Mamma vittima di PAS? Il parere dell’avvocata

È difficile che la rottura di un’unione avvenga in maniera pacifica. I primi a farne le spese sono i figli, specie se minori. Di Simona Carandente

Nella variegata casistica del diritto di famiglia, può accadere di imbattersi in contesti e situazioni paradossali, al limite della verosimiglianza, dai risvolti legali ed umani quasi inspiegabili, per i quali l’intervento dell’autorità giudiziaria, intesa in senso lato, appare di fatto l’unica via percorribile per cercare di limitare i danni e mediare tra gli interessi delle parti contrapposte. Le conseguenze, sia civili che penali, della separazioni e dei divorzi sono innumerevoli, specie sulla prole: è estremamente difficile, difatti, che la rottura di un’unione avvenga in maniera pacifica, con accordi sulle molteplici questioni esistenti tra gli ex coniugi, con la conseguenza che i primi a farne le spese sono i soggetti più deboli, ovvero i figli, specie se minori.

In tal senso, di fondamentale importanza appaiono le statuizioni espresse dal giudice civile nella sentenza di separazione, sia in relazione all’assegnazione della casa coniugale che per quel che concerne l’assegno di mantenimento, con particolare riguardo agli aspetti concernenti l’affido di eventuali figli minori, sovente nelle forme dell’affido condiviso da parte di entrambi i genitori.
Le statuizioni civili danno vita a veri e propri obblighi nei confronti degli ex coniugi, la cui inosservanza può essere valutabile anche ai fini penali, tenuto conto che gli stessi vincolano le parti in misura assoluta, almeno finché il contenuto degli stessi non viene rivisto da parte dello stesso giudicante.

Se non sussistono particolari motivazioni ostative, il giudice può disporre l’affido condiviso del minore con domicilio privilegiato presso uno dei genitori, di norma la madre, cui spetta il delicato compito di favorire gli incontri con l’altro coniuge, che deve contribuire alla crescita del figlio ed alla costruzione dell’equilibrio psico-affettivo di quest’ultimo.
Qualche giorno fa, una giovanissima madre di famiglia si è rivolta al legale per esporre una questione delicatissima: affidataria con domicilio privilegiato della figlia minore, dell’età di quasi 10 anni, ha permesso che la giovane, legatissima al padre, trascorresse un lungo periodo di vacanza presso l’abitazione di quest’ultimo, piuttosto benestante e proprietario di una vasta serie di attività commerciali della città.

Attraverso un processo lungo, ma continuo ed inesorabile, la giovane ha cominciato a manifestare tutta una serie di comportamenti vessatori verso la propria madre: violenze fisiche e verbali, atti di ribellione, rifiuto nei confronti della figura genitoriale materna. Ad un tratto, senza alcun preavviso, la giovane manifesta la volontà di andare a vivere presso l’abitazione paterna, cambiando addirittura il numero di utenza cellulare e negando alla propria madre ogni forma di contatto.

La strumentalizzazione dei figli minori, evidente come nel caso di specie, può comportare anche delicate conseguenze del diritto penale: il soggetto minore non ha capacità di scegliere né di discernere, e la “fuga” di questi dal genitore affidatario potrebbe far configurare non solo il reato di cui all’art. 388 (mancata osservazione di un provvedimento dell’autorità), ma anche e addirittura quello di sottrazione consensuale di minorenni (art.573 c.p.). Alla giovane madre, pertanto, non rimarrà che denunciare in sede penale quanto accaduto, sperando in un tempestivo intervento all’autorità giudiziaria che consenta alla minore di far ritorno a casa, senza trascurare in ogni caso diritti e doveri dell’altro coniuge.

Autore: Avv. Simona Carandente
(Fonte http://www.ilmediano.it/aspx/visArticolo.aspx?id=16455)
(Fonte foto: Rete Internet)

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