base anche di «conseguenti comportamenti regressivi del bambino».
La Corte evidenzia come «la Corte territoriale decidendo nel solco della giurisprudenza di legittimità che ha escluso la preminenza della valutazione del disturbo del minore da alienazione genitoriale ai fini della valutazione e decisione sulla responsabilità genitoriale, ha, tuttavia, ritenuto che la condotta manipolatoria della madre rilevi non tanto ai fini dell’alienazione parentale, bensì in quanto fonte di un rapporto simbiotico con il figlio, tale da privare il minore della sua autonomia, producendo una regressione».
La Corte evidenzia anche come «secondo la Corte d’appello, l’osservazione diretta dell’educatore sia degli incontri del bambino con il padre che della relazione con la madre ha evidenziato, attraverso riscontri oggettivi e non tesi aprioristiche, un rapporto affettuoso e spontaneo del figlio con il padre». Rispetto alla contestata attendibilità della valutazione della genitorialità, la Corte invece la ritiene «esaurientemente giustificata» poichè «svolta da un‘equipe multidisciplinare che, secondo l’accertamento fattuale insindacabilmente svolto dalla Corte d’Appello, offra comprovate garanzie di competenza e terzietà».
La Corte contesta anche le lamentate violazioni delle Convenzioni sui diritti del fanciullo di New York, di Strasburgo, della Cedu e di Instanbul «per non avere tenuto conto dell’interesse superiore del minore» poichè «l’ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità…ciò posto il minore era lontano dalla soglia dei 12 anni… peraltro nel provvedimento impugnato viene ampiamente evidenziato che il minore risulta aver potuto manifestare i suoi bisogni e le sue idee durante tutto il corso dell’articolata indagine svolta dall’equipe multidisciplinare».
Infine alle contestazioni mosse per avere affidato il bambino a una casa famiglia la Corte di Cassazione scrive: «La corte d’appello ha ritenuto, con motivato apprezzamento insindacabile in questa sede che il bambino ha la necessità di vivere un periodo, seppure limitato, della sua esistenza al di fuori delle dinamiche del conflitto genitoriale e al di fuori di una qualsiasi strumentalizzazione in detto conflitto. In tale ambito ha diritto di riacquisire una sua tranquillità al fine di poter sviluppare sue capacità critiche nella relazione con entrambi i genitori, fuori anche dal clamore mediatico che sulla sua personale vicenda è stato creato».
7 settembre 2022
Fonte/Credits: www.umbria24.it