Fonte:www.alienazioneparentale.it
Vedi anche un commento su Quotidianodiritto-Sole24ore
Tribunale di Treviso – Sezione civile – Sentenza 18 giugno 2015 n. 3547
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Valeria Castagna ha pronunciato a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione notificato in data 13/5/2014 DA LA.Fr., rappresentata e difesa dall’avv. Gi.Co. con domicilio eietto presso lo studio dell’avv. Ma.Na. in forza di mandato a margine dell’atto di citazione
CONTRO
MA.Ti., rappresentato e difeso dall’avv. Ma.Ca.Ba., con domicilio eletto presso lo studio della stessa in forza di mandato a margine della comparsa di risposta.
In punto: risarcimento danni
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite
Attrice: “in via istruttoria: chiede la modifica dell’Ordinanza emessa in data 12.02.2015, con accoglimento delle istanze istruttorie in quanto:
– i capitoli I e 2 si riferiscono a fatti comportamenti, e circostanze e non a giudizi.
– i capitoli 3 e 4 sono elementi di riscontro obiettivi e centrali.
– I capitoli 14 e 15 sono stati tempestivamente dedotti nell’atto di citazione da pagina 53 e ss. con specifica indicazione del danno non patrimoniale, biologico, già quantificato nell’atto di citazione e a dimostratone del quale è stata prodotta apposita documentazione, consistente nella relazione tecnica della Dott.ssa Pi., quale legittimo e tempestivo mezzo di prova allegato e prodotto con la seconda memoria presentata ai sensi del VI comma dell’art. 183 cpc,
– Eccepisce inoltre la mancata pronuncia sulla richiesta dei capitoli di prova n. 16 e 17.
“Nel merito; Voglia l’Ill.mo Giudice del Tribunale di Treviso, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., della sig.ra Ti.Ma. per aver causato gravi danni patrimoniali e non patrimoniali alla sig.ra Fr.La. a seguito del deposito, in data 16.06.2009, della consulenza tecnica d’ufficio svolta dalla convenuta nell’ambito del procedimento n. 1268/05 R.R. innanzi il Tribunale per i Minorenni di Venezia, e per l’effetto condannarla, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della somma che qui, ex art. 14 del DPR n. 115/2002, espressamente è dichiarata e quantificata in Euro 1.500.000,00, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal giorno della domanda all’effettivo saldo, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia e liquidata in via equitativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Convenuta: “nel merito in via principale:
contrariis reiectis, respingersi tutte le domande e richieste proposte da La.Fr. nei confronti di Ma. prof.ssa Ti., in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e non provate;
– condannarsi l’attrice al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in misura adeguata alla manifesta mala fede dell’iniziativa giudiziaria attorea:
– con vittoria di spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa risarcitoria azionata da La.Fr. nei confronti di Mag.Ti. in relazione alla deduzione che la convenuta, prestando con grave negligenza la propria opera di consulente d’ufficio nel procedimento avanti al tribunale per i minorenni relativo alla potestà sui figli minori Ma. e Ca., nati dai matrimonio tra odierna attrice e Ve.An.;
affermando falsamente la sussistenza di una sindrome da alienazione parentale pacificamente esclusa dalla consolidata dottrina psicologica; attribuendo all’attrice condotte non supportate da risultanze oggettive, aveva condizionato e determinato la decisione assunta dal collegio che aveva provocato gravi danni biologici e morali nell’attrice, vistasi ingiustamente privata del proprio molo di madre.
Si costituiva la convenuta, deducendo: che nella complessa vicenda giudiziaria tra l’odierna attrice e l’ex marito erano emerse plurime condotte alienanti poste in essere dalla La. (che si era addirittura allontanata dall’Italia con i minori) e che anche in sede di divorzio, il tribunale di Bassano del Grappa aveva disposto l’affidamento esclusivo dei minori al padre; che ella aveva svolto la propria opera come consulente con competenza e diligenza; che i diversi provvedimenti limitativi della potestà genitoriale erano stati adottati dal tribunale per i minorenni sulla base non solo della propria consulenza, ma anche di numerosi altri elementi (tra cui le relazioni dei Servizi sociali temporaneamente affidatari dei minori); che in ogni caso la P.A.S., era sindrome largamente accettata come patologia.
La domanda non merita accoglimento.
Va preliminarmente rilevato come oggetto del presente giudizio non sia e non possa essere la rivalutazione (che si sostanzierebbe in una anomala ed inammissibile forma di impugnazione) della vicenda già sottoposta alla cognizione del tribunale per i minorenni, bensì, da un lato, l’accertamento della negligenza ed imperizia della condotta professionale tenuta dalla convenuta; dall’altro l’accertamento della sussistenza di un nesso causale tra tale condotta ed il lamentato evento dannoso. Appare in fuor d’opera in relazione all’oggetto del presente giudizio addentrarsi in complesse e dotte disquisizioni tecniche in ordine alla dignità scientifica ed alla autonomia clinica della cosiddetta P.A.S. (sindrome da alienazione parentale). Appare sufficiente, al proposito rilevare come parte della dottrina psicologica e psichiatrica abbia, nel corso degli anni, individuato una vera e propria sindrome (con connotazioni patologiche) in relazione agli effetti nefasti sulla psiche in formazione di soggetto minore del comportamento alienante di uno dei genitori (di regola il collocatario) ai danni dell’altro e come, viceversa, altra parte della dottrina, pur dando atto dell’esistenza e dannosità di comportamenti alienanti da parte di taluno dei genitori, abbia affermato la non configurabilità di una vera e propria sindrome. A mero titolo di esempio, si osserva come, a partire dagli anni 2000, la P.A.S. intesa come vera e propria sindrome sia stata “legittimata” negli Stati Uniti, in Canada, in Israele, in Gran Bretagna, in Australia, in Olanda, in Germania. Alla luce delle brevi considerazioni che precedono, appare già evidente come il contenuto della consulenza svolta dall’odierna convenuta non possa essere ricondotto a grave negligenza professionale: ciò sia sotto il profilo della oggettiva natura controversa della classificazione clinica e della legittimità della adesione da parte del consulente ad un orientamento piuttosto che ad un altro; sia in considerazione del fatto che, in ogni caso, anche a volere aderire alla dottrina che esclude la configurabilità di una sindrome in senso tecnico, è comunque pacifica ed universalmente riconosciuta resistenza della pericolosità per l’equilibrio dei minore dei comportamenti alienanti posti in essere da uno dei genitori.
Ritenere il contrario equivarrebbe ad affermare che, in presenza di irrisolto contrasto giurisprudenziale, è ispirata a grave negligenza professionale la condotta di un magistrato che aderisca ad uno dei due orientamenti contrastanti.
Quanto all’aspetto relativo all’accertamento dell’insussistenza dei denunciati abusi da parte del padre, si osserva: tali episodi hanno costituito oggetto di accertamento in sede penale; la perizia redatta in tale sede, pur non pervenendo ad una esclusione in via assoluta, ha escluso l’esistenza di sintomi psicologici di abuso nella minore; la questione non ha avuto in ogni caso efficacia causale sulla decisione di limitare grandemente la facoltà per la madre di vedere i minori.
Ma la pretesa attorea dev’essere rigettata anche sotto il diverso profilo dell’inesistenza di un rapporto causate tra la condotta addebitata e l’evento dannoso, consistito in un provvedimento del tribunale per i minorenni. Seppure, infatti, il provvedimento abbia fatto seguito ed abbia tenuto conto (com’è ovvio ed anzi doveroso) della svolta consulenza, appare evidente come la decisione del tribunale si ponga come assolutamente autonoma ed indipendente dall’attività della consulente, essendo fondata su una serie concomitante di elementi di giudizio. Un tanto emerge dalla lettura del provvedimento stesso e degli atti di quei procedimento prodotti in causa.
Va poi sottolineato come la stessa composizione del tribunale per i minorenni, che comprende la partecipazione alla decisione degli “esperti”, escluda per definizione che vi possa essere un condizionamento del collegio giudicante da parte del consulente, che è chiamato ad approfondire le tematiche ed a fornire argomentazioni e conclusioni che vengono sottoposte al vaglio di un giudice anche tecnicamente specializzato. La domanda risarcitoria proposta dall’attrice dev’essere pertanto rigettata. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vanno quindi poste nella misura liquidata in dispositivo, a carico di parte attrice, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività prestata, rilevando come non vi sia stata attività istruttoria se non documentale e come siano mancate le scritture conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reitta e disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da La.Fr. nei confronti di Ma.Ti.;
2) condanna l’attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 18,000,00 per compenso, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Treviso, il 18 giugno 2015.
Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2015.
Fonte:www.alienazioneparentale.it
Vedi anche un commento su Quotidianodiritto-Sole24ore
Consulente Tecnico d’Ufficio vince causa per danni intentata contro di lui per negare la PAS – 24/7/2015 – Sole2Ore | Alienazione Genitoriale
[…] Testo integrale della sentenza […]