Cassazione 24860/2026: affido esclusivo al padre se la madre ha problemi personologici e mette i figli contro il padre

Una sentenza della Cassazione (n. 24860 del 31 agosto 2026) conferma un principio chiave nel diritto di famiglia: la decadenza dalla responsabilità genitoriale è misura estrema, ma legittima quando le criticità di un genitore arrecano grave pregiudizio ai minori. Nel caso, il Tribunale di Roma aveva dichiarato decaduta la madre di due gemelli, affidandoli esclusivamente al padre. La decisione si fondava su gravi criticità personologiche emerse da CTU e relazioni dei servizi: condotte pregiudizievoli e difficoltà a riconoscere i bisogni dei figli. La madre aveva impugnato, sostenendo che i giudici avessero applicato la teoria dell’alienazione parentale, attribuendo al rifiuto dei bambini verso il padre un giudizio negativo basato su uno schema teorico privo di solidi fondamenti scientifici (NDR: si tratta della solita motivazione stereotipata con cui gli avvocati impugnano questo tipo di sentenze).

La Suprema Corte respinge questa lettura. Il giudizio di merito non si basava su una diagnosi di “sindrome di alienazione parentale”, ma su accertamenti concreti delle condotte genitoriali, delle caratteristiche psicopatologiche e dei loro effetti reali sul benessere dei minori. Non basta invocare astrattamente l’alienazione: contano le prove istruttorie e le ricadute concrete. L’ascolto dei minori infradodicenni non è automatico e il rifiuto espresso verso un genitore va valutato nel quadro familiare complessivo.

La Cassazione ha accolto la valutazione di merito: restare con la madre rischiava di produrre danni maggiori rispetto all’allontanamento. L’interesse superiore del minore prevale sempre. Questa pronuncia ribadisce che la responsabilità genitoriale è un dovere orientato alla crescita serena dei figli, non un diritto assoluto.

La sentenza nasce da una complessa causa di separazione personale avviata dinanzi al Tribunale di Roma tra i coniugi L.B. (madre) e N.G. (padre), genitori di due figli gemelli minori.

1. Il primo grado e l’Appello: Il Tribunale di Roma aveva pronunciato la separazione dichiarando la madre decaduta dalla responsabilità genitoriale, affidando i minori in via esclusiva al padre. Aveva inoltre ordinato la revoca dell’assegnazione della casa familiare alla donna, disponendo il trasferimento coattivo dei figli (anche con l’ausilio della forza pubblica e dei servizi sociali) presso una casa famiglia e condannando la madre a un risarcimento di 40.000 euro per ciascun figlio ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c. per le condotte pregiudizievoli. La Corte d’Appello ha successivamente confermato questa decisione. Dalle fonti emerge che la Corte d’Appello aveva ritenuto non immediatamente praticabile il trasferimento diretto dei figli presso il padre e aveva considerato soluzioni intermedie di tutela e collocamento.
2. Il ricorso in Cassazione della madre: La donna ha impugnato la decisione lamentando che i giudici si fossero basati sulla Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), la quale – a suo dire – avrebbe applicato in modo surrettizio la teoria della alienazione parentale (ritenuta priva di validità scientifica) per spiegare il netto rifiuto della figlia minore di incontrare il padre.
3. La decisione della Suprema Corte: La Prima Sezione Civile ha rigettato il ricorso della madre. Gli Ermellini hanno evidenziato che la decadenza e l’allontanamento non si fondavano su una mera etichetta teorica (come l’alienazione), bensì sull’analisi oggettiva di gravi criticità personologiche della madre. I giudici di merito hanno accertato un comportamento materno improntato a un “delirio di onnipotenza” e a una totale deresponsabilizzazione, condotte che creavano un ambiente fortemente nocivo per lo sviluppo psicofisico e la crescita emotiva dei bambini.

Dati sul provvedimento:
anno: 2026 – numero: 24860 – sezione: Prima civile – data: 31 agosto 2026 – numero di raccolta generale: 8797/2026,

Fonti:

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