“L’alienazione parentale esiste” – Raffaello Sampaolesi (Garante dei minori Provincia Autonoma di Trento)

stemmi_personalizzati_citta_di_trentoNella relazione sull’attività svolta nel 2012 dall’Ufficio del Garante dei minori della Provincia Autonoma di Trento un intero capitolo è dedicato al problema dei figli contesi. Per quanto riguarda il problema dell’alienazione parentale nel dare atto della complessità della tematica l’Ufficio constata come

A parte ogni considerazione scientifico-giuridica in merito al problema, ciò che comunque si può affermare è che, a prescindere dal nomen o dalla relativa configurazione scientifica, il fenomeno esiste e documenta drammaticamente ogni giorno quali e quanti danni siano in grado di procurare tali aspre contese tra due adulti, al cospetto dei figli, che assistono spesso impotenti alle distruttive guerre familiari, in cui non ci sono né vincitori né vinti, ma molte vittime.

Nel complesso il rilievo dato alla tematica dal documento evidenzia come la diffusione del fenomeno sia ormai così ampia da rappresentare uno dei principali settori di impegno dell’Ufficio.

Fonte: Relazione attività 2012 Ufficio Difensore Civico e Garante dei minori P.A. Trento.

Di seguito il testo del capitolo 3.8 dedicato al problema dei figli contesi:

3.8 Le separazioni coniugali: assurde guerre familiari, senza vincitori, né vinti

Molti, troppi casi sottoposti all’Ufficio da genitori separati di minori evidenziano un unico, grande problema: quello della sofferenza inflitta ai minori dai loro stessi genitori che, in fase di separazione, usano i figli come strumento di vendetta, rivendicazione economica o rivalsa per presunti torti o patimenti subiti dal coniuge. L’osservatorio privilegiato rappresentato dai casi esaminati dall’Ufficio rende tangibile la vera genesi del problema minorile, che è spesso da rinvenirsi nell’aspro conflitto genitoriale, che si acuisce nella fase della separazione e non si stempera nemmeno di fronte alle drammatiche conseguenze provocate nei figli, già di per sé destinati a soffrire per la disgregazione familiare. E’ davvero sorprendente come molti genitori, appartenenti a categorie assolutamente trasversali per età, professione, condizioni economico-sociali e culturali, che pure si dichiarano preoccupati per la sorte dei propri figli, non riescano a mantenere un atteggiamento di lucida vigilanza sulla propria emotività ed a fare un saggio distinguo tra rapporto coniugale e rapporto genitoriale. Nelle occasioni di confronto, che in Ufficio si presentano quando la madre o il padre chiedono un intervento a tutela del proprio diritto di frequentare i figli conviventi con l’altro genitore, si assiste a drammi inimmaginabili, quanto inconcepibili, in cui uno dei genitori dipinge l’altro come il proprio acerrimo nemico. L’assenza di obiettività, che sempre caratterizza la esposizione unilaterale di situazioni di conflitto personale, rende, dunque, oltremodo difficile anche il nostro lavoro. Si conferma, così, la fondata impressione che le origini del disagio di molti minori siano rinvenibili proprio nella difficoltà di corretta gestione delle separazioni coniugali, il che è capace di produrre effetti devastanti sui figli, come dimostrano varie esperienze concrete. La causa del sorgere di malesseri, anche gravi, a danno di bambini e ragazzi nasce, perciò, non di rado, proprio all’interno della famiglia, ossia all’interno di quel nucleo sociale nel quale il minore dovrebbe, invece, sempre trovare il massimo grado di protezione.

La legge sull’affido condiviso non ha purtroppo risolto tutti i problemi, proprio perché si scontra con dinamiche relazionali “malate” e con rapporti ormai irrimediabilmente compromessi, in cui si registra una drammatica incapacità dei genitori di calarsi nei bisogni dei figli, che possono, sì, essere affidati ad entrambi, ma che hanno il diritto ad una residenza stabile, senza che i genitori pretendano che dall’affido condiviso discenda una “rigida spartizione chirurgica dei tempi” – così l’ha definita di recente un Tribunale – in cui si prevede una paritaria presenza dei figli presso l’abitazione dell’altro genitore. Vi è, in questi casi, una “siderale distanza” – sempre secondo l’espressione usata da quel Tribunale – dalla capacità di un genitore di immedesimarsi nei bisogni dei figli, tanto che l’affido condiviso può addirittura, a quel punto, divenire un pregiudizio anziché un beneficio, per un figlio che non può essere considerato e trattato “come un oggetto da possedere e da palleggiarsi anziché come un essere umano con diritti propri”. Di contro, altra giurisprudenza sostiene la necessità di prevedere, di norma, l’affido condiviso anche nei casi in cui, a causa della reciproca ostilità dei coniugi, i minori sviluppino sentimenti avversi verso l’uno o l’altro dei genitori (Cass. N. 21391/2012), atteso che la scarsa armonia fra i coniugi non può giustificare la deroga alla norma che vuole che l’affido dei figli sia, appunto, a favore di entrambi i genitori, irrilevante essendo stabilire di chi sia la colpa del conflittuale rapporto. Si corregge così un precedente orientamento (Cass. N. 17191/2011) secondo cui l’alto tasso di conflittualità rappresenterebbe, invece, un ostacolo alla concretizzazione del principio della bigenitorialità. Sul tema dell’affido condiviso non paiono peraltro registrarsi pacifiche condivisioni nemmeno fra professionisti del settore, quali pediatri, psicologi e assistenti sociali.

Esistono, in proposito, due diversi orientamenti principali: uno in base al quale si dovrebbe privilegiare la sede degli affetti, da individuarsi in una stabilità di domicilio anche a scapito della relazione con l’altro genitore; un secondo orientamento, secondo cui si dovrebbe invece dare preferenza alla continuità relazionale con entrambi i genitori a discapito della stabilità abitativa. E’ dunque un tema controverso, anche per le difficoltà pratiche che, come detto, si scontrano con la concezione ideale di questo istituto, che difficilmente può attuarsi attraverso una rigida e matematica frammentazione del tempo che implichi una sorta di minitrasloco ogni pochi giorni: ciò sarebbe, si è osservato, pericolosamente destabilizzante per i figli. Ma la conseguenza non può essere quella che un bambino su tre perda i contatti con uno dei genitori dopo la separazione degli stessi, come ha rilevato l’ISTAT! Da importanti studi si è rilevato infatti che la mancanza di relazione con uno dei genitori, quella che viene detta deprivazione genitoriale, porterebbe con sé inevitabili conseguenze, quali un più difficile sviluppo cognitivo, disagi di carattere psicologico, dispersione scolastica, delinquenza giovanile ed uso di sostanze che comportano tabagismo, alcolismo, tossicodipendenza. Rischi, questi, troppo gravi per poter essere accettati o sottovalutati.

Ecco perché si torna a ripetere che il primo ed urgente bisogno, di carattere eminentemente educativo, riguarda i genitori, cui va insegnato il senso di responsabilità: un senso di responsabilità che non può mancare proprio in uno dei momenti più delicati della vita familiare, che è quello della determinazione di sciogliere quel vincolo che riguarda in primo luogo, prima ancora degli adulti che la assumono, i figli minori che sono destinati a subirla, cui inevitabilmente verrà a mancare un fondamentale punto di riferimento, spesso in un momento delicatissimo per la crescita personale. Un aiuto in tal senso potrebbe essere fornito dal servizio di mediazione familiare, cui i genitori dovrebbero ricorrere quando la conflittualità esistente non consenta l’individuazione di soluzioni pacifiche per il bene dei propri figli. Si rammenta a questo proposito che la mediazione familiare rappresenta uno degli “interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare”, così definito dalla nostra L.P. n. 13/2007 e che in esecuzione del disposto normativo de quo, non solo sono stati attivati da tempo i relativi servizi presso gli enti locali, ma è stato sottoscritto anche apposito protocollo d’intesa tra la Provincia ed il Tribunale Ordinario di Trento, finalizzato in particolare alla istituzione di un punto informativo di mediazione familiare. In argomento, l’Ufficio è comunque intervenuto molte volte segnalando ai servizi sociali la difficoltà di uno dei genitori – spesso del padre, ma qualche volta anche della madre – a mantenere un rapporto stabile e continuativo con i figli conviventi con l’altro coniuge ed in tali occasioni ci si è fatti portavoce di un’istanza che, pur provenendo dal genitore, esprime in definitiva un bisogno, un diritto primario dei figli: quello alla bigenitorialità che, acclarato dalle fonti normative di ogni provenienza e confermato dalla giurisprudenza, rischia di rimanere una mera, ideale aspirazione, che in concreto non trova riscontro principalmente a causa degli assurdi comportamenti ostruzionistici dell’altro genitore.

Non pare superfluo rammentare ancora una volta come la giurisprudenza, intervenendo in un caso concreto, abbia affermato che “un genitore, che giunga a violare il diritto di un figlio al rapporto con l’altro genitore, si rende responsabile di una totale sovrapposizione del proprio egoismo all’interesse del minore” (Tribunale di Genova, sentenza del 4 dicembre 2007).

In simili casi, anche quando il ricorso all’Autorità giudiziaria competente viene esperito con effetti positivi, si segnalano ciò nonostante reiterate violazioni delle disposizioni dell’Autorità stessa, con la conseguenza che il genitore perde progressivamente, ma inesorabilmente, la possibilità, nonché la speranza, di riuscire a mantenere o a ricostruire un rapporto con i propri figli. Ciò, anche perché le decisioni dell’Autorità giudiziaria richiedono tempi tecnici incompatibili con i bisogni affettivi e relazionali che caratterizzano i rapporti familiari. Questo, inevitabilmente, accade anche se ci si impone, certamente, un principio di urgenza nei procedimenti giudiziari che riguardano minori, dato che in questi procedimenti il fattore tempo rappresenta, più che in altri, un incombente problema: il tempo, lento, di un’azione giudiziaria non è cioè compatibile con quello, veloce, della maturazione progressiva di un essere umano in età evolutiva.

Nell’asprezza delle controversie sull’affidamento dei figli e sulle modalità di frequentazione dell’altro genitore emerge con prepotenza un fenomeno, indotto da comportamenti egoistici e ritorsivi degli adulti, i cui effetti ricadono inevitabilmente, sempre sui figli. Fenomeno noto come “sindrome di alienazione parentale” e caratterizzato da una sorta di azione di “indottrinamento” di un genitore nei confronti del figlio allo scopo di screditare la figura dell’altro genitore; fenomeno che genera acute manifestazioni di sofferenza psicologica e disturbi comportamentali di bambini ed adolescenti, coinvolti in angoscianti conflitti genitoriali. Fenomeno di cui si è talora negato o messo in dubbio – come recentemente ha fatto la Corte di Cassazione (sentenza n. 7041/13) – il relativo fondamento scientifico e che è, comunque, al centro di un dibattito sviluppatosi proprio allo scopo di verificarne il valore, quale disturbo psicopatologico emergente.

A parte ogni considerazione scientifico-giuridica in merito al problema, ciò che comunque si può affermare è che, a prescindere dal nomen o dalla relativa configurazione scientifica, il fenomeno esiste e documenta drammaticamente ogni giorno quali e quanti danni siano in grado di procurare tali aspre contese tra due adulti, al cospetto dei figli, che assistono spesso impotenti alle distruttive guerre familiari, in cui non ci sono né vincitori né vinti, ma molte vittime.

Su questo tema si accennava, nella precedente relazione annuale, ad un’interessante evoluzione giurisprudenziale, rappresentata da una serie di pronunce di matrice innovativa con le quali si è stabilita una sanzione a carico del genitore che si sia reso responsabile di comportamenti atti ad ostacolare i rapporti dei figli con l’altra figura genitoriale. Si è così, talora, proceduto mediante l’applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di reiterazione di comportamenti ostativi, testualmente definiti di “scarsa responsabilità genitoriale”, atti ad impedire o limitare i contatti tra figli e genitori non affidatari o non conviventi. La stessa Corte di Cassazione ha ritenuto di inaugurare un nuovo orientamento arrivando a formulare un’ipotesi di reato a carico del genitore che sobilli i figli aizzandoli contro l’altro genitore, con ciò eludendo dolosamente l’esecuzione di appositi provvedimenti giudiziari. Significativa anche una recentissima decisione con cui la Corte di Cassazione ha rilevato che le “pressioni all’indirizzo dei figli, volte ad impedire loro di vedere il proprio padre, astrattamente rientrano a pieno titolo nel paradigma normativo del delitto di violenza privata” (Cass., sentenza n. 5365 del 10 febbraio 2013). Stante la gravità di alcune situazioni segnalate all’Ufficio, simili pronunce possono significare la utile rottura con una tendenza a lasciare indenni da responsabilità quei genitori che, con comportamenti reiterati di pressione e violenza psicologica nei confronti dei figli, provocano loro sofferenze indicibili e danni irreparabili.

 

 

 

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