Quelli che negano la Pas (Parental Alienation Syndrome) – Marcello Adriano Mazzola

Ripubblichiamo al fine di assicurarne la massima diffusione l’ultimo contributo dell’avvocato Mazzola pubblicato da Persona e Danno.
Fonte/Credits: https://www.personaedanno.it

1. I negazionisti della Pas

logo_top_ped2La Pas, acronimo di Parental Alienation Syndrome, è una cosa seria. Anzi serissima. Perché è la conseguenza di un abuso psicologico prodotto su un minore o di un “abuso emotivo” (emotional abuse). Tale conseguenza a volte si può manifestare anche in soggetti adulti, in primis ovviamente sul genitore alienato. E poi perché le tante Pas che ogni anno si arrecano minano le stesse basi della crescita di una società serena ed equilibrata, in quanto creano tanti soggetti disturbati.

Non è dunque ammissibile, non è accettabile, ed è indecente che la discussione inerente la Pas venga ricondotta ad una “guerra di religione” impostata a seconda del credo ideologico, da chi ritiene che un genitore possa arrogarsi qualsiasi diritto del figlio (e sul figlio) in danno dell’altro genitore, così trattando e gestendo il figlio alla stregua di un oggetto (o ancor peggio di un’arma). Perché un genitore avrebbe più potere dell’altro.

Peraltro chi nega la Pas normalmente nega anche l’esistenza di condotte alienanti. Chi le assimila o è confuso o tende a confondere. Occorre dunque far chiarezza “con riferimento alla ridondanza, sovrapposizione e confusione che investe il dibattito inerente la sindrome meglio nota con l’acronimo di Pas (Parental Alienation Syndrome). La Pas è oggetto di accesa discussione e di presunte divisioni in ambito scientifico (tra negazionisti e non), venendo spesso sovrapposta tout cour alle condotte di alienazione genitoriali, ossia a quelle condotte finalizzate ad alienare la figura di un genitore. Se nonché Pas (Parental Alienation Syndrome) e condotte di alienazione genitoriali vanno tenuti distinti, ancorchè vi sia un evidente collegamento. Infatti se nel caso della Pas il presupposto dovrà comunque necessariamente essere costituito da condotte di alienazione genitoriali, atteso che la sindrome (dunque non la mera condotta) dovrà essere la conseguenza di tali condotte, non è ovviamente necessario l’opposto. Invero le condotte di alienazione genitoriali potranno certamente non giungere a far insorgere una sindrome, pur rimanendo atti illeciti particolarmente rilevanti. L’alienazione genitoriale consiste nell’alienare, appunto, una figura genitoriale dalla frequentazione e dal rapporto di crescita del figlio, attraverso una o più condotte, sino a giungere nei casi più gravi alla definitiva sottrazione del figlio, per un lungo lasso di tempo o addirittura per tutta la vita.

Confondere e mettere sullo stesso identico piano la Pas con le condotte alienanti è dunque un atto grave,perché si tende a rifiutare anche le condotte alienanti (che vanno fermate immediatamente perché pregiudizievoli) anche quando non v’è pericolo alcuno che si manifesti una Sindrome.

Giova ricordare come il rapporto genitoriale sia un super diritto fondamentale e come tale va tutelato, conservato, osservato. La sacralità della relazione tra figli e ascendenti è stata ricordata ancora di recente dalla Cassazione con parole di rara intensità, ancorchè riferite al rapporto parentale e non direttamente al genitore:

«Nel procedimento finalizzato all’accertamento del diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti del genitore scomparso, il comportamento ostativo del genitore superstite costituisce una condotta pregiudizievole secondo la previsione degli artt. 330 e segg. cod. civ., poiché comporta la rescissione, nella fase evolutiva della formazione della personalità del ragazzo, di una sfera affettiva e identitaria assolutamente significativa e lo espone a una vicenda esistenziale particolarmente dolorosa. In tale procedimento il minore assume la qualità di parte e, in quanto tale, come affermato anche dall’art. 315-bis cod. civ., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, ha diritto di essere ascoltato, purché abbia compiuto gli anni dodici, ovvero, sebbene di età inferiore, sia comunque capace di discernimento, cosicché la sua audizione non può – anche nel caso in cui il giudice disponga, secondo il suo prudente apprezzamento, che l’audizione avvenga a mezzo di consulenza tecnica – in alcun modo rappresentare una restrizione della sua libertà personale, ma costituisce, al contrario, un’espansione del diritto alla partecipazione nel procedimento che lo riguarda, quale momento formale deputato a raccogliere le sue opinioni ed i suoi effettivi bisogni» (Cass., sez. I, 5.3.2014, n. 5097).

Dunque, riprendendo le medesime pregnanti parole, il comportamento ostativo del genitore costituisce una condotta pregiudizievole se comporta la rescissione, nella fase evolutiva della formazione della personalità del ragazzo, di una sfera affettiva e identitaria assolutamente significativa e può certamente esporlo ad compromissione esistenziale particolarmente dolorosa.

I negazionisti sono di varie categorie (magistrati, avvocati, assistenti sociali, consulenti, ovviamente genitori e parenti). I primi quattro sono i più rilevanti perché poi incidono (soprattutto i magistrati ovviamente) sull’esistenza e sul destino delle vite umane.

Le argomentazioni adoperate per negare l’evidenza sono le  più varie e fantasiose. Giova elencarle (con in corsivo il mio commento):

  1. la Pas non esiste perché non compare nel DSM V (assolutamente falso come ci spiegano i prof.ri Camerini, Gulotta, Bernet, Casonato in Casonato, Mazzola, Alienazione genitoriale e Sindrome da Alienazione Genitoriale, Key editore, 2016);
  2. Gardner è soggetto inattendibile (assolutamente falso come ci spiega il prof. Casonato in Casonato, Mazzola, Alienazione genitoriale e Sindrome da Alienazione Genitoriale, Key editore, 2016, pagg. 1-71);
  3. Pas e alienazione genitoriale sono un tutt’uno (assolutamente falso come spiegato sopra);
  4. la Cassazione ha negato l’esistenza della Pas (assolutamente falso come spiegherò dopo);
  5. la Pas non esiste perché non esistono le scie chimiche (questa l’ho aggiunta io per usare una metafora).

In questa deriva negazionista iperbolica, mi duole evidenziare come siano incorsi pure il Tribunale di Milano e di recente pure autori con cui ho collaborato.

Le letture approssimative della sentenza del giudice di legittimità (Cass., sez. I, Pres. Luccioli, est. Campanile, P.M. Fucci, 20.3.2013, n. 7041, in Fam. Dir., 8-9, 2013, 745 ss.). e dello stesso DSM-5 hanno ingenerato pronunce di netta chiusura verso la Pas ed al contempo verso le stesse condotte genitoriali:

“letto il ricorso introduttivo del giudizio (…) preso atto delle doglianze del padre e ritenuto, sin da ora, di dovere svolgere verifiche in ordine alla conflittualità patologia dei genitori anche al fine di verificare la necessità di provvedimenti ex art. 333 c.c., rimessa al collegio la questione della competenza, dopo l’audizione delle parti, dichiarata sin da ora la inammissibilità di accertamenti istruttori in ordine alla cd. PAS, in quanto la cd. sindrome di alienazione genitoriale è priva di fondamento, sul piano scientifico (Cass. Civ., sez. I, sentenza 20 marzo 2013 n. 7041), così come si appura dallo sfoglio della letteratura scientifica di settore (da ultimo v. DSM-V), e il comportamento che sia “alienante” può dunque rilevare sotto altri e diversi profili ma non come “patologia” del minore (non comprendendosi, peraltro, perché se “litigano” i genitori, gli accertamenti diagnostici debbano essere condotti su chi il conflitto lo subisce e non su chi lo crea: v. Trib. Varese, 1 luglio 2010” (Trib. Milano, sez. IX, Pres. Servetti, 13.10.2014).

Una posizione imbarazzante quella del tribunale meneghino, peraltro a firma del presidente della sezione famiglia. Provvedimento che difatti è stato ben criticato dalla dottrina, perché fondato su un abbaglio:

“Le valutazioni dei magistrati ambrosiani sono lapidarie e, sebbene il testo del provvedimento sia stringato (data la natura di decreto), non lasciando alcun margine al riconoscimento del disturbo in esame. A ben vedere, la sentenza della Suprema Corte citata non appare esattamente in linea con i principi espressi dal Tribunale di Milano; leggendola nella sua interezza, infatti, si può comprendere come esprima principi difformi rispetto a quelli citati. La sentenza suddetta si limita ad asserire come la Corte territoriale che ha pronunciato la sentenza impugnata abbia, sic et simpliciter, interamente recepito la consulenza depositata dal C.T.U. con il quale l’ausiliario del giudice ha riconosciuto la sussistenza della P.A.S., senza minimamente prendere in considerazione le censure a sua volta mosse a detta perizia. Tale aspetto è, dunque, ben diverso da una presa di posizione negativa nei confronti della sindrome in esame che, invero, è ampiamente riconosciuta sia in letteratura che nelle conseguenti applicazioni pratiche nelle aule giudiziarie poco chiaro.” (MANCUSO, Nessun effetto giuridico per la P.A.S. (sindrome da alienazione genitoriale, in Quotidiano giuridico, 27.11.2014)

in tal senso pure VACCARO, (Due recenti pronunce di Roma e Milano fanno discutere, in Il Sole 24ORE, 2014) che aggiunge:

“Quanto poi alla citazione del DSM 5, fatta dal decreto del Tribunale di Milano, al fine di sottolineare come nella ri-organizzazione contenuta nel Manuale riassuntivo delle procedure per riconoscere e diagnosticare inadeguatezze psicologiche, curato dalla comunità scientifica internazionale di area psicologica, non vi fosse stato l’inserimento, tra le malattie o le sindromi della PAS, non si può non rilevare come proprio nello stesso DSM 5 le “complicazioni parentali ed i blocchi comunicazionali che ne conseguano” sono trattate in più voci come è da dire per i Parent-child problem, i Child psycological abuse od il Child affected by parental relationship distress.”.

Invero, ciò che scrivono i Supremi Giudici è assai chiaro: la Corte d’appello ha omesso di vagliare l’attendibilità scientifica della Pas, nonché le censure ad essa mosse, accogliendo aprioristicamente la relazione tecnica d’ufficio.

Ed ancora, secondo un altro autore:

“Giova, però, evidenziare che in nessun punto della sentenza in commento si è espressamente negata la generale esistenza e rilevanza di una tale forma di disagio che, al contrario, è stata accertata come effettivamente sussistente nel caso di specie: ciò lo si evince sia dalle indagini compiute dal consulente tecnico d’ufficio, che dai riscontri delle relazioni dei Servizi sociali, dai quali è emerso come, sulla base di un percorso guidato, il minore migliorò il proprio rapporto con il padre “alienato”. Fenomeni, come quello della PAS, che si caratterizzano essenzialmente per profili marcatamente psicologici aventi scarsi riscontri medici, creano indubbiamente maggiori problemi nel momento dell’accertamento della diagnosi. Questo non significa, come viene sottolineato dalla Cassazione, che si debba rinunciare ad attribuire loro rilevanza poiché si potrebbe, comunque, far ricorso alla comparazione statistica dei casi clinici. La posizione del giudice, pertanto, si pone non nel senso di un assoluto rifiuto verso la PAS, quanto sull’assenza di legittimità del provvedimento adottato dalla Corte d’appello discendente dalla sua carenza motivazionale. (…) Come correttamente sostenuto, il giudice di merito si è limitato a costruire una sentenza per relationem, in forza del richiamo alla consulenza tecnica d’ufficio, divenuta parte integrante della medesima. Ebbene, tal tipo di iter motivazionale non sarebbe stato illegittimo qualora la consulenza tecnica avesse avuto una sufficiente base scientifica e non fosse stata oggetto di censure da una delle parti processuali. In tal senso il ragionamento della Corte mostra tutta la sua logicità e, a nostro parere, non si pone in netta contraddizione con la tendenza attuale della giurisprudenza – seppur non ancora numerosa – ad accogliere anche in ambito giuridico la sindrome da alienazione parentale.” (CICERO, Principio di bigenitorialità, conflitto di coppia e sindrome da alienazione parentale, in Dir. Fam. e Pers., 3, 2013, 871 ss.).

Il tribunale di Milano ha dunque negato l’esistenza della Pas citando una sentenza della Cassazione che non afferma ciò, e citando il DSM V che invece ricomprende quasi tutte le manifestazioni della Pas! Infatti i giudici di legittimità si erano limitati a censurare la scelta dei giudici di non replicare alle censure interposte alla Ctu, come risulta nel seguente passaggio:

“6. Le esposte critiche non sono state esaminate nel provvedimento impugnato, così violandosi il principio secondo cui il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di motivazione (Cass. 6 settembre 2007, n. 18688; Cass. 1 marzo 2007, n. 4797; Cass. 13 dicembre 2006, n. 28694). (…) 6.1 L’altro principio, parimenti disatteso e non meno importante, riguarda la necessità che il giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche (Cass. n. 14759 del 2007; Cass. 18 novembre 1997, n. 11440), ovvero avvalendosi di idonei esperti, verifichi il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale (Cass. 3 febbraio 2012, n. 1652; Cass. 25 agosto 2005, n. 17324). Il rilevo secondo cui in materia psicologica, anche a causa della variabilità dei casi e della natura induttiva delle ipotesi diagnostiche, il processo di validazione delle teorie, in senso popperiano, può non risultare agevole, non deve indurre a una rassegnata rinuncia, potendosi ben ricorrere alla comparazione statistica dei casi clinici. Di certo non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare.” (Cass., sez. I, Pres. Luccioli, est. Campanile, P.M. Fucci, 20.3.2013, n. 7041, in Fam. Dir., 8-9, 2013, 745 ss.).

Le sentenze andrebbero dunque lette attentamente.

In questa svista sono pure incorsi di recente alcuni autori che così scrivono:

“la sentenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha statuito che il giudice non può utilizzare a fondamento della sua decisione teorie e concetti privi di validità scientifica (Cass. 20 agosto 2013, n. 7041 …) … la quale … esprimendosi sul concetto di Pas, ne ha negato l’esistenza” (Cassano, Grimaldi, La Pas nelle aule giudiziarie, in Corr. Giur., 2016, 5, 704 e 706).

Ed ancora, gli stessi autori:

“Il rischio è rappresentato dalla utilizzazione strumentale di una diagnosi di PAS o di errata diagnosi di PAS” (Cassano, Grimaldi, La Pas nelle aule giudiziarie, in Corr. Giur., 2016, 5, 710) così giungendosi a sostenere la tesi (con il richiamo articolato di alcune pronunce) che dinanzi ad una possibile Pas il giudice ordinario non possa indagarla attraverso una CTU ma debba trasmettere gli atti alla Procura affinchè accerti la realizzazione del reato ex art. 572 c.p. (Cassano, Grimaldi, La Pas nelle aule giudiziarie, in Corr. Giur., 2016, 5, 711). E tutto questo perché nel diritto internazionale emerge la “centralità del minore” e più volte sarebbe emersa “la ferma condanna di un adultocentrismo più volte denunciato, ma ancora radicato o strisciante nella nostra cultura e nella nostra società” (Cassano, Grimaldi, La Pas nelle aule giudiziarie, in Corr. Giur., 2016, 5, 703).

Le tesi espresse da Cassano e Grimaldi vanno decisamente rifiutate per i seguenti motivi:

  1. la Cassazione non ha negato alcuna scientificità della Pas (né quella richiamata né tanto meno nel prosieguo, ove gli stessi giudici di legittimità hanno di recente espresso “il seguente principio: in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una Pas (sindrome di alienazione parentale), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.” (Cass, sez. I, Pres. Di Palma, Rel. Lamorgese, Giudici Giancola, Bisogni, Acierno, 8 aprile 2016, n. 6919, pag. 13), il cui principio smonta ab initio qualunque altra argomentazione degli autori);
  2. non si comprende cosa centri il richiamo dell’adultocentrismo con la Pas. Forse che “denunciare” o chiedere che venga accertata, rimossa e interrotta una Pas manifestatasi in un minore significa porre al centro un adulto invece del minore? O non significa invece voler tutelare la crescita serena ed equilibrata del minore, a mantenere, conservare e tutelare il rapporto bigenitoriale, e di conseguenza il diritto genitoriale? Forse che gli autori raccomandino all’adulto alienato, al cospetto di un minore affetto da Pas, di scomparire per lasciare sulla scena solo il minore (con le sue conseguenze pregiudizievoli)?
  3. per non incorrere nel rischio rappresentato dalla utilizzazione strumentale di una diagnosi di PAS (che certamente può esistere) o di una errata diagnosi di PAS (che certamente può esistere, tuttavia al pari di una negazione a prescindere della diagnosi della Pas) allora dovrebbe giungersi ad ignorarla tout cour? E’ come sostenere che un sospetto malato di cancro non debba farsi visitare perché poi dovrebbe curarsi oppure potrebbe subire una diagnosi errata. Meglio dunque non sapere.
  4. negare poi l’esistenza di (dover indagare l’esistenza di) una Pas perché il rifiuto del minore possa nascondere un abuso sullo stesso o una violenza sull’altro genitore (quale causa del rifiuto) è una tesi inaccettabile perché sottrarrebbe ogni forma di tutela nei casi (la maggioranza di essi) in cui ciò non lo sia.
  5. infine è assolutamente inaccettabile la tesi di dover demandare l’indagine dell’esistenza di una Pas esclusivamente alla Procura (e dunque al giudicato penale), sia preliminarmente stante l’autonomia assoluta tra giurisdizione civile e giurisdizione penale, sia perché una tale tesi contribuirebbe a realizzare ciò che ogni genitore alienante auspica: il mero passaggio del tempo (anni ed anni) conservando nelle proprie spire avviluppanti il minore, con l’alienazione compiuta dell’altro genitore, con la disintegrazione dei suoi diritti super fondamentali e (spesso) la realizzazione del sentimento di vendetta.

Di conseguenza il mio pensiero è il seguente: la Pas è una cosa serissima; ove “denunciata” va indagata attentamente e con la massima celerità; ove risulti palesemente strumentale è giusto che il “denunciante” sia sanzionato senza indugio, ove risulti palesemente fondata è giusto che il “denunciato” sia sanzionato senza indugio e il minore immediatamente tutelato; Pas e condotte alienanti sono concetti ben distinti ancorchè connessi, ed anche alle condotte alienanti deve prestarsi la massima attenzione e ove sussistano la massima celerità e risolutezza nell’interromperle.

2. Cenni alla scientificità della Pas

La denominazione e la definizione iniziale della PAS risale agli anni Ottanta ed è dovuta allo psichiatra infantile nordamericano Richard Gardner che ha messo a frutto le proprie capacità osservative esercitate nel corso d’una vasta esperienza clinica forense nei divorzi delle famiglie dei militari americani di stanza in Germania(1). Secondo Gardner la Sindrome di alienazione parentale si manifesta con una ‘campagna di denigrazione’ da parte del minore, spesso ancora fanciullo, nei confronti di un genitore, un atteggiamento derivante dal concorso di due principali fattori: il condizionamento psichico (anche sottile e inconsapevole) operato dal genitore collocatario ostile o vendicativo nei confronti dell’altro, ma anche da successivi contributi individuali del fanciullo ‘alleatosi’ con un genitore contro l’altro(2).

Altri ricercatori(3) hanno accentuato l’efficienza causale dell’uno o dell’altro fattore in questa dinamica familiare, ma le definizioni formulate da Gardner restano sostanzialmente valide ancora oggi. I giuristi minorili più attenti come A.C. Moro(4) hanno avuto modo di descrivere queste tipiche situazioni nel disfacimento familiare: “frequentemente, nelle procedure giudiziarie di separazione, che l’aggressività scatenata nella coppia in crisi porti a rappresentare il partner non solo come colpevole della rottura ma anche come persona equivoca, disturbata, ‘cattiva’. E questo non solo di fronte al giudice ma anche di fronte al bambino, chiamato ad assumere un ruolo di alleato e testimone delle incapacità dell’altro genitore, sottilmente influenzato perché esprima giudizi pesanti sull’altro genitore rendendo così impossibile l’affidamento a questi (non sono infrequenti i casi di bambini spinti da un genitore a dichiarare falsamente di aver subito abusi di ogni genere da parte dell’altro genitore)” (ivi pg. 2, sottolineatura nostra).

Queste peculiari condotte del minore emergono infatti con frequenza soprattutto in sede giudiziaria, richiedendo attenzione e cautela specie per ottemperare all’imperativo di modellare il contenuto delle decisioni guardando al “miglior interesse del minore”(5) come vuole il diritto delle convenzioni internazionali e il testo novellato del codice civile.

L’Alienazione parentale si costituisce dunque come una condizione di interesse psichiatrico, ma anche autonomamente una condizione di interesse giuridico e processuale inerente l’attuazione di diritti del minore e dell’adulto.

William Bernet ha di fatto raccolto l’eredità di Gardner portando avanti le sue ricerche, preferendo però l’uso dell’espressione PAD (invece di PAS) e non vincolando la presenza del disturbo all’attività denigratoria di un genitore. Lo stesso Bernet (2010) fornisce alcuni chiarimenti terminologici:

  • “alienazione parentale” (Parental Alienation) indica appunto “la forte alleanza di un bambino con un genitore e il rifiuto di una relazione con l’altro genitore senza giustificazione legittima”;

  • “sindrome di alienazione parentale” (Parental Alienation Syndrome, PAS) è un sottoinsieme dell’alienazione parentale, che si presenta allorquando il rifiuto del bambino di un genitore è attivamente influenzato dall’altro ex-coniuge;

  • “disturbo di alienazione parentale” (Parental Alienation Disorder, PAD), indica la situazione relazionale disfunzionale del bambino che sperimenta l’alienazione parentale indipendentemente dal contesto, cioè con o senza intervento manipolatorio di un genitore sul bambino contro l’altro genitore.

(1) Gardner R , Recent Trends in Divorce and Custody Litigation, Academy Forum 29 (2) 1985, 3-7; Gardner R, Misinformation Versus Facts About the Contributions of Richard A. Gardner,M.D., American Journal of Family Therapy 30 (5), 2005, 395-416; Gardner, L’isteria dell’abuso sessuale, QuattroVenti, 2013.

(2) Minuchin S et al.1975 A Conceptual Model of Psychosomatic Illness in Children Family Organization and Family Therapy, Arch Gen Psychiatry. 1975;32 (8):1031-1038.

(3) Fidler B J. Bala N. (2010) Children resisting postseparation contact with aparent: concepts, controversies, and conundrums, Family court review, Vol. 48 No. 1, January 2010 10–47; Gijseghem Ht van L’irriducibile resistenza al concetto di alienazione genitoriale

(4) Moro CA, 2003 Figli e genitori separati: quali soluzioni per garantire il diritto ai minori di incontrare i genitori, in Politiche per l’Infanzia e la famiglia, Fondazione Zancan, Alberto Brigo editore, Rovigo, 2006

(5) Il concetto di derivazione anglosassone era “Best Interest” sovente malamente tradotto con ‘superiore’ o addirittura ‘supremo’, laddove la nozione originaria implicava comunque un bilanciamento di diritti (cfr. Lenti, 2016).

Fonte/Credits: https://www.personaedanno.it

2 Comments

  1. Cristina Ciccarelli

    Ci sono molte persone mentalmente disturbate che arrecano un doppio danno – loro famiglia e nell’entourage extrafamiliare .

    Chi nega è solamente chi avalla gli abusi e non ha RISPETTO PER LA VITA DEI MINORI.

    Mi fanno schifo perché sono personalità criminali.

  2. Sono stato attaccato e insultato da Valeria Fedeli della Commissione di vigilanza Rai per aver cantato e parlato della mia canzone P.A.S. Parental alienation syndrome a “Pillole di canzoneterapia e neuropsicofonia” del Tg2 di Rai 2.
    Continuo fermamente a credere che la PAS abbia un notevole significato scientifico e ne riscontro la prova nelle relazioni .
    Cordiali saluti.
    Adriano Formoso

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