Non serve una diagnosi di alienazione quando i fatti sono evidenti – Tribunale di Trani

UnknownUna sentenza del 26 aprile 2016 da leggere con attenzione. La decisione non è risolutiva del problema perchè, come capita spesso in Italia, data l’assenza di programmi di recupero come Family Bridges, i figli adolescenti vengono lasciati nella custodia del padre manipolatore. Tuttavia la sentenza riconosce senza alcuna esitazione l’esistenza di un grave problema di alienazione. Viene anche rigettato l’argomento dei negazionisti secondo cui “se non è una malattia allora non esiste”. Infatti il giudice afferma che non c’è stata alcuna diagnosi perché i fatti sono evidenti.

E per salvare almeno la relazione della madre con la figlia di 10 anni ne stabilisce l’affido esclusivo alla madre. I figli di 15 e 17 anni restano con il padre di cui viene dichiarata la grave resposnabilità per la situazione creata.

 

TRIBUNALE DI TRANI

Il Tribunale di Trani, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

***

sciolta la riserva di cui all’udienza del 22 marzo 2016, osserva quanto segue.

Con ricorso del 22 dicembre 2014, F. C., lamentando una serie di condotte vessatorie e persecutorie, di veri e propri maltrattamenti nei confronti della coniuge e della prole, ha chiesto di adottare in via immediata ed urgente idonee misure di protezione a tutela dei minori, ai sensi dell’art. 330 cod. civ.

In data 7 marzo 2015 si è costituito C. S. ed ha eccepito, in rito, il difetto di legittimazione processuale della ricorrente, stante il conflitto di interesse con la prole, e la necessità di nominare un curatore speciale, nonché l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, l’infondatezza dell’avversa richiesta, di cui ha chiesto il rigetto.

Con ordinanza del 21 luglio – 27 agosto 2015, il Collegio ha confermato preliminarmente la competenza del Tribunale Ordinario sulla base di considerazioni che in questa sede si richiamano e si confermano integralmente.

Quanto, invece, all’eccezione del resistente circa la competenza del G.I. assegnatario della causa di separazione, va precisato che, nell’assoluto silenzio in proposito da parte del legislatore, l’orientamento – seguito da questo Tribunale, analogamente agli altri Tribunali del Distretto – di trattare i procedimenti ex art. 330 e 333 cod. civ. nelle forme della camera di consiglio con attribuzione al collegio, e quindi separatamente rispetto al pendente giudizio di separazione (o divorzio), da una parte, non appare contraddetto dall’art. 38 disp. att. cod. civ. che stabilisce semplicemente la competenza del Tribunale Ordinario rispetto a quello dei Minorenni nel caso de quo, ma non dice affatto che la procedura debba essere assegnata, quale sub procedimento allo stesso giudice istruttore assegnatario della separazione (o del divorzio) e, dall’altra, è perfettamente in linea con la natura camerale dei procedimenti in questione, e, per questa ragione, a trattazione e decisione collegiale (salva la possibilità di delega al relatore dell’attività istruttoria) e con una sorta di continuità rispetto all’ipotesi in cui gli stessi procedimenti – in assenza di una causa di separazione o divorzio – sarebbero trattati dal Tribunale per i Minorenni in composizione collegiale ed addirittura integrata con i giudici onorari.Peraltro, e ad abundantiam, non si comprende quali maggiori garanzie offra il giudice istruttore (il cui collegamento con il procedimento di che si tratta potrebbe essere garantito, di fatto, con la designazione dello stesso quale relatore o con la merapartecipazione al collegio giudicante) rispetto al collegio ed alla possibilità di impugnare il provvedimento dinanzi alla Corte d’Appello (impugnazione che, in caso contrario e stando ai recenti orientamenti in materia di reclamabilità dei provvedimenti del G.I., sarebbe preclusa).

Con il medesimo provvedimento del 21 luglio – 27 agosto 2015 il Tribunale ha nominato l’avv. I. Giovanna M. quale curatore speciale dei tre minori, avendo ravvisato in questa materia una ipotesi di conflitto di interessi tra i minori ed i genitori della cui responsabilità (genitoriale) si discute.

Costituitosi il curatore speciale, il Tribunale ha ritenuto indispensabile procedere ad una consulenza tecnica d’ufficio ed ha nominato all’uopo la dott.ssa Alessia Aquilino da Foggia che, prestato giuramento all’udienza del 13 ottobre 2015, ha depositato la propria relazione scritta in data 22 febbraio 2016.

All’udienza collegiale del 22 marzo 2016, anticipata su richiesta della ricorrente e del curatore speciale dei minori, le parti si sono riportate alle note difensive allegate e, sul parere negativo del P.M., il Tribunale si è riservato.

Va, preliminarmente, affrontata la richiesta del resistente di rinnovo della consulenza d’ufficio, ovvero in subordine, di chiarimenti alla stessa, e di procedere all’ascolto diretto dei minori da parte delTribunale.

Sul punto, ben conosce il Tribunale l’evoluzione giurisprudenziale prima e normativa poi che ha condotto all’obbligatorietà – a pena di nullità – dell’ascolto del minore ultradodicenne (o anche di età inferiore se capace di discernimento), laddove debbano essere assunti provvedimenti concernenti proprio l’affidamento o il collocamento dei minori medesimi.

E’ altrettanto consapevole il Collegio che l’ascolto deve essere, da una parte, effettivo e, dall’altra, genuino, nel senso che va condotto nelle condizioni ambientali che consentano una piena libertà di espressione al minore e con modalità e competenze da parte di chi lo conduce che consentano di apprezzarne la genuinità.

D’altro canto, la stessa difesa del resistente ha avuto modo di censurare il consulente d’ufficio per avere assunto un atteggiamento distaccato ed, in qualche modo, prevenuto rispetto ai minori e di aver condotto i colloqui in un ambiente non sufficientemente accogliente; di modo che, non si comprende quali maggiori garanzie e competenze possa offrire l’ascolto da parte di tre giudici non competenti in materia psicologica ed all’interno di un’aula di giustizia, durante un’udienza con decine di fascicoli da trattare.

Ed, infatti, proprio per meglio valutare l’ascolto già eseguito dinanzi al Presidente del Tribunale, il Collegio ha posto un quesito specifico al consulente, il quale, prima di dire quale sia il regime di affidamento o collocamento meno nocivo per i minori, è stato chiamato a verificare sia “se vi sia stato o se persista tuttora un atteggiamento effettivamente o solo apparentemente collaborativo da parte di entrambi i genitori”.

Esclude, quindi, il Tribunale che vi sia la necessità o solo l’opportunità di procedere all’ascolto diretto dei minori da parte del Collegio, essendosi dato corso all’adempimento nella forma – decisamente più competente, accurata e confacente all’interesse dei minori – dell’ascolto indiretto a mezzo di ctu.

Esclude, del pari, che vi sia la necessità di chiamare il consulente a chiarimenti, né, tanto meno, di rinnovare la consulenza d’ufficio.

Infatti, come già accennato, il consulente ha pienamente risposto ai quesiti allo stesso proposti con riferimento all’atteggiamento collaborativo dei genitori e alla spontaneità del rifiuto dei figli, offrendo una risposta anche alle osservazioni formulate tempestivamente dai consulenti di parte.

Non pare, dunque, che il consulente debba chiarire alcunché, né che la consulenza possa considerarsi per una qualche ragione nulla e debba essere rinnovata.

La discussione va posta, quindi, rispetto al merito della relazione peritale e alle conclusioni raggiunte, che,come è evidente, non sono affatto condivise dal resistente.

L’odierna vicenda processuale trae le mosse dalla separazione personale dei coniugi, alla quale è il caso di fare un breve cenno.

I coniugi C. F. e S. C. si sposano, trentunenne lui e ventisettenne lei, il 24 aprile 1998 e, dopo neppure un anno, il 18 febbraio 1999, hanno il primo figlio, An., cui segue, due anni dopo, il 17 settembre 2001, il secondogenito Pa. ed, infine, dopo altri cinque anni, l’ultima nata, F., il …./…/ 2006.

Della vita coniugale e familiare della coppia dal 1998 al 2014, per quasi sedici anni, non viene rappresentato da nessuna delle parti alcun elemento di criticità, anzi, oltre alla nascita dei tre figli, i due coniugi sembrano essere pienamente soddisfatti anche del menage economico, condotto essenzialmente con gli introiti dell’attività di rappresentante del C. (mentre la moglie si dedica a tempo pieno alla cura dei figli e della casa), che porta anche all’acquisto della casa per le vacanze al V.V. di Ugento.

Quasi ex abrupto, nel febbraio del 2014, del tutto causalmente il C. apprende, per bocca del figlio più grande An. (anche se l’episodio è variamente ricostruito nei colloqui con il ctu) l’esistenza di una relazione “a distanza”, sostanzialmente telefonica, della moglie con un altro uomo.

Segue l’ammissione della F.,che decide immediatamente di troncare ogni rapporto con questa terza persona, ridotto al rango di mero “passatempo”.

Il legame familiare, però, si incrina definitivamente, tanto che la F. comunica la volontà di procedere alla separazione personale e, durante le trattative per la separazione consensuale (siamo nella primavera del 2015), il figlio secondogenito Pa., scopre sul cellulare della madre, dopo averglielo sottratto, “messaggi, foto e video che confermavano la prosecuzione della relazione ed altre frequentazioni e abitudini” (così si esprime il C. nel ricorso introduttivo del giudizio di separazione).

Quale sia il tenore e la natura dei messaggi, foto e video in questione o le frequentazioni o abitudini della F., non è dato, però, sapere, giacchè non viene specificato nel giudizio di separazione e neppure viene allegato o documentato nella presente procedura; emerge soltanto che, in conseguenza di tale scoperta i tre figli chiedono espressamente di passare tutto il periodo estivo con il padre, con il quale, dunque, hanno una frequentazione privilegiata, se non esclusiva, sino al momento della comparizione dinanzi al Presidente del

Tribunale, al quale, ascoltatati in via diretta, riferiscono la loro ferma intenzione di non vedere la madre per il comportamento dalla stessa assunta.

Il Presidente del Tribunale, valorizzata la circostanza (che sarà oggetto di approfondimento istruttorio nel giudizio di merito) che “la deriva in cui è stata deteminata alla luce delle acquisizioni allo stato valutate da un comportamento ed un atteggiamento che la F. ha disinvoltamente tenuto, senza la discrezione dovuta per la presenza dei figli”– atteggiamenti che, lo si ribadisce, al momento attuale non sono stati ancora precisati, pur essendo evidentemente riconducibili ad una relazione extraconiugale, per lo più, telefonica o virtuale – ha concluso per l’affidamento esclusivo al padre (il che si desume dal diritto di visita in forma protetta della madre, ma non viene espressamente qualificato nel provvedimento) ed, appunto, con diritto di visita della madre da esercitarsi in presenza dei servizi sociali di Andria, per due giorni alla settimana e con esclusione delle festività la cui regolamentazione è rimessa all’esito di relazione dei servizi sociali.

Segue il ricorso avanzato dalla F. per la modificazione dell’ordinanza presidenziale, rivolto al G.I. della causa di separazione ed attualmente pendente, nonché l’istanza del C. per essere autorizzato a portare con sé i tre figli presso la casa delle vacanze del V.V. (autorizzazione che avrebbe comportato la sostanziale impossibilità di contatti anche in forma protetta dei figli con la madre) che viene concessa anche sulla sostanzialepresa d’atto della F. che tale soluzione rispondeva all’interesse dei figli minori in quel momento.

Segue, infine, l’odierno procedimento, nel quale la ricorrente F. ascrive alla condotta del C. l’atteggiamento assunto dai tre figli, i quali sarebbero, in tal modo pregiudicati nella loro serena crescita dalla privazione di uno dei due genitori a causa della volontà distruttrice dell’altro.

Ciò posto, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del C., il consulente d’ufficio non ignora affatto le cause della separazione e la circostanza che l’atteggiamento di rifiuto da parte dei figli possa trarre origine dalla “colpa” che viene ascritta dagli stessi alla madre di avere rovinato il matrimonio con il padre e la intera vita familiare che si era dispiegata per i sedici anni precedenti senza alcuno scossone in un clima di serenità e collaborazione.

Sembrerebbe, invero, nella fase iniziale e più acuta della rottura (primavera 2014) quasi legittimo attendersi dai figli, soprattutto i due maschi più grandi, da una parte, una sorta di alleanza con il padre per identità di genere e, dall’altra, una reazione di disapprovazione, mista a delusione e ciò indipendentemente da uno specifico e volontario coinvolgimento da parte del padre nel conflitto con il coniuge.

Anche se ciò fosse vero ed immaginando che, in altri termini, le parole dette dai figli in sede di ascolto dinanzi al Presidente del Tribunale siano frutto di uno spontaneo moto di indignazione nei confronti della madre (e sempre che le colpe della separazione quali ad es. una relazione extraconiugale possano così pesantemente incidere, sino ad escluderlo, sul rapporto madre/figli, che sino a quel momento non aveva vissuto alcun motivo di tensione e che anche nei mesi successivi non aveva dato corso ad alcuna condotta specificamente pregiudizievole – se si esclude quella pesante e controversa accusa di “violenza” riferita soltanto nel corso di questo procedimento e non nella causa di separazione -), in ogni caso, la responsabilità che viene individuata dalla dott.ssa Alessia Aquilino a carico del C. risiede soprattutto nell’essere rimasto accecato dall’odio per essere stato tradito e nel non essere stato in grado, da buon genitore, di separare il conflitto con il coniuge dal rapporto con i figli, scaricando anzi sugli stessi il peso di comprendere e valutare il comportamento matrimoniale della madre e di assumere decisioni circa il loro futuro.

Neppure in sede di consulenza d’ufficio, quando ben ne avrebbe avuto l’occasione, anche per il sostegno offerto da un professionista, il C. ha offerto alcuna collaborazione “boicottando le attività che potevano permettere un minimo di superamento dellaconflittualità” e defilandosi “rispetto alle proposte di cooperazione (cogenitorialità) adducendo pretesti inadeguati”.

Per questa via, ritiene il Tribunale, che proprio l’insistenza con la quale, anche nelle ultime difese spiegate in sede di discussione, il resistente vuole ricondurre l’attenzione sulle cause della separazione conferma la correttezza delle conclusioni del consulente d’ufficio, nel senso che è esattamente il contrario di ciò che dovrebbe fare un genitore non solo indicare ai figli, ma anche soltanto lasciare gli stessi, minori, nella fase della valutazione, l’altro genitore come la causa della separazione e, indirettamente, della fine della loro serenità.

Ciò facendo, in estrema sintesi, si giunge, indipendentemente dalla qualificazione clinica o scientifica della diagnosi, se PAS o meno, ad un annientamento del nemico e, sostanzialmente, a privare i propri figli del diritto ormai universalmente accertato alla bigenitorialità.

La visione delle registrazioni degli incontri dei figli con il consulente, provvidenzialmente videoregistrati (il che, ancora di più rende assolutamente superfluo se non nocivo un ulteriore ascolto diretto) dal consulente, ancor più di una trascrizione delle domande e delle risposte, consente di giudicare correttamente e congruamente motivate le conclusioni del consulente.

Appare, invero, inspiegabile – se non con una innaturale condotta di alienazione – come i tre figli (i due maschi evidentemente alleati tra di loro e con il padre, anche per il quasi naturale moto di ribellione adolescenziale e la più piccola trascinata da un frainteso senso di protezione) possano, nell’arco di pochi mesi passare da una vita familiare per certi versi idilliaca alla negazione della madre, giungendo, a cuor leggero, ad un rifiuto che si accompagna alla svalutazione ed al disprezzo.

Ecco, non si rinviene in questo caso l’atteggiamento più comune dei figli che rifiutano di incontrare i genitori, riconducibile nella maggior parte delle ipotesi al timore di subire violenze o al senso di abbandono e di rifiuto già subito a loro volta, bensì quello di chi avendo giudicato indegno il genitore, per quello che ha fatto al coniuge, decida di fargli scontare la colpa cancellandolo dalla propria esistenza.

In ultima analisi, in ciò consiste la responsabilità del C., nell’avere, quanto meno, lasciato che l’odio, anche se spontaneamente nato nei figli (del che, peraltro, si dubita), si autoalimentasse, dando a tale atteggiamento l’apparenza di libertà e di protezione dell’interesse dei figli stessi.

Si è verificato, quindi, un paradosso per cui l’accudimento incondizionato dei propri figli (a quanto sembra a tempo pieno) e l’accoglimento diogni loro istanza, più appare piena realizzazione del loro interesse e più danneggia gli stessi, cementando l’alleanza contro il comune nemico, l’altro genitore.

Ha, nella migliore delle ipotesi, frainteso, il sig. C., il proprio compito di genitore, che non è quello di prendere atto di ciò che vogliono i figli minori ed assecondarlo, anche se, guarda caso, ciò significa distruggere o cancellare l’altro genitore.

Compito del genitore (e, nelle ipotesi di conflitto, del Tribunale) è infatti quello di individuare l’interesse dei minori anche aldilà ed a volte contro la volontà dichiarata degli stessi.

L’ascolto dei minori, infatti, non trova la sua origine nella necessità di raccogliere la sua volontà perché diventi il contenuto di un provvedimento giudiziale o per argomentare l’accoglimento delle tesi dell’uno o dell’altro genitore, ma, al contrario, perché il minore, dalla sua viva voce e senza i filtri dei genitori (o peggio dei loro difensori) possa riferire le proprie condizioni e possa dar conto del rapporto che ha con i componenti della sua famiglia, onde consentire al Tribunale – se del caso con l’ausilio di un tecnico – di comprendere il reale interesse del minore stesso in quel preciso momento della sua vita.

Per il resto, non condivide il Collegio le censure alla consulenza d’ufficio circa una sua incompletezza o erroneità metodologica, giacché, sebbene la dott.ssa Aquilino abbia utilizzato una tecnica di redazione per la quale sembra quasi esordire con le conclusioni, le conclusioni medesime non sono affatto apodittiche ma sono il portato di un ragionamento e di una attività di colloqui e di test (o di rifiuto all’assunzione di test) della quale non solo si dà atto nella relazione scritta ma si dà contezza attraverso le complete videoregistrazioni, difficilmente oppugnabili.

Va, peraltro, ricordato, che il quesito principale atteneva alla spontaneità o meno del rifiuto dei figli, di tal ché le attività di indagine o di anamnesi non funzionali a tale finalità sono state correttamente omesse.

D’altro canto, la dott.ssa Aquilino non giunge alle conclusioni note sulla scorta di una diagnosi psicologica o psichiatrica dei due coniugi/genitori, che avrebbe avuto bisogno di ben altri accertamenti, ma sulla base dei colloqui e delle attività svolte durante la consulenza.

Ciò posto, va fatto il passo successivo.

Ebbene, una volta constatato, per le ragioni che si è detto, che la situazione attuale è il frutto di un atteggiamento colpevole del C., c’è da chiedersi se ciò giustifica l’adozione del più grave provvedimento di decadenza dalla responsabilità del medesimo.

Precisato che tali provvedimenti non possono avere unanatura meramente sanzionatoria, essendo, al contrario, riconducibili all’interesse dei figli minori, la decisione in questione non può non essere condizionata dalle conseguenze che il provvedimento ablativo (o anche di altri provvedimenti ex art. 333 cod. civ., non richiesti ma dovuti ex officio) avrebbe sui minori medesimi e sulla loro crescita.

Orbene, pur rappresentando, a parere del collegio, l’atteggiamento del C. un gravissimo vulnus al diritto dei propri figli a crescere con il sostegno di tutti e due i genitori, la decadenza dalla potestà genitoriale dello stesso comporterebbe (al pari dell’affidamento esclusivo dei tre figli alla madre, anche senza decadenza, come auspicato dal ctu) la perdita per gli stessi dell’unico genitore che in questo momento, a torto o a ragione, essi sentono di avere.

Fermo restando che il C. si assumerà tutte le responsabilità morali per il danno arrecato ai propri figli, danno del quale evidentemente gli stessi non si rendono conto in questo momento, la particolarità dell’attaccamento dei figli, soprattutto dei due maschi più grandi, le ragioni del rifiuto della madre (arricchito dal disgusto e dalla violenza verbale), e l’età stessa dei figli più grandi, diciassette anni An. e quindici Pa., oramai prossimi alla maggiore età, rendono inopportuna (perché del tutto incomprensibile agli occhi dei figlistessi) e quasi nociva rispetto al rapporto con la madre, oltre che sostanzialmente impossibile nella fase esecutiva, la soluzione dell’affidamento esclusivo alla F., sia pure attraverso una ipotetica fase intermedia di affidamento etero familiare in casa protetta.

Uguali presupposti ed esigenze non ravvisa il Tribunale rispetto alla figlia più piccola che, anche in sede di consulenza, ha mostrato una minore compattezza rispetto al muro del rifiuto, riconducibile verosimilmente all’identità di genere con la madre e all’età ancora preadolescenziale (dieci anni), oltre che al fatto di non avere vissuto in modo pienamente consapevole il momento della separazione (avvenuto quando la stessa aveva solo otto anni).

Esistono margini, per quest’ultima, per tentare la ricostruzione del rapporto con la madre, rimanendo, però, condizioni essenziali, il cambio di affidamento ed il controllo dell’influenza paterna (e dei fratelli più grandi).

In conclusione, va rigettata la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale, ma, al fine di regolamentare l’affidamento dei figli minori nell’interesse degli stessi, va confermato l’affidamento “esclusivo” disposto dal presidente del Tribunale con riferimento ai figli più grandi An. e Pa.; va, al contrario, disposto l’affidamento esclusivo della figlia più piccola F. alla madre, con dirittodi visita del padre, presso il Consultorio Familiare di Andria, nei tempi e con le modalità da concordarsi con il Consultorio medesimo, per non meno di due volte alla settimana, per un tempo di due ore ciascuna, e ponendo a carico del C. un assegno di contribuzione al mantenimento della figlia di €. 250,00 al mese a decorrere dalla presente pronuncia, oltre aggiornamenti ISTAT ed oltre alle spese straordinarie al 50%.

Le spese del procedimento, stante l’accoglimento parziale, sono compensate nella misura di 1/3, ponendosi i restanti 2/3 a carico del resistente e, nella stessa misura, vanno ripartite quelle della ctu, liquidate in separato provvedimento.

P.Q.M.

  • Rigetta l’istanza di decadenza dalla potestà genitoriale proposta da F. C. nei confronti di C. S., con ricorso del 22 dicembre 2014;
  • conferma l’affidamento esclusivo al padre dei figli An. e Pa., così come disposto dal Presidente del Tribunale nel provvedimento del 20 – 23 dicembre 2014;
  • dispone l’affidamento esclusivo alla madre della figlia F., con diritto di visita del padre, presso il Consultorio Familiare di A., nei tempi e con le modalità da concordarsi con il Consultorio medesimo, per non meno di due volte alla settimana, per un tempo di due ore ciascuna;
  • pone a carico del C. un assegno di contribuzione al mantenimento della figlia di €.250,00 al mese a decorrere dalla presente pronuncia, oltre aggiornamenti ISTAT ed oltre alle spese straordinarie al 50%;
  • compensa le spese del giudizio nella misura di 1/3, ponendo i restanti 2/3 a carico del C., spese che si quantificano per l’intero in €. 2.277,00, di cui €. 2.250,00 per compensi ed €. 27,00 per esborsi, oltre iva e cap e rimborso forfetario come per legge, ed oltre alle spese di ctu come da separato provvedimento e poste nella misura di 1/3 a carico della ricorrente e di 2/3 a carico del resistente.
  • Manda alla Cancelleria le comunicazioni alle parti costituite.

Trani, 26 aprile 2016

Il Presidente rel.

Alberto Binetti

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One Comment

  1. m

    se “si aprono gli occhi” si vedrà come il padre ha provocato sicuramente già il primo passo del figlio e tutti i successivi , probabilmente anche in modo subliminale, per mettere in atto tutta la sua strategia e arrivare proprio alla separazione che voleva lui ma che come ogni ..grande.. uomo non ha il coraggio di avanzare per primo. Ha usato i figli, andrebbe alienato lui!
    Per sfizio di conferma basterebbe controllare il suo di telefonino! bastardo

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