La Cassazione sta tracciando una direzione sempre più netta e rigorosa per proteggere i minori dalle dinamiche manipolatorie nelle separazioni conflittuali.
I principi ribaditi dai giudici di legittimità toccano il cuore della tutela minorile. Il fatto che un figlio dichiari di non voler vedere un genitore non è sufficiente a giustificare l’esclusione di quest’ultimo o il collocamento esclusivo presso l’altro. Il giudice ha il dovere di andare oltre la superficie per comprenderne le reali ragioni. Il genitore che ostacola attivamente il rapporto del figlio con l’altro ex partner rischia concretamente di perdere sia l’affidamento sia il collocamento.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20033 del 15 giugno 2026, ha respinto integralmente il ricorso di una madre che contestava l’inversione del collocamento prevalente e l’affidamento esclusivo al padre disposto dalla Corte d’Appello di Catania. Il Tribunale di Ragusa aveva inizialmente optato per l’affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, ma gravi conflitti e accertamenti CTU hanno ribaltato la decisione. La Suprema Corte ha confermato la legittimità della revoca dell’affido per il “rapporto simbiotico e possessivo” imposto dalla madre, che tendeva a “manipolare” e “adultizzare” il minore, danneggiando la figura paterna e creando un grave conflitto di lealtà.
Volontà del minore non vincolante.
il “no” espresso dal minore (in questo caso under 12) non è automatico né prevalente se frutto di condizionamento. La Cassazione chiarisce che l’ascolto del minore deve integrarsi con tutti gli elementi del caso e non configura un diritto di veto, soprattutto quando emergono condotte ostruzionistiche che violano la bigenitorialità.
L’affidamento esclusivo e, se necessario, la temporanea sospensione dei rapporti rappresentano misure legittime e proporzionate per tutelare l’equilibrio psico-relazionale del minore di fronte a ostacoli gravi e persistenti. L’interesse evolutivo superiore del minore prevale su dichiarazioni di rifiuto etero-dirette. La decisione ribadisce che la bigenitorialità è regola generale: l’affidamento a un solo genitore è eccezione che richiede rigorosa motivazione quando l’altro genitore ostacola sistematicamente il rapporto. Ostruzionismo continuativo viola i doveri genitoriali.
L’analisi di Marco Pingitore
In un’analisi approfondita Marco Pingitore esamina la vicenda evidenziando i limiti del principio di bigenitorialità quando emergono condotte manipolative e carenze educative da parte di un genitore. La Suprema Corte conferma la legittimità dell’affidamento esclusivo al padre, sottolineando come l’ascolto del minore non deve essere vincolante se viziato da conflitto di lealtà e dando priorità il superiore interesse del bambino. Un contributo chiaro e utile per chi si occupa di diritto di famiglia.
Leggi l’articolo completo qui: Blog di Marco Pingitore
Il testo dell’ordinanza
Scarica Cassazione_200033_2026
Fonti principali:
- Open.online: https://www.open.online
- Valeria Mazzotta: https://www.valeriamazzotta.it/
- Studio Legale Perozzi https://www.facebook.com
- Debora Alberici https://www.facebook.com/
- Video di Giorgio Vaccaro https://www.linkedin.com
- Blog di Marco Pingitore