Ripubblichiamo qui per assicurarne la massima diffusione il saggio dell’avvocato Salvatore Dimartino, del portale Altalex.
Due figli che frequentano i genitori separati in modo squilibrato. Due coppie di genitori che se li contendono a colpi di cause che durano anni.
Due genitori collocatari che, pur di ostacolare o impedire i rapporti tra i figli e l’altro genitore, non esitano a usare i figli per registrazioni illecite ed a manipolare la volontà, a denunciare gli ex partner per violenza fisica e psicologica e ad accusare polizia e giudici di non aver condotto indagini imparziali dopo che le denunce erano state archiviate, ad accusare l’altro genitore di essere inidoneo a prendersi cura dei figli, a richiedere certificati medici falsi, a non mandare i figli a scuola ed a rifiutarsi di collaborare così sottraendosi alle consulenze tecniche ed ai programmi per favorire la ripresa dei rapporti tra i figli e i genitori non collocatari compromessi dal lungo tempo durante il quale sono stati interrotti immotivatamente.
Due corti chiamate a tutelare, quasi contemporaneamente, il cd. “superiore interesse” di due bambine della stessa età ma che vivono rispettivamente in Italia e Canada.
Due ordinamenti giuridici diversi, e due soluzioni diametralmente opposte: in un caso si annulla la sentenza che aveva disposto l’inversione del collocamento e la sospensione temporanea dei rapporti con il genitore alienante, nell’altro si dispone l’inversione del collocamento e la sospensione dei rapporti con il genitore alienante.
Un risultato differente figlio, evidentemente, del diverso approccio metodologico: uno rigidamente ancorato alle etichette ed ai formalismi che fatica a superare gli stereotipi culturali e di genere e strizza l’occhio a quei genitori che non si fanno scrupolo di porre in essere condotte che indeboliscono le relazioni dei figli con l’altro genitore, l’altro tanto pragmatico quanto altrettanto rigidamente ancorato alla logica dei fatti e dei loro effetti sulle relazioni familiari.
Questo spiega perché il modello italiano di tutela dell’interesse del minore tutto è tranne che puerocentrico e perché determinati concetti facciano fatica ad affermarsi e rende evidente, allo stesso tempo, come non serve a nulla riconoscere un diritto come inviolabile se poi non si ha il coraggio di trarre tutte le implicazioni e ci si rifugia in speculazioni dialettiche fallaci e prive di rilevanza.
Se, infatti, la bigenitorialità è un diritto inalienabile di ogni figlio non ci può essere spazio per condotte che tendano a ridurre, o peggio, a negare nei fatti tale diritto.
Ancor più quando le condotte consistono in fatti di reato in danno dei figli e dell’amministrazione della giustizia riguardo ai quali non è ammissibile tolleranza alcuna.
Mettendo a confronto due recenti sentenze – una della nostra Corte di Cassazione ed una della Superior Court of Justice dell’Ontario – emerge plasticamente quanto tutto ciò sia vero.
Cassazione civile sez. I – 17/05/2021, n. 13217
La Corte d’Appello di Venezia, nel 2019, aveva confermato una sentenza del Tribunale di Treviso che – avendo accertato una serie di comportamenti della madre e della nonna tesi ad attenuare, se non ad impedire, che una bambina avesse rapporti “equilibrati e continuativi” con il padre e, dopo due consulenze tecniche d’ufficio che avevano evidenziato non solo taluni di tali fatti ma anche, e soprattutto, il disagio psicofisico della minore – aveva disposto l’allontanamento della figlia dalla casa materna e l’affido superesclusivo in favore del padre ritenendolo maggiormente idoneo a tutelarne i diritti e garantire una crescita più serena.
Ciononostante, la Corte di Cassazione (sentenza n. 13217/2021) ha annullato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, ritenendo che le circostanze di fatto prese in considerazione dai consulenti d’ufficio e condivise dai giudici di merito sottendessero l’accusa di PAS alla madre che, in quanto disconosciuta dalla scienza medica ufficiale, non fossero sufficienti a supportare la soluzione adottata.
Una vicenda, dunque, ahimè, assai comune a molte altre, e frutto dell’errore del legislatore del 2006 di non individuare un modello legale di frequentazione di entrambi i genitori coerente con il principio di bigenitorialità che demandasse al giudice solo il compito di adottare gli eventuali correttivi legati alla specificità del caso ed evitare il rischio di trasformare i figli in campo di battaglia dei genitori.
Una decisione interpretata da molti come una bocciatura dell’idea che la volontà di un bambino non possa essere manipolata da un genitore, come se, viceversa, l’ordinamento non ammettesse la possibilità del vizio della volontà come causa di annullamento del contratto o la sanzione penale per coloro che circuiscano soggetti in condizioni di minorata capacità psichica.
La realtà (della sentenza), è tuttavia ben diversa e non c’è nessuna bocciatura.
Richiamando la propria precedente giurisprudenza, infatti, la Corte di Cassazione si preoccupa immediatamente di delimitare il solco del ragionamento che deve seguire il giudice di merito richiamando la propria precedente giurisprudenza, sul quale non si può non convenire, sia pure con qualche precisazione.
Da un lato si ribadisce come “Non può esservi dubbio che tra i requisiti di idoneità genitoriale, ai fini dell’affidamento o anche del collocamento di un figlio minore presso uno dei genitori, rilevi la capacità di questi di riconoscere le esigenze affettive del figlio, che si individuano anche nella capacità di preservargli la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sull’altro genitore” (Cassazione civile sez. I – 08/04/2016, n. 6919), dall’altro che il giudice del merito può motivare la propria decisione attraverso il rimando alla consulenza tecnica, ciò può farlo solo nella misura in cui risponda ad eventuali specifiche osservazioni – evidentemente non prese in considerazione dal consulente – “e verifichi il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale” (Cassazione civile sez. I – 20/03/2013, n. 7041).
Nonostante, dunque, il dato sia stato poco evidenziato, la Suprema Corte riconferma, ancora una volta, che quello dell’accesso al rapporto con l’altro genitore è il criterio selettivo che deve guidare il giudice ai fini dell’affido e del collocamento del minore.
Si tratta di un elemento fondamentale perché come vedremo, rappresenterà la base del ragionamento che porterà la i giudici canadesi a decidere in modo opposto prescindendo da qualunque questione legata all’alienazione parentale e non PAS.
E qui occorre subito segnalare un primo equivoco nel quale incorre anche la Suprema Corte: l’alienazione parentale non è una sindrome (o malattia) ma una relazione disfunzionale tra un bambino e la persona che ne cura l’accudimento riconosciuto nell’International Classification Diseas dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (QE52.0).
Non si comprende dunque – o forse lo si comprende sin troppo bene – il senso di continuare ad utilizzare una terminologia impropria – PAS – anziché quella propria di alienazione parentale per descrivere un fenomeno che ha tratti perfettamente sovrapponibili ad altri ambiti relazionali come il mobbing o lo stalking della cui dannosità nessuno dubita.
Ancor meno condivisibile è l’idea che il sapere introdotto attraverso una consulenza tecnica debba essere vagliato alla luce della “scienza medica ufficiale”, non fosse altro perché, da Galileo Galilei in poi, la scienza si fonda sull’osservazione dei fenomeni, la loro misurazione e l’elaborazione di ipotesi verificabili pubblicamente e non certo sul principio d’autorità e l’ufficialità di eventuali riconoscimenti.
Non si tratta perciò di attribuire o meno patenti di scientificità ad una teoria manco fossimo ai tempi del Tribunale della Santa Inquisizione, ma di fornire una spiegazione logica e razionale a fenomeni – il rifiuto immotivato di un figlio di intrattenere rapporti con uno dei genitori spesso interrotti ad età assai tenera quando non è seriamente ipotizzabile che sia frutto di una qualche scelta razionale – direttamente osservabili secondo un metodo, esso si, scientifico.
Come compiutamente osservato in ambiti diversi, ma pur sempre attinenti la relazione causale di fenomeni complessi come per talune malattie: “la teoria del caso concreto deve confrontarsi con i fatti, non solo per rinvenirvi i segni che vi si conformano ma anche e forse soprattutto per cercare elementi di critica, di crisi. Non può esservi conoscenza senza un siffatto maturo e rigoroso atteggiamento critico, senza un disinteressato impegno ad analizzare severamente le proprie congetture ed i fatti sui quali esse si basano. La spiegazione di un accadimento richiede sempre tale approccio dialettico che, tuttavia, non è semplice contesa verbale tra opinioni a confronto (che alimenta degenerazioni di tipo retorico) quanto piuttosto di contraddizioni all’interno dell’ipotesi esplicativa e soprattutto tra tale ipotesi ed alcuni fatti. La dialettica di cui si parla è dunque confronto tra l’ipotesi e i fatti; e tra le diverse ipotesi, alla ricerca della più accreditata alla luce delle concrete contingenze di ciascuna fattispecie. La congruenza dell’ipotesi non discende dalla sua coerenza formale o dalla corretta applicazione di schemi inferenziali di tipo deduttivo, bensì dalla aderenza ai fatti espressi da una situazione data. In breve occorre rivolgersi ai fatti, ricercarli ed analizzarli con determinazione. Questo stile d’indagine, d’altra parte, risponde all’obiezione che scorge nel procedimento per esclusione il pericolo di inversione dell’onere della prova. Esso, infatti, incorpora la critica basata sui fatti nella struttura del ragionamento esplicativo. Non c’è dimostrazione senza un serrato confronto con le prove, di qualunque segno esse siano, da ricercare con accanimento.” (Cassazione penale sez. IV, 17/09 – 13/12/2010 n. 43786).
Ed i fatti richiamati dalla Corte d’Appello di Venezia sono precisi, coerenti e univocamente tesi ad evidenziare la volontà di escludere l’accesso del figlio all’altro genitore.
Basti considerare, ad esempio “l‘assunzione da parte della (Omissis) di decisioni contrarie a quanto concordato e suggerito durante la consulenza e non condivise con il (Omissis)”, oppure che “la rappresentazione di versioni non <<veritiere>> portate dalla stessa periziata; si evidenzia la resistenza delle proprie convinzioni e soprattutto il fatto che nessuno, nemmeno la Giustizia, potrà modificarle”, ed ancora si “evidenzia la volontà preclusiva della (Omissis) rispetto al diritto dovere paterno di partecipare alla crescita e all’educazione della minore …accertato non solo sulla base dei colloqui clinici ma anche in forza dell’osservazione dei comportamenti della (Omissis); in assenza di elementi contrari relativi alla posizione del (Omissis) in tema di capacità genitoriale”.
Soprattutto si ricorda come “La dr.ssa Omissis, sul punto, ha richiamato la questione inerente l’inesistente problema della stipsi della minore, risolta con la semplice regolamentazione dell’alimentazione; ha rilevato che ben due precedenti pediatri non avevano più seguito la minore per la richiesta materna di fasulli certificati medici, che impedissero l’accesso al padre; ha dato conto che la questione delle frequentissime assenze scolastiche, testimoniate dalla scuola, erano state attuate al fine di evitare il prelevamento paterno della figlia”.
Se così è, si potrà discutere quanto si vuole se l’alienazione parentale abbia fondamento scientifico e quale sia il grado di affidabilità di tale costrutto, ma non occorre alcuna particolare competenza per comprendere come l’impossibilità di una frequentazione libera, continua e piena determini la fine di qualunque rapporto e che dunque non importa quanto tale teoria sia condivisa quanto se le condotte attraverso cui si esplica siano incidano o meno sulla relazione figlio/genitore.
Si possono a questo punto trarre alcune parziali conclusioni.
La prima è che la funzione genitoriale è correttamente esplicata nella misura in cui è condivisa tra entrambi i genitori: escludere un genitore dalla vita dei figli è una palese dimostrazione dell’incapacità di un adulto di comprendere quanto l’equilibrio psicofisico dei figli dipenda dal coinvolgimento di entrambi i suoi genitori.
E su questo non possono esserci dubbi se si vuol essere coerenti con le premesse poste dalla stessa Suprema Corte: “Non può esservi dubbio che tra i requisiti di idoneità genitoriale, ai fini dell’affidamento o anche del collocamento di un figlio minore presso uno dei genitori, rilevi la capacità di questi di riconoscere le esigenze affettive del figlio, che si individuano anche nella capacità di preservargli la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sull’altro genitore”.
La seconda è che il ragionamento del giudice deve fondarsi su fatti precisi e circostanziati e non su concetti vaghi, giudizi morali o tesi aprioristiche: il mancato rispetto delle regole, ancor più se concordate, la richiesta di certificazioni mediche false e il mancato invio di un figlio a scuola per impedire l’esecuzione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria rappresentato altrettanti fatti di reato sulla cui incidenza sugli interessi dei figli è superfluo persino discutere.
Tollerare simili comportamenti senza trarne, non solo tutte le relative implicazioni in termini di inidoneità genitoriale, ma anche tutte le dovute conseguenze sul piano delle modalità di attuazione del diritto alla bigenitorialità significa rinunciare a fare gli interessi dei figli e abdicare pilatescamente al proprio ruolo lasciando che i più prepotenti prevalgano sui più deboli.
La terza è che, nel caso di specie l’inidoneità genitoriale emerge da fatti, oggettivi e direttamente osservati dal giudice e dai suoi ausiliari; questi fatti non solo spiegano l’assenza di ragioni per rifiutare il rapporto ma sono incompatibili con la possibilità di instaurare una relazione affettiva interpersonale di qualunque genere e attribuiscono al ragionamento un grado di “scientificità” di gran lunga superiore a qualunque sigillo ministeriale.
Il ragionamento seguito dalla Corte d’Appello rispecchia perfettamente il modello esplicativo utilizzato nell’ambito dell’epistemologia scientifica; nel ragionamento seguito dal giudice di merito l’affidabilità della natura alienante della condotta si fonda non solo e non tanto sulle conferme che esso riceve quanto dalla ricerca disinteressata e strenua di fatti che la mettano in discussione rappresentati dai numerosi tentativi di trovare una soluzione coerente con gli interessi della bambina in questione.
Cionondimeno la Suprema Corte l’ha cassata sulla base di considerazioni che giudici appartenenti ad un altro ordinamento dimostrano di non condividere.
Ontario Superior Court Of Justice, Court File No.: Fs-16-2387, 30.04.2021
Tutt’altro tenore e rigore metodologico caratterizza la giurisprudenza d’oltreoceano, dove pure, sarebbe bene ricordarlo sempre, la teoria dei “children’s best intererests” è nata e nelle cui acque sarebbe bene ogni tanto sciacquare i panni.
Al di là dell’esaustività delle argomentazioni, quel che rende particolarmente apprezzabile l’operato del giudice canadese è la centralità che assumono le relazioni familiari della bambina prese in considerazione non tanto in linea teorica ma in ragione della garanzia di effettivo funzionamento e la rilevanza riconosciuta alla volontà dei genitori di prendersi cura del figlio.
Un approccio molto più coerente con l’art. 2 della nostra Costituzione di quanto non dimostri essere quello della nostra corte nomofilattica preoccupata più di irreggimentare la frequentazione in schemi stereotipati che a valorizzare la responsabilità genitoriale.
Ciò emerge dal peso assegnato ad aspetti pressoché ignoti alla giurisprudenza italiana – quali “la volontà di ciascun genitore di sostenere lo sviluppo e il mantenimento della relazione del figlio con l’altro genitore”, “eventuali piani per la cura del bambino” o “la capacità e la volontà di ciascuna persona nei confronti della quale si applica il provvedimento di comunicare e cooperare, in particolare tra loro, su questioni che riguardano il minore” – e che dimostrano che l’unico elemento qualificante ai fini del collocamento è la garanzia dell’accesso del figlio al rapporto con l’altro genitore ed alla sua capacità di collaborazione con questi.
Tralasciando ogni considerazione su altri aspetti – quali il rapporto tra interessi dei figli e tempi di frequenza – non può non colpire l’esordio della Corte dell’Ontario riguardo al tema dell’alienazione parentale: “Che (i) l’alienazione dei genitori esista e (ii) sia un fenomeno che non è nell’interesse superiore dei bambini sono due affermazioni generali universalmente e ampiamente accettate per essere state oggetto di osservazione da parte di molti tribunali in passato. Durante il processo, quando stavamo discutendo l’Allegato A, dissi quanto sopra, ed entrambi i legali furono senza riserve d’accordo con me”.
Con buona pace, dunque, di chi si ostina a farne una questione formale di etichette e di riconoscimenti più o meno ufficiali o ufficiosi, per la giurisprudenza canadese l’alienazione parentale è un fenomeno quasi osservabile a occhio nudo, che va contro gli interessi dei figli e su cui non solo non è dato discutere, tanto numerosi sono i casi posti all’attenzione dei tribunali ma, soprattutto, su cui v’è accordo tra gli stessi avvocati delle parti.
Altro che le indignate accuse di sessismo che una parte dell’avvocatura italiana rivolge a chi di fronte a fatti oggettivamente escludenti – come il richiedere insistentemente falsi certificati medici per giustificare la mancata ottemperanza ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria o non mandare un figlio a scuola per timore che questi possano essere eseguiti dai servizi sociali – ne denunci la natura alienante ed i rischi per la salute dei figli: come afferma la Corte canadese non può esserci dubbio che “Il costante indebolimento da parte di un genitore della relazione tra il bambino e l’altro genitore è una forma di abuso emotivo”.
E a differenza di quanto, ahimè, fatto dalla nostra Corte di Cassazione, il giudice canadese si guarda bene dal volersi mostrare indulgente con chi ostacola o nega l’accesso alla relazione familiare.
E ciò non per un particolare intento punitivo, ma perché è consapevole del fatto che solo attraverso una rigorosa valutazione di tutti gli elementi potrà correttamente affrontare e risolvere il dilemma se sia più utile interrompere drasticamente i comportamenti abusanti e sospendere temporaneamente la relazione ovvero ricercare ancora nuove strade per realizzare gli interessi della bambina senza modificare la collocazione del figlio.
L’elenco dei fatti osservati è davvero lungo e va dalla mancata partecipazione della madre al programma di sostegno per famiglie disagiate (Families Moving Forward Program), alle accuse di parzialità rivolte al consulente del giudice, alla sua presunta maggiore attendibilità rispetto al padre, passando per gli ostacoli frapposti sempre dalla madre all’iter processuale e l’aver immotivatamente interrotto qualunque forma di collaborazione al programma di ripresa delle relazioni tra la figlia ed il padre nonostante fosse il genitore che trascorreva maggior tempo con essa ed a cui spettava ogni decisione finale.
La Corte non si fa scrupolo di definire “ripugnante” la condotta della madre che, grazie all’aiuto di un “facilitatore” indipendente (sic!) per mesi aveva registrato di nascosto i colloqui tra il padre e la figlia: “Questa non è un’interazione sana o normale tra un bambino di 11 anni e il suo genitore. Non serve una laurea in psicologia per saperlo. Il bambino sta chiaramente <<adescando>> suo padre per parlare di cose di cui non dovrebbe parlare, come D. Il bambino è scortese, aggressivo e totalmente irrispettoso nei confronti di suo padre”.
La gravità, la concordanza e l’univocità delle condotte poste prese in esame non può che rendere inevitabile la conclusione della Corte: “Non è la terminologia che è importante quanto la sostanza. Si può definire il comportamento di D. come alienazione parentale, abuso emotivo del bambino, manipolazione del bambino o tutte queste cose insieme. Quelle sono etichette, però. La cosa più importante è identificare il nocciolo del problema: questa madre, D., ha fatto cose che hanno causato o contribuito a creare una distanza sempre maggiore tra R. e suo padre e il conseguente deterioramento della loro relazione”.
La spiegazione del fenomeno dell’alienazione non dipende, dunque, dal grado di ufficialità riconosciuto dalla scienza alla teoria ma, molto più pragmaticamente “dalla aderenza ai fatti espressi da una situazione data”.
La conclusione
È facile comprendere come il diverso approccio metodologico comporti soluzioni differenti rispetto al tema della valutazione comparativa del trauma dell’allontanamento dal genitore alienante rispetto al beneficio atteso dal corretto ripristino della relazione con il genitore alienato.
La questione però, così come affrontata dalla nostra giurisprudenza, è evidentemente malposta.
L’allontanamento non mira, evidentemente, al corretto ripristino della relazione con il solo genitore escluso, ma soprattutto mira a garantire al figlio il diritto a relazioni sane con entrambi i genitori che non ne minino quotidianamente la stabilità ed il corretto sviluppo psicoaffettivo.
E questo è possibile solo con la sospensione della relazione con il genitore abusante o con l’inversione del collocamento fino a quando le relazioni non si saranno correttamente ristabilite.
Non si tratta dunque di confrontare un male attuale con un beneficio futuro, ma di confrontare due mali, entrambi attuali, uno di natura temporanea e destinato ad essere superato non appena le relazioni saranno ritornate funzionali e l’altro, invece, potenzialmente prolungabile all’infinito e con effetti permanenti.
Volendo, dunque, fare un esempio, per quanto doloroso è meglio intervenire oggi per comporre una frattura che rimandare all’infinito e avere un arto amputato domani.
Al riguardo, il giudice canadese – difronte al dilemma del padre di “(i) dire addio a sua figlia e andarsene, o (ii) richiedere il cambio della residenza e far vivere il bambino principalmente con lui” – pone due osservazioni entrambe pienamente condivisibili.
La prima: eventuali consulenze tecniche al fine di avere maggiori elementi di valutazione servono a poco. Scrive la Corte canadese “Questa famiglia è stata supportata e valutata fino alla morte. Accetto l’evidenza del dottor Fidler che al momento esistono solo due opzioni: (i) accettare che non ci sarà alcuna relazione tra T. e il bambino, o (ii) cambiare la situazione … Inoltre, l’affermazione secondo cui il padre sia un’<<entità sconosciuta>> per il figlio e la cui capacità di essere genitori dovrebbe essere valutata è in relazione a quella della madre che dovrebbe continuare presuppone che essa sia un genitore idoneo” e non lo è, e dunque non ha ragion d’essere.
La seconda è che in questi casi “sebbene si sia tentati di concentrarsi troppo sugli effetti a breve termine che deriverebbero al bambino da un drastico cambiamento del collocamento è un errore continuare a tenere il bambino con il genitore responsabile della manipolazione”.
Le parole conclusive della Corte non possono che far riflettere chi ha a cuore dei tanti figli privati della relazione con uno dei due genitori: “La persona più importante in questo caso è R. Ha 11 anni. Ha due genitori che la amano teneramente ma che la stanno ferendo con mille tagli. Questo deve finire”.
Sarebbe bene che anche da noi, questa discussione superficiale sull’alienazione parentale avesse fine. Così come sarebbe bene che avessero fine certe strumentalizzazioni politiche.
25 giugno 2021
Fonte/Credits: Salvatore Dimartino, Altalex.