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Un orribile abuso contro i bambini

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Cassazione: condannata alienatrice

25 Aprile 2013 by Ernesto

Vietato provocare il rifiuto del bambino verso l’altro genitore.  Commette reato la mamma affidataria che mette il figlio contro il padre, negandogli di vederlo, e inducendolo a rifiutare ogni tipo di rapporto o incontro.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 30718/09 del 29 settembre 2011, ha confermato la condanna per aver eluso i provvedimenti del giudice nei confronti di una mamma che aveva messo la figlia piccola contro il padre negandogli la possibilità di vederla e provocando nella bambina un sentimento di rifiuto verso l’altro genitore (alienazione genitoriale).

Per questi fatti la signora era stata condanna in primo grado a 4 mesi di reclusione ed in appello a 600 € di multa. Ad avviso del giudice distrettuale c’era stato un notevole condizionamento psicologico sulla bimba di quattro anni, tanto da determinare nella minore

«il rifiuto a coltivare un equilibrato rapporto con il padre».

Lei si era difesa sostenendo che l’uomo era aggressivo e che avrebbe voluto risparmiare alla figlia «il trauma di incontri forzati».  Tesi respinta dagli Ermellini secondo cui:

«il pesante condizionamento psicologi esercitato dall’imputata sulla minore, infatti, aveva determinato in costei, come accertato dai servizi sociali, un forte disagio, sino al punto da indurla al rifiuto della figura paterna, atteggiamento certamente non riconducibile ad una consapevole capacità di autodeterminazione della minore, che all’epoca della separazione dei genitori aveva solo quattro anni.  Tale situazione, chiaramente indicativa della incapacità della mamma di garantire alla figlia un normale rapporto con la figura paterna, favorendo tale rapporto ed evitando qualunque interferenza sullo stesso delle problematiche interne alla coppia, aveva provocato l’intervento del Tribunale per i Minorenni a tutela della minore.

Il Tribunale dei Minorenni era intervenuto sospendendo la potestà genitoriale della donna.
Occorre tuttavia rimarcare l’esiguità della pena e che il reato è stato rubricato come elusione del provvedimento del giudice, piuttosto che come maltrattamento nei confronti della minore.
[Link alla notizia][Testo della sentenza][Sentenze analoghe: 1, 2, 3]

 

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