Italia: proposte di legge per la protezione dei bambini dall’abuso della PAS

Numerosi sono i disegni di legge attualmente in discussione contenenti norme finalizzate a proteggere i bambini dalla PAS nell’unico modo possibile: l’esclusione dell’affidamento del genitore alienante.  Secondo alcuni giudici attivi del proteggere i bambini da questo abuso, la norma specifica sarebbe superflua in quanto già le leggi attuali consentono di agire a loro tutela.   Tuttavia altri loro colleghi meno preparati abbandonano bambini in mano genitori alienanti, ricorrendo alla soluzione formale dell’affidamento ai servizi incaricati di svolgere impossibili psicoterapie: soluzione che favorisce il genitore alienante e che apre la strada a condanne dell’Italia presso la Corte Europea per i Diritti Umani.

Inoltre, l’approvazione di una legge sulla protezione dei bambini della PAS è oggi necessaria per porre un freno al fenomeno dei negazionisti: personaggi che si fanno pagare da genitori alienanti per negare che l’alienazione genitoriale è un abuso sull’infanzia, così trasmettendo al genitore alienante il messaggio “continua ad alienare i bambini, tanto non è un un abuso” ed esponendo, nei casi più gravi, loro stessi a querele per concorso in maltrattamento ed abuso della credulità popolare.

Queste le proposte di legge:

Disegno di legge n. 957:

 Il nuovo intervento, inoltre, ha dovuto anche tenere conto della necessità di porre fine a quei frequenti tentativi di manipolazione da parte di un genitore – di regola quello che ha maggiori spazi di convivenza – miranti ad eliminare completamente l’altro dalla vita dei figli, inducendo in essi il rifiuto di ogni contatto, un malessere indotto che va sotto il nome di Sindrome di alienazione genitoriale (PAS, Parental Alienation Syndrome: cfr. Gardner R.A., Recent trends in divorce and custody litigation. The Academy Forum, 29 (2) pp. 3-7. New York: The American Academy of Psychoanalysis; in lingua italiana, cfr. Buzzi L., La sindrome di alienazione genitoriale, in Separazione, divorzio e affidamento dei figli, a cura Cigoli V., Gulotta G., Santi G., Milano, Giuffré 1997). La letteratura scientifica ha ormai ampiamente documentato sia l’esistenza di questa specifica sindrome che il principale suo rimedio, che consiste nel togliere potere al genitore condizionante, negandogli l’esercizio della potestà. Parimenti, numerosi tribunali di Stati Uniti, Canada ed Europa hanno dato ad essa ufficiale riconoscimento; per tutti si rammenta la pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo del 13 luglio 2000 nel caso Elsholz contro la Germania (causa n. 25735/94). In Italia si sono già avute illuminate sentenze nello stesso senso, come quella storica del tribunale di Alessandria (n. 318/99 del 24 giugno 1999, confermata dalla corte di appello di Torino).

«Il comprovato condizionamento della volontà del minore, in particolare se mirato al rifiuto dell’altro genitore attivando la sindrome di alienazione genitoriale, costituisce inadempienza grave, che può comportare l’esclusione dall’affidamento».

Disegno di legge n. 2800:

«Il comprovato condizionamento della volontà del minore, in particolare se mirato al rifiuto dell’altro genitore attivando la sindrome di alienazione genitoriale, costituisce inadempienza grave, che può comportare l’esclusione dall’affidamento».

Disegno di legge n. 2454:

Il nuovo intervento, inoltre, ha dovuto anche tenere conto della necessità di porre fine a quei frequenti tentativi di manipolazione da parte di un genitore – di regola quello che ha maggiori spazi di convivenza – miranti ad eliminare completamente l’altro dalla vita dei figli, inducendo in essi il rifiuto di ogni contatto, un malessere indotto che va sotto il nome di Sindrome di alienazione genitoriale (PAS, Parental Alienation Syndrome: cfr. Gardner R.A., Recent trends in divorce and custody litigation. The Academy Forum, 29 (2) pp. 3-7. New York: The American Academy of Psychoanalysis; in lingua italiana, cfr. Buzzi L., La sindrome di alienazione genitoriale, in Separazione, divorzio e affidamento dei figli, a cura Cigoli V., Gulotta G., Santi G., Milano, Giuffré 1997). A prescindere dalla ufficializzazione o meno della PAS – e dai riconoscimenti del mondo accademico – sono ormai ampiamente riconosciuti nel mondo giuridico i problemi legati alla manipolazione dei figli, quale che ne siano il titolo e la definizione tecnica, e i gravissimi danni che provocano nei figli, soprattutto quando arrivano fino ad indurre il rifiuto degli incontri con il genitore alienato. Altrettanto concordi si è nel riconoscere come suo principale rimedio quello di togliere potere al genitore condizionante, fino a negargli l’esercizio della potestà (vedi, ad esempio, la sentenza del tribunale di Alessandria n. 318 del 24 giugno 1999, confermata dalla corte di appello di Torino, fino alla sentenza del tribunale di Matera, 11 febbraio 2010).

«Il comprovato condizionamento della volontà del minore, in particolare se mirato al rifiuto dell’altro genitore, costituisce inadempienza grave, che può comportare l’esclusione dall’affidamento».

Proposta di legge n. 2209:

«Contribuisce alla formazione della decisione del giudice il comportamento ostativo di uno o di entrambi i genitori al diritto del minore a mantenere un rapporto paritetico, equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Ai fini della decisione sull’affidamento dei figli a uno solo dei genitori o a terzi, il giudice deve valutare, avvalendosi anche di esperti allo scopo nominati, gli eventuali condizionamenti ambientali che possono provocare al minore una sindrome di alienazione genitoriale grave o di stadio intermedio, nonché ogni materiale ostacolo posto al fine di impedire alla prole di conservare un rapporto paritetico, equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Il giudice effettua tale valutazione anche se i comportamenti si sono realizzati nel periodo antecedente alla presentazione della domanda di separazione, purché successivamente alla convivenza dei coniugi».

4 Comments

  1. Daniela

    È alienazione anche quando l’altro coniuge area in suo figlio to comportamento non idoneo alla sua età minando quello che è l’equilibrio con l’altro genitore e la famiglia dell’altro genitore alienazione capitata dopo la separazione legale e quindi ingiudicabile mi sa. Aspetto ancora l’invito della maistratura a testimoniare.

  2. silvana

    Purtroppo i tempi per le sentenze di affidamento sono talmente lunghi che il genitore che convive con il bambino (generalmente la madre) ha tutto il tempo per alienare il piccolo. Il problema è che l’affidamento cosiddetto condiviso in realtà non prevede una condivisione equa del tempo tra entrambi i genitori (è 50/50 solo nel testo della legge, non nella realtà) Inoltre prima che vi sia una sentenza da parte del giudice la madre ha tutto il potere sul bambino e se decide di non farlo vedere al padre niente può impedirle tale comportamenteo. Pertanto una madre con disturbo della personalità ha tutto il tempo per perpetrare tale forma di violenza sul bambino.
    La proprosta di legge che prevede l’esclusione dall’affidamento del genitore alienante mi sembra buona il problema tuttavia rimane lo stesso, i tempi sono troppo, troppo lunghi e i bambini nel frattempo soffrono.

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