Consulente Tecnico d’Ufficio vince causa per danni intentata contro di lui per negare la PAS – 24/7/2015 – Sole2Ore

Locandina del film “Denial”.
Il film racconta il processo in cui Deborah Lipstadt venne citata per diffamazione dal negazionista dell’Olocausto David Irving. Il negazionista Irving venne condannato al pagamento di tutte le spese e finì in bancarotta.

Nel corso di una lunga controversia sull’affido dei figli una madre aveva cercato di escludere il padre manipolando i figli contro di lui e trasferendosi all’estero. Alla fine però i figli sono stati fatti rientrare e la madre è stata dichiarata decaduta dalla potestà genitoriale. Dopo aver perso la causa per l’affido la stessa madre ha tentato di ottenere un risarcimento per danni di 1,5 milioni dal Consulente Tecnico d’Ufficio che aveva accertato l’esistenza dell’alienazione parentale sui figli accusandolo di grave negligenza  per aver diagnosticato “una malattia che non esiste”. Si tratta della tipica affermazione apodittica dei negazionisti della PAS che in questo caso è stata brandita come un’arma per intimidire la coraggiosa professionista che aveva salvato i figli dal genitore manipolatore.

La domanda di risarcimento però è stata respinta dal Tribunale Civile di Treviso che ha condannato invece la madre a risarcire il consulente con 18 mila euro.

La causa intentata dai negazionisti si è quindi rivelata un boomerang, esattamente come accadde al negazionista della Shoa David Irving che intentò una causa per diffamazione alla Penguin Books ma venne condannato, finendo in bancarotta.

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Testo integrale della sentenza

Escluso il risarcimento alla madre dichiarata decaduta dalla potestà genitoriale anche perché il consulente del giudice certifica l’esistenza di comportamenti alienanti. La domanda della ricorrente si basava sull’incertezza giurisprudenziale sull’esistenza o meno della cosiddetta sindrome di alienazione parentale che le era stata invece riscontrata.

(A cura di: Avv. Giorgio VaccaroLa richiesta di risarcimento, sulla quale è stato chiamato a esprimersi il Tribunale di Treviso, avanzata per 1,5 milioni di euro, si giocava sul mancato riconoscimento, da parte della dottrina psicologica del concetto di Pas, il che rendeva quantomeno poco attendibile la conclusione raggiunta dal consulente che – a detta dell’attrice – aveva condizionato e determinato la decisione del collegio a dichiarare la decadenza genitoriale, con gravi danni biologici e morali alla donna privata del ruolo di madre.

Nel rigettare integralmente le pretese il giudice, Valeria Castagna, ha correttamente osservato come, al di là delle apodittiche affermazioni circa la sua esistenza o non esistenza, la Pas è una teoria scientifica indicata come “sindrome” e come tale è riconosciuta, formalmente, in molti paesi nel mondo. Il Tribunale dà atto che esiste in realtà una parte della dottrina scientifica che pur riconoscendo la dannosità di comportamenti alienanti da parte di uno dei genitori ha affermato la non configurabilità di una vera e propria sindrome. C’è dunque certamente, un diverso modo di leggere un fenomeno comportamentale, ma il contrasto in dottrina non può essere considerato un elemento d’inadeguatezza del ragionamento scientifico.

Con una diversa conclusione si raggiungerebbe l’assurdo di poter affermare «in presenza di un irrisolto contrasto giurisprudenziale» come «ispirata a grave negligenza professionale la condotta di un magistrato che aderisca ad uno dei due orientamenti contrastanti». Per questo l’elaborato peritale fondato su una teoria scientifica, rispettandone i canoni di lettura, non può mai essere ricondotto alla tipologia di grave negligenza professionale. Il Tribunale di Treviso ha osservato inoltre come l’elaborato del perito, inserito agli atti nel processo avanti al Tribunale per i minorenni, è stato solo uno degli elementi che hanno portato alla decisione adottata.

La comportamentalità della madre, che si era allontanata dall’Italia con i minori, i rapporti dei Servizi sociali e la pronuncia del giudice del tribunale civile che aveva, in sede di divorzio, determinato l’affido esclusivo dei minori al padre, deponevano per una oggettiva inadeguatezza genitoriale.

In ogni caso è stato osservato come, avanti al Tribunale per i minorenni ci sia la specifica partecipazione “dell’esperto” al momento del giudizio, il che esclude «per definizione che vi possa essere un condizionamento del Collegio giudicante da parte del Ctu». Il rigetto della domanda ha quindi portato alla liquidazione di 18mila euro per spese di giudizio in favore della parte resistente, risultata integralmente vittoriosa.

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La vicenda ha avuto un seguito. La madre alienante ha fatto ricorso alla Corte d’Appello di Venezia. che con grande celerità ha rigettato il niuovo ricorso in data 6 aprile 2016. Un commento alla sentenza è stato pubblicato dal sito www.laleggepertutti.it.

Sindrome di alienazione parentale: si tratta di una patologia effettivamente oggetto di dibattito tra gli esperti del settore per cui il consulente tecnico non è responsabile se, nella propria perizia, vi fa riferimento.

Il consulente tecnico nominato dal giudice nella causa tra i coniugi in merito all’affidamento dei figli minori, che faccia riferimento, nella propria perizia, ad una sindrome di alienazione parentale a carico di uno dei predetti minori (cosiddetta PAS) non è responsabile per grave negligenza professionale: si tratta, infatti, di una patologia che, seppur controversa, ha trovato un riconoscimento in ambito scientifico da una parte dei tecnici del settore. A dirlo è la Corte di Appello di Venezia con una recente ordinanza.

Un soggetto aveva avanzato una domanda di risarcimento dei danni (per un ammontare di ben 1.500.000 euro) nei confronti di un consulente tecnico, nominato dal giudice (cosiddetto CTU), ed incaricato di elaborare una perizia su un minore, al centro di una controversa vicenda familiare. Il consulente, nel proprio documento, aveva ritenuto sussistesse, in capo al minore medesimo, una PAS, ossia la sindrome di alienazione parentale per aver, uno dei genitori – discreditando sistematicamente l’ex coniuge – allontanato il giovane dall’altro genitore.

La PAS esiste davvero?

Il giudice ammette che l’inquadramento della PAS come autonoma patologia è ancora al centro di discussioni tra i tecnici del settore, tuttavia è anche vero che essa ha “trovato riconoscimento in ambito scientifico”; il che significa che non sbaglia il CTU che, nella propria perizia, vi si riferisca. Ciò non può qualificarsi come una grave negligenza professionale in quanto, indipendentemente dalla validità o meno di tali opinioni, essere “risultano avere comunque una loro dignità e riconoscimento scientifico”.

Fonte/Credits: www.laleggepertutti.it.

 

4 Comments

  1. Perfidia

    Molto interessante. Trattasi per caso di una cliente del solito avvocato negazionista?

  2. giacinto

    salve, se è possibile vorrei sapere con quali strumenti il ctu ha scoperto che il minore è stato affetto da P.A.S.

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