Rendere l’alienazione parentale un reato? – avv. Ruo, comunicato stampa CamMiNo

Unknown“E’ vero – afferma l’Avvocato Maria Giovanna Ruo, Presidente Nazionale della Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni (CamMiNo) – che quando un genitore denigra l’altro agli occhi del figlio, con continuità e determinazione, ne erode la stima e l’autorevolezza, ne mette costantemente in luce difetti e fragilità, contraddice ogni sua modalità di essere genitore e partner, pregiudica il figlio perché il condizionamento che così attua preclude il suo libero accesso all’altro genitore che finisce con l’essere espulso.”

“Non essendo medici – continua il legale – noi avvocati di Cammino non sappiamo se si tratti di una “sindrome” o meno, ma certamente – come giuristi- sappiamo che tali comportamenti esistono, sono in crescente diffusione, e sono pregiudizievoli per i figli minorenni in quanto violativi dei loro diritti fondamentali: del diritto alla costruzione della propria identità, che avviene con il corretto apporto affettivo, identitario, culturale, di entrambe le figure genitoriali; del diritto alla salute, perché l’ingiustificato divieto di accesso a un genitore, il lacerante conflitto di lealtà che ne deriva, i sensi di colpa interiorizzati dal figlio quando diviene protagonista autonomo della mutilazione affettiva avendo fatte proprie le denigrazioni del genitore convivente, comportano danni al corretto sviluppo psico-fisico del minorenne; del diritto all’educazione, dato che l’art. 29 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York prevede che l’educazione debba avere come contenuto anche il rispetto per i genitori; infine, del diritto all’ascolto, perché il genitore denigratore sovrappone le proprie esigenze a quelle del figlio e non le ascolta, condizionandolo e coartandolo nella costruzione della propria libera opinione.”

“Tali comportamenti – spiega Ruo – sono quindi violativi dei diritti fondamentali del figlio minorenne che li subisce e, come tali vanno giuridicamente contrastati: tuttavia la sanzione penale è un rimedio estremo e tardivo, che può eventualmente funzionare da deterrente, ma che non risolve il problema.” “E’ solo un pezzo di un quadro ampio che va composto soprattutto sul piano civilistico con strumenti adeguati da attivarsi nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale. L’Italia – afferma l’Avv. Ruo – è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Lombardo c. Italia, 29 gennaio 2013) in uno di questi casi proprio perché sfornita di un “arsenale giuridico adeguato” che quindi deve costruire. Servono una rilevazione tempestiva del comportamento pregiudizievole di divieto di accesso all’altro genitore (vi q spesso una sottovalutazione dei comportamenti svalutativi di un genitore nei confronti dell’altro) e servono – continua la Presidente di CamMiNo – prima e insieme ai rimedi penalistici di cui alla proposta di legge, rimedi altrettanto tempestivi suggeriti dalla stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che sempre più spesso interviene su questi casi (a riprova di come la fenomenologia si stia diffondendo). Se non si possono escludere misure coercitive nei confronti del minorenne, queste vanno certamente assunte nei confronti del genitore che la Corte medesima definisce “riottoso o riluttante”.

Tali misure non possono nemmeno limitarsi a sanzioni pecuniarie, e in questa prospettiva può essere valorizzata la proposta modifica del codice penale. Va previsto spesso un intervento psico-pedagogico sul figlio di età minore ed anche proposto un sostegno al genitore rifiutato, per aiutarlo a sostenere una situazione dolorosissima e che può portare a comportamenti errati che a loro volta stimolano il rifiuto del figlio. Cammino ha recentemente iniziato un percorso di sensibilizzazione su questi temi con il convegno che si è tenuto alla LUMSA il 17 aprile scorso con l’approccio multidisciplinare e multiprofessionale che queste tematiche richiedono.”
“Sul piano sociale – spiega Ruo – bisogna accendere i riflettori sui danni che tali comportamenti espulsivi, talvolta agiti dal genitore “riottoso” in buona fede, possano essere dannosi. Ovviamente salvo che l’altro genitore non sia invece lui con il suo comportamento pregiudizievole per il figlio minorenne.” “Infine – conclude l’avvocato Ruo – va rilevato che anche il nostro “diritto penale di famiglia” è nel suo insieme un sistema retrò che non considera molte fenomenologie, come questa, gravi e violative dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili, come ad es. la violenza assistita o la violenza economica. Anche su questo piano c’è molto da fare sulla base, tra l’altro, di quanto indicano gli strumenti europei.”

Fonte (PDF): http://www.cammino.org

2 Comments

  1. antonio

    Ma quando una mamma si allontana sempre più si distacca daiFigli, come è possibilile monitorare e diagnosticare il danno al minore?

  2. Beatrice Lazzeri

    Grazie per questo comunicato. Come psicoterapeuta sono assolutamente d’accordo sulla gravità e la necessità di individuare e fermare questi comportamenti così lesivi verso i minori.

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