“Sindrome da alienazione genitoriale e danno esistenziale” — dell’Avv. Carmela Augello

Riportiamo la sezione “La PAS in tribunale” della relazione dell’avv. Carmela Augello tratta dal sito web dell’Ordine degli Avvocati di Ancona [fonte].

Abbiamo precedentemente detto che la PAS è una figura di danno esistenziale emergente per cui non sono molte le pronunce giurisprudenziali intervenute su questo tema, anche perché le cronache giudiziarie riguardano prevalentemente ipotesi in cui il genitore si sottrae all’ adempimento degli obblighi familiari piuttosto che il caso in cui egli è vittima di comportamenti manipolativi dell’ altro genitore.

Tuttavia, vi sono alcuni primi segnali positivi di riconoscimento del fenomeno. Si può segnalare una sentenza relativamente recente del Tribunale di Bergamo ( Ufficio GIP, n. 3490/2004 in articolo “ La sindrome da alienazione parentale “ Avv. Missiaggia, p.3 ) che si è espressamente occupata della Sindrome di alienazione parentale, affrontando un caso di presunti abusi sessuali compiuti dal padre ai danni del figlio minore.

In tale occasione il giudice ha ritenuto non attendibile il racconto del minore, ascoltato in sede di incidente probatorio, in quanto contraddittorio, incoerente, illogico ma soprattutto in contrasto con quanto riportato “de relato” dal soggetto che aveva raccolto le prime dichiarazioni del bambino.

Lo stesso organo giudicante concludeva affermando espressamente che “ altresì inficia l’ attendibilità del racconto del minore l’ accertata presenza di un acceso conflitto coniugale dei genitori relativo alla separazione e all’ affidamento del figlio, specie ove riscontri  la cosiddetta sindrome di alienazione genitoriale”, stato psicologico tipico delle coppie che si separano con liti senza esclusione di colpi pur di impedire all’ altro la custodia del minore”.

Ed infine con sentenza del 5/11/2004 il Tribunale di Monza (in Danno e Resp., 2005, p. 851) ha riconosciuto l’ esistenza del danno esistenziale per responsabilità del genitore affidatario presso il quale il figlio viveva stabilmente: Il genitore che venga meno al fondamentale dovere, morale e giuridico, di non ostacolare, anzi di favorire la partecipazione dell’ altro genitore alla crescita ed alla vita affettiva del figlio, è responsabile per il grave pregiudizio arrecato al diritto personale di quest’ ultimo alla piena realizzazione del rapporto parentale. È pertanto risarcibile la avvenuta compromissione del rapporto tra il figlio e l’ altro genitore che non ha potuto esercitare per lungo tempo il diritto di visita al figlio per effetto della condotta ostruzionistica dell’ altro genitore.

L’annullamento della funzione genitoriale comporta un grave danno morale ed esistenziale in quanto il genitore non può assolvere ai propri doveri nei confronti del figlio e non può esercitare i propri legittimi diritti di genitore, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione.

Conseguentemente anche il figlio potrebbe subire un danno meritevole di risarcimento dalla condotta del genitore “ostacolante”: viene, infatti, leso un interesse fondamentale del minore, consistente nel diritto a svolgere un armonico rapporto affettivo con il proprio genitore ed a ricevere dallo stesso la necessaria formazione sociale, istruttiva ed educativa, così come previsto dall’ articolo 30 della Costituzione – è diritto e dovere dei genitori mantenere , educare ed istruire i figli- e dagli articoli 147 e 148 Cc.

Sentenza sul sito:  Studio donne

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