Cambio di affidamento per alienazione genitoriale indotta dal padre – Amstgericht Luzern

Questa  sentenza – pubblicata dall’associazione svizzera AGNA (Associazione Genitori Non Affidatari) – è stata emessa nel 2001 dal Tribunale di Lucerna (Svizzera).

L’affido di due figli che rifiutavano la madre a causa dell’alienazione genitoriale indotta dal padre viene assegnato alla madre alienata. Nel dispositivo sono contenute anche citazioni della letteratura scientifica sull’alienazione genitoriale.

[…]

4.8
Si deve presumere che i figli delle parti soffrano di una cosiddetta Parental Alienation Syndrome (PAS), ovvero dell’amore assoluto di un figlio per un genitore, quello buono e amato, e dell’avversione altrettanto assoluta nei confronti dell’altro genitore, quello cattivo e odiato nel contesto dei conflitti tra i genitori relativi all’affidamento e al regime di frequentazione dei figli (The Parental Alienation Syndrome in: Der Amtsvormund, gennaio 1998, pag. 10).  Il continuum dei conflitti legati alla frequentazione dei figli va da leggeri disturbi iniziali per terminare con la totale e consapevole interruzione dei contatti. La PAS può subentrare in pressoché ogni punto di tale continuum, accelerando il processo attraverso l’attivo atteggiamento di rifiuto adottato del minore. Essendo obbligati da un genitore a partecipare ai suoi sentimenti distruttivi, i minori divengono complici di una ingiustificata campagna fatta di calunnie, diffamazione e denigrazione contro l’altro genitore.

Il lavaggio del cervello è talmente completo e “a misura di bambino” da far sì che i minori interessati inizino a mobilizzare le proprie energie, esercitando “a proprio modo” un ulteriore rifiuto dell’oggetto della diffamazione (PAS, loc. cit., pag. 13). Il modo in cui i figli trattano la propria madre, a cui sono stati molto legati sino a poco tempo prima, accusandola di cucinare poco e male, di non fare nulla con loro, di volerli rinchiudere in modo da farli sentire come in prigione, di essere una cattiva madre, etc., mostra chiaramente come, nel corso delle loro frequenti visite al padre, essi siano stati obbligati a partecipare ai suoi sentimenti distruttivi. X muove infatti a X-Y le stesse accuse. Anche il comportamento da lui assunto nel corso dell’udienza dibattimentale datata 18 gennaio 200l ha dimostrato come egli non provi che odio nei confronti della donna e come non sia assolutamente più presente alcun sentimento positivo.

Nei casi di PAS fortemente accentuata è stato mostrato dalla prassi che il  passaggio del diritto di affidamento (o della custodia) al genitore oggetto del  rifiuto, con la sottrazione del minore all’ambiente di manipolazione, conduce in  breve tempo ad una normalizzazione del rapporto genitore-figlio, ciò che consente al minore di intrattenere con il genitore (precedentemente)  manipolatore un contatto basato su più larghe vedute.  Il rifiuto della madre o del padre senza un fondato motivo si oppone  diametralmente alle esigenze di ogni singolo bambino. I minori hanno infatti  bisogno di entrambi i genitori per un loro sano sviluppo fisico e psichico. Tale  evidenza corroborata dalla ricerca è divenuta nel frattempo una conoscenza  condivisa. I minori, anche quelli affetti da PAS, amano entrambi i genitori e  vogliono poterli amare. Anche in condizioni di rifiuto imposto, l’amore del minore  e la sua nostalgia verso l’altro genitore continua ad esistere (P AS, loc. cit., pag.  21).

4.9
Riassumendo si può concludere che X-Y soddisfa i criteri perché le venga  assegnata la custodia dei figli. Ella possiede la capacità genitoriale e l’idoneità educativa, è in grado di accudire ai figli in prima persona per gran parte del  tempo, e offre garanzie sul fatto che essi possano continuare a curare i contatti  con il padre. Il rapporto dei minori con la madre era, sino a poco tempo fa, molto  buono. Poiché, sulla base della situazione da considerarsi nel suo complesso, si deve presupporre che i minori soffrano di PAS, ciò che li porta ad assumere al momento un atteggiamento di rifiuto nei confronti della madre, non si deve tenere in nessun conto il desiderio da essi perentoriamente espresso di voler vivere con il padre. La concessione della custodia a X è contro l’imperativo rappresentato dagli interessi dei minori. Essi devono pertanto essere affidati alla custodia di XY.

Fonte:  Entscheid der delegierten des Amtsgerichtspräsidenten II con Luzern-Stadt vom 8. Februar 2001 im Verfahren nach Art. 175 ZGB (02 00 210)

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