Affido negato a padre manipolatore – Jerusalem Post, July 11, 2003

Una persona che vede le relazioni umane come una divisione netta tra bene e male, non è realmente capace di relazioni umane. Cresce con una pessima preparazione alla vita di famiglia. I bambini che vengono addestrati ad utilizzare il rifiuto dell’affetto come strumento di manipolazione e di punizione sviluppano una generale carenza di fiducia negli altri e una tendenza ad essere sospettosi verso tutti

In questo articolo pubblicato nel luglio 2003 sul quotidiano Jerusalem Post dagli avvocati Amihoud e Luise Borochov di Tel Aviv, viene affrontato il tema dell’alienazione genitoriale e di come viene gestita dai tribunali israeliani. In particolare vengono discussi i casi in cui l’affido va rifiutato al genitore che cerca di delegittimare l’altro genitore di fronte ai figli ed impedisce normali rapporti con mezzi diretti o indiretti.

Nel giugno 2003 la Tel Aviv Family Court ha respinto la richiesta di cambio di affido con cui un padre voleva ottenere la collocazione presso la sua abitazione del figlio tredicenne, sebbene il minore chiedesse di vivere con il padre e con il fratello maggiore che già abitava a casa del padre.

Nella sentena il tribunale ha evidenziato come sebbene lo Stato di Israele sia obbligato dalle convenzioni internazionali sui diritti dei minori a riconoscere autonomi diritti ai minori, questo principio non può essere applicato in ogni caso e ad ogni costo. Il parere del minore va tenuto in considerazione, ma tenendo conto della sua età e della sua maturità. Il criterio guida del tribunale nell’applicazione della legge 1962 sulla capacità legale e sulla tutela per le decisioni su quale dei due genitori deve avere l’affido è sempre l’interesse del minore.

Il genitore che istiga il figlio contro l’altro genitore fino al punto di alienarlo completamente e di fare cessare ogni rapporto, causa al minore un danno emotivo e non può ottenere l’affido.

Nel caso in esame, il lavaggio del cervello e l’istigazione causata dal padre erano stati così estremi che, secondo la sentenza, i due fratelli si identificavano totalmente con il padre.

L’affido provvisorio era stato garantito alla madre nel 1997, secondo gli esiti di una consulenza che aveva raccomandato che la madre lasciasse la casa coniugale assieme ai figli. Ciò nonostante il figlio maggiore era fuggito per tornare dal padre e aveva poi cominciato a rifiutare ogni contatto con la madre. Dopo aver ottenuto l’affido provvisorio del figlio maggiore, il padre continuò a rifiutare la sua collaborazione ai diritti di visita della madre. La situazione si deteriorò al punto che cessò ogni contatto tra il figlio maggiore e la madre per diversi anni. Interventi a domicilio e terapie disposte ai sensi della legge 1960 sui minori, furono un completo fallimento. Alla fine i due fratelli vennero dichiarati “in stato di bisogno” e nel 2001 fu decretato l’allontanamento dei due minori dai genitori e l’affido alle autorità in modo che potessero essere sottoposti a trattamento per ricostruire la loro relazione con la madre. Ambedue i genitori presentarono appello. La Corte Distrettuale confermò la decisione nel punto in cui poneva i minori “in stato di bisogno” ma ritenne che essi potevano rimanere affidati ai genitori a condizione che il fratello maggiore che viveva con il padre accettasse di incontrare la madre e di sottoporsi a terapia. Vennero anche imposte restrizioni al padre.

Successivamente il padre presentò istanza alla Family Court per ottenere un cambio dell’affido, ma la richiesta venne respinta. La corte ritenne che l’evidenza dimostrava chiaramente come il comportamento del padre aveva determinato in ambedue i figli l’insorgere di una “sindrome di alienazione genitoriale”. La sentenza citava la letteratura specializzata e altri precedenti legali. In particolare veniva citata una sentenza della Corte Suprema (Leave of Appeal 3009/02) dove si disponeva che “in casi estremi di sindrome di alienazione genitoriale il minore va allontanato dal genitore che lo sta manipolando e affidato al genitore rifiutato, altrimenti il minore è a rischia di grave pregiudizio“.

Un assistente sociale che assisteva alle visite descrisse il padre come “molto felice” mentre il figlio minore sembrava “obbediente e molto controllato“. La relazione concludeva: “è presente un grave danno che si manifesterà nella vita adulta, nel matrimonio e, quando sarà padre, con i propri figli“.

La perizia evidenziò come il padre non fosse in grado di rispondere ai bisogni emotivi del figlio e che percepiva questi bisogni esclusivamente attraverso i suoi desideri di adulto. La madre, al contrario, era in grado di riconoscere i bisogni emotivi del minore e cooperava con le autorità.

La corte concluse che il fatto che il padre non fosse in grado di riconoscere e comprendere l’importanza per il figlio di avere una sana relazione con i due genitori, dimostrava l’inadeguatezza del padre ad essere genitore affidatario. Una delle perizie avvisò i giudici che nel caso il minore fosse stato affidato al padre, era del tutto evidente che ogni contatto con la madre sarebbe cessato, esattamente come era già accaduto nel caso del fratello maggiore.

La sentenza infine citava il giudice Porat, che in un caso trattato dalla corte distrettuale di Morat nel 1997, ha scritto in merito all’importanza di saper vedere il punto di vista degli altri: “Una persona che vede le relazioni umane come una divisione netta tra bene e male, non è realmente capace di relazioni umane. Cresce con pessima preparazione per la vita famigliare. I bambini che sviluppano una sindrome di rifiuto a comunicare imparano a utilizzare il rifiuto dell’affetto come strumento di manipolazione e di punizione. Sviluppano così una più generale carenza di fiducia negli altri e una tendenza ad essere sospettosi verso tutti“.

Fonte: Jerusalem Post July11,2003

Amihoud Barochov e Luise Barochov
sono specializzati in diritto di famiglia
e operano a Sharon e Tel Aviv

(Dov Hoz St, Tel Aviv, 63416, Israel)

www.family-laws.co.il

borochov@family-laws.co.il

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