Con una ordinanza del 18 aprile 2008 il giudice istruttore del Tribunale di Napoli Lucio Napolitano ha disposto l’allontanamento di due bambine dalla loro madre in seguito al comportamento oppositivo all’affidamento condiviso assunto dalla stessa.
La madre ha reso impossibile l’affidamento condiviso “a causa della tendenza ad una protezione ossessiva delle bambine, giustificata, a suo dire, da pregressi comportamenti violenti del marito, che avrebbero avuto però come destinataria soltanto la C., dall’altro, dall’oggettiva situazione di pressoché completa estraneità della figura paterna al vissuto delle bambine. Ciò in quanto la brevissima convivenza matrimoniale dei coniugi (due anni circa) è stata segnata dalla prevalente lontananza dell’E. dalla casa familiare, avendo egli cercato e trovato lavoro nel Nord Italia, mentre la moglie era rimasta a B. (XX), sicché le bambine avevano poco più di un anno quando è intervenuta la separazione di fatto tra i genitori e, successivamente, per ammissione della C. stessa in sede di libero interrogatorio dinanzi al G.I., ella ha consentito solo sporadicamente agli incontri delle bambine con il padre, senza lasciargli alcun margine di autonomia”.
L’ordinanza evidenzia anche altri numerosi indizi di problematicità della personalità della madre che hanno contribuito all’esito dell’istruttoria.
Non essendo possibile affidare le bambine direttamente al padre a causa del prolungato periodo di estraneità intercorso, l’ordinanza dispone che il Servizio sociale operi l’allontanamento e la collocazione presso una casa famiglia e d’intesa con l’U.O.M.I. della locale azienda sanitaria, predisponga un opportuno programma di sostegno psicologico per le minori e di sostegno alla genitorialità per entrambe le parti, atto a favorire le condizioni per il rientro delle minori presso il genitore che appaia più idoneo a curarne gli interessi.
Fonte: www.minoriefamiglia.it