Un passo avanti verso il riconoscimento che possono integrare il reato di maltrattamento su minore anche gli abusi psicologici, fra cui l’Alienazione Genitoriale dovrebbe essere riconosciuta come uno dei più gravi.
La Corte di Cassazione (Cassazione penale Sentenza, Sez. V, 22/11/2010, n. 41142) ha ritenuto che la condotta di maltrattamenti possa ravvisarsi anche a seguito della mera creazione, da parte dell’agente, di un “contesto domestico” potenzialmente pregiudizievole per l’integrità psico-fisica di uno dei familiari (nel caso di specie di bambini).
Sono dunque punibili, ai sensi della norma incriminatrice di cui all’art. 572 c.p., anche i maltrattamenti, per così dire, “indiretti”, costituiti dalla creazione, consapevole e volontaria, di un ambiente familiare ostile e vessatorio.
* * *
Nel caso specifico, l’imputato era chiamato a rispondere del delitto di maltrattamenti in famiglia in danno dei figli minori e della convivente, per aver ripetutamente rivolto atti di violenza fisica contro quest’ultima.
Dalle risultanze istruttorie, emergeva che gli atti di violenza non erano stati indirizzati nei direttamente contro i due minori, bensì viceversa attuati nei soli confronti della convivente. I figli, dunque, avrebbero patito solo “indirettamente” lo stato di conflittualità oggettivamente esistente all’interno delle mura domestiche.
Secondo la difesa dell’imputato, il delitto contestato troverebbe applicazione per le sole condotte tenute nei confronti della convivente, diretta destinataria delle violenze, non già in riferimento alla condotta tenuta verso i figli minori. Secondo tale interpretazione, infatti, il delitto in questione può ritenersi integrato solo alla presenza di una condotta diretta contro il minore stesso, mentre del tutto irrilevanti sarebbero le conseguenze patite dal minore in conseguenza di condotte violente perpetrate a danno di altro soggetto.
Diversamente ha ritenuto la Suprema Corte nella sentenza in oggetto. Secondo i giudici, infatti, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 572 c.p., lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente essere collegato a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all’interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi, a prescindere dalla riferibilità degli atti vessatori ad uno qualsiasi dei soggetti passivi (da ultimo cfr. Cass. pen., Sez. IV, 3 gennaio 2010, n. 8592).
[Fonte]
I falsi abusi sono un abuso | Alienazione Genitoriale
[…] viene riferito di condanne per calunnia o maltrattamenti su chi ha portato avanti le false […]