“Infanzia abusata e figli in ostaggio nel tunnel della conflittualità. PAS. La funzione dell’avvocato fra inganno e deontologia” – avv. Katia di Cagno

Relazione dell’Avv. Katia Di Cagno (Responsabile Settore psico sociale UNCM, Vice Presidente Camera Minorile di Bari) al convegno “PAS: Sindrome di Alienazione Genitoriale: intervento giuridico e psicologico. Fonte: psicologia giuridica.

L’infanzia può essere abusata in molti modi, non necessariamente fisici o visibili. Sebbene l’abuso sessuale sia la forma più evidente di violenza, esiste una gamma svariata di comportamenti molto più subdoli e difficili da scoprire che, devastano il minore perché costituiscono un attacco destabilizzante alla personalità e, provocano gravi conseguenze sul processo di crescita. È difficile credere che tali condotte abbiano una matrice familiare, considerato che la famiglia dovrebbe rappresentare un ambito di potenziale protezione, essendo un sistema generato da vincoli di tipo affettivo, in cui agiscono o dovrebbero agire sentimenti positivi. In realtà, la famiglia, può diventare un ambiente ostile e pericoloso per l’integrità fisica e psichica dei soggetti che ne fanno parte, spesso minori. Se analizziamo un momento patologico della vita della famiglia, cioè la crisi della”coppia coniugale”, in molti casi verificheremo l’insorgere del “conflitto genitoriale”.

Secondo le statistiche, ogni anno 70.000 bambini entrano nel tunnel della conflittualità coniugale e giuridica. Basti pensare all’aumento sia di false accuse ai padri per violenze ai minori, spesso strumentali alla richiesta della decadenza della potestà genitoriale, sia all’impressionante prodursi di gesti sempre più vicini alla follia da parte di genitori coinvolti in aspre conflittualità processuali. E’ inquietante l’eccessiva facilità con cui, in questi casi, ci si convince che di abuso si tratta solo perché di abuso si è cominciato a parlare, soprattutto quando la denuncia di abuso diventa un vezzo di avvocati senza scrupoli, trasformandosi, poi, in una vera e propria strategia legale. Oggi, è importante parlarne, perché incombe il tremendo rischio di una “normalizzazione della cultura del conflitto e della mistificazione dei bisogni affettivi”.

A questo proposito, analizzeremo la Sindrome da alienazione genitoriale, che costituisce un valido modello di genitore distruttivo, il quale rende quel tunnel una strada senza uscita, una vera e propria trappola in cui i figli diventano ostaggi. […]

PAS e normativa italiana

Con la legge 54/2006 composta da cinque articoli, il legislatore ha rivoluzionato il diritto di famiglia introducendo il principio della ‘condivisione genitoriale’, che vede gli operatori del settore impegnati nell’affrontare problematiche che oltre al mondo del diritto, coinvolgono principi etici, sociali e culturali relativi alla posizione del minore nella famiglia e nella società in cui vive. L’innovazione maggiormente evidente riguarda il richiamo dell’opinione pubblica al rispetto di un’eguaglianza sostanziale tra i genitori anche quando la conflittualità e le tensioni agiscono come spinte divergenti, pregiudicando la posizione dei minori che ne sono coinvolti. Il messaggio sotteso è che soltanto il rispetto di una totale par condicio nei confronti del figlio possa salvaguardare il diritto del minore a vedere rispettato, nel caso di separazione tra i genitori, il miglior rapporto possibile con ciascuno di essi (oltre che con i parenti di entrambi i rami). Si tratta di un principio che è stato giusto ribadire perchè troppe volte disatteso dalle parti in conflitto. Inoltre il nuovo scenario si dimostra non soltanto rispondente all’evoluzione del nostro tessuto sociale, ma si allinea altresì con la normativa europea che già da tempo aveva indicato che l’autorità parentale debba continuare ad essere esercitata dal padre e dalla madre anche dopo la separazione e che ciascuno dei genitori debba assumere l’impegno di coltivare le relazioni personali del minore con l’altro genitore anche in condizioni di separazione.

Quanto all’operatività di questi principi, spetterà al Giudice emanare i provvedimenti che siano maggiormente rispondenti all’interesse del minore, fermo restando, tuttavia, che l’affidamento “condiviso” deve ormai ritenersi la soluzione prescelta dal legislatore come regola generale, e dunque prioritaria rispetto all’affidamento monogenitoriale. Nel rispetto di questa prescrizione di base, il genitore che si oppone all’affidamento condiviso deve fornire elementi validi, requisito che di norma si verifica attraverso una consulenza tecnica d’ufficio che coinvolgerà genitori e figli. Questa è la teoria. La pratica è un’altra cosa. Questa legge offre una “visione ottimistica” della separazione, almeno per quanto concerne l’aspettativa di genitori ancora in grado di prendere decisioni razionali e rispettose dei diritti dei figli quando la separazione mette in gioco meccanismi ostativi che rendono difficile differenziare i problemi legati alla conflittualità della coppia da quelli relativi al proprio ruolo di genitori responsabili. L’esperienza giudiziaria e clinica mostra una realtà diversa, dove prevale un clima di odio e rivendicazioni che impedisce l’apertura psicologica necessaria per dare un senso non distruttivo alla fine del matrimonio. La nuova normativa che impone come regola generale l’affidamento bigenitoriale ha imposto anche un cambiamento delle armi e del clima della belligeranza tra i coniugi dal momento che le ragioni prima sufficienti ad assicurare l’affidamento esclusivo della prole (e degli annessi e connessi) adesso non bastano più.

Da qui l’escalation della conflittualità, l’inasprimento del clima della separazione e del ricorso a più radicali ‘mezzi di contrasto’ che, se necessario, possono arrivare anche alla falsa accusa di abuso sessuale sul figlio. In altri termini, il momento della separazione può essere utilizzato dagli ex coniugi per mettere in atto una serie di violenze, estorsioni e ritorsioni reciproche che azzerano l’intento ‘risanante’ della legge sull’affidamento condiviso. Secondo alcuni autori la PAS potrebbe addirittura essere definita una ‘patologia iurigena’, cioè una conseguenza paradossale, un effetto secondario del contesto giudiziario nella gestione della conflittualità familiare. Che il più delle volte il ricorso alla PAS sia strumentale lo si desume dal fatto che il genitore che la invoca, normalmente, non verbalizza direttamente e apertamente le riserve che ha nei confronti dell’altro genitore, non si rivolge a consulenti o a terapeuti per trovare una via di uscita, rifiuta gli incontri e discussioni che permetterebbero una risoluzione dei problemi o una soluzione per liberare il bambino dal conflitto di lealtà, vengono rifiutati anche incontri assistiti da personale professionale. Il genitore manipolatore persegue lo scopo di distruggere il rapporto tra il bambino e l’altro genitore, perciò non mostra nessuno interesse a collaborare con professionisti per la risoluzione dei problemi; anzi, al contrario, fa parte della sua strategia portare dalla sua parte l’operatore. Non è raro che cerchi di influenzare le modalità di comportamento e le procedure degli assistenti sociali e periti. Per esempio, rifiuta la partecipazione al colloquio con l’altro genitore o insiste per essere presente durante gli incontri tra l’altro genitore ed il bambino. In entrambi i casi all’esperto vengono tolte le fonti di informazione più preziose perchè nel primo caso diventa impossibile osservare il rapporto tra i due genitori, nel secondo, l’interazione tra bambino e genitore rifiutato in assenza del genitore manipolatore.

Esperti che resistono ai tentativi di manipolazione vengono declassificati o rifiutati con la giustificazione che l’assistente sociale non ha capito la personalità del genitore ‘cattivo’, non ha capito i suoi trucchi, si è fatto manipolare. Questa è la reazione abituale quando i risultati della perizia non soddisfano le sue aspettative e se non si possono interrompere i contatti con i periti, vengono perseguiti con ricorsi di servizio al fine di farli sostituire. Il contesto giuridico italiano, se solo si consideri che la sindrome da alienazione genitoriale è un disturbo che insorge essenzialmente nel caso di controversie per l’affidamento dei figli si presenta quindi come un terreno ideale per alimentare la conflittualità, dal momento che, come osserva Gulotta, invece di proporre soluzioni impostate sul ‘sistema famiglia’ con al centro l’interesse del minore, avanza rimedi per i singoli protagonisti della vicenda. E’ in questo scenario che si sviluppa questa Sindrome, un comportamento, per alcuni, al limite del patologico, per altri, patologico, finalizzato ad aumentare la probabilità di vedersi affidare il figlio minorenne secondo una modalità esclusiva che aliena, di fatto, l’altro genitore dalla vita del figlio.

Le false denunce

Sul problema delle false denunce esiste una vasta letteratura che è concorde nel ritenere che questo preoccupante fenomeno aumenterebbe nel corso di dispute legali per divorzio e affidamento dei figli, quando motivi di risentimento nei confronti dell’altro coniuge o dinamiche intersoggettive disturbate possono portare a sviluppare fantasie di alterato rapporto genitoriale che possono arrivare fino all’accusa di abuso per colpevolizzare l’ex compagno e ottenere così l’affidamento del figlio. Queste situazioni rappresenterebbero il campo elettivo di manifestazione della Parental Alienation Syndrome che vede come parti attive il bambino ed il genitore ‘alienante’,sul quale il piccolo concentra tutte le proprie energie psichiche mentre la vittima è il genitore indebitamente accusato. Come spiega la teoria, in queste situazioni l’accusante ‘programma’ il figlio inducendolo a dare corpo a false accuse di maltrattamento o, nei casi più gravi, di natura sessuale, in ciò facilitato dall’autonoma capacità del bambino di generare fantasie sessuali, dalla sua elevata suggestionabilità, dalla molteplicità delle informazioni a disposizione (TV,film, fumetti ecc.) che permettono al bambino di acquisire o approfondire conoscenze sul sesso senza bisogno di averne esperienza diretta. Si dovrebbe quindi essere prudenti nell’accettazione di una accusa, a maggior ragione se presentata in concomitanza di una crisi coniugale, se i disturbi del figlio vengono unicamente descritti dal genitore, se il bambino lancia accuse colleriche prive di un riscontro emotivo, se si mostra preoccupato riguardo al sesso,senza però manifestazioni ansiose, depressive o regressive o,infine, quando parla dell’abuso soltanto su sollecitazione del genitore ‘alienante’ dal quale ricerca una conferma al proprio racconto. Il problema sicuramente più serio è lo psichismo del bambino, tanto più indifferenziato quanto più è piccolo, insieme alla notevole capacità immaginativa.

L’organizzazione egocentrica delle strutture cognitive ed espressive, tipica dell’età prescolare, gli impedisce di operare distinzioni fra reale ed immaginario, tra mondo interno ed esterno, con un’elevata probabilità che, raccontando un determinato fatto, mescoli liberamente e imprevedibilmente elementi fantastici e dati oggettivi. Dall’inizio dell’età scolare fino alla pre- adolescenza, questo egocentrismo cede lentamente il passo al ‘pensiero operativo’ di Piaget, con una sempre più raffinata capacità di discernimento e capacità di agire autonomamente senza essere influenzato dalla volontà di altri, agendo quindi attivamente sui propri processi mentali indirizzandoli e finalizzandoli in base a ben precisi scopi, anche se questi ultimi non sono sempre immediati e materiali. Sebbene la questione della fabulazione sembra praticamente superata, può però subentrare la problematica dell’interpretazione della realtà, se non addirittura la menzogna consapevole. Una falsa denuncia può, quindi, sorgere nella mente del minore per meccanismi non coscienti, quando, per la sua età, non è in grado di distinguere tra fantasia e realtà, oppure quando presenta idee deliranti di carattere sessuale, o quando interpreta erroneamente un fatto o le domande dell’adulto, o quando colma vuoti di memoria con informazioni che ne possano dare un senso. Un bambino in età prescolare può però poi fornire false denunce di abuso subite da un genitore o perché suggestionato dall’altro genitore, o perché, trovandosi nello stadio edipico, può tendere ad interpretare erroneamente le cure del genitore, o perché i suoi processi di pensiero sono confusi dalla prevalenza del processo primario o perché può essere investito dalle identificazioni proiettive del genitore dominante nella sua cura e custodia.

Altre volte, invece, una falsa accusa può sorgere nella mente del bambino per meccanismi coscienti, quando già conosce il significato della menzogna e la costruisce in seguito a frustrazioni o disappunto, da cui la necessità di cercare di comprendere se abbia eventuali motivi relazionali per mentire. Fra questi si può innanzitutto citare la disperazione del minore che, attraverso la menzogna, cerca di uscire da una difficile situazione familiare, situazione in cui può anche subire la forzatura da parte del genitore che ha eventualmente chiesto la separazione. L’esistenza dall’infanzia fino alla pre-adolescenza, di una correlazione tra livello di maturazione del minore e la qualità affettiva dell’ambiente familiare, in condizioni di crisi familiare, può rendere difficile per il bambino elaborare propri punti di vista e proprie scelte sia per l’ansia che la situazione di fragilità familiare gli procura, sia per il timore di perdere appoggi e punti di riferimento già molto precari. Infatti, in queste situazioni conflittuali,il minore può essere indotto a dichiarazioni non veritiere, perché diviene un ‘intermediario trasparente’ tra i coniugi, manipolato o suggestionato dal genitore che può aver sviluppato una fantasia di abuso, e quindi può essere portato a mentire per lealtà, fornendo racconti precisi e dettagliati che rimangono identici anche con il passare del tempo.

Va inoltre considerato che un bambino fra sei e nove anni, quando la competenza del giudizio morale non è ancora sufficientemente sviluppata, può facilmente giungere ad un uso strumentale ed egoistico delle proprie accresciute capacità mentali, giungendo a mentire unicamente per compiacere il genitore a cui è più legato e punire l’altro, fermamente convinto di aver agito giustamente. Il numero delle intenzionali false rivelazioni di abuso sessuale del minore sarebbe inoltre andato aumentando in relazione al grande risalto che i media danno al fenomeno, che favorisce una maggiore possibilità di elaborazione fantastica di informazioni non sufficientemente mediate dall’ambiente, fino ad arrivare a veri e propri fenomeni di ‘contagio di gruppo’. I bambini piccoli possono poi incorrere in menzogne deliberate quanto quelli più grandi, bugie create per ottenere qualche vantaggio personale, per risolvere un contenzioso affettivo con un genitore, attuando, una sorta di vendetta, o per coprire la loro vita sessuale. In queste situazioni i loro comportamenti sono guidati dall’immaginazione incontrollata, da una proiezione di pensieri e desideri fantasiosamente trasformati in realtà. Altre volte si può trattare di una vera e propria forma di ‘mitomania infantile’. […]

Conclusioni

Il fenomeno PAS quanto è conosciuto nella realtà italiana? I segnali che arrivano dalla ricerca e dalla letteratura disegnano una situazione non del tutto rassicurante per i seguenti motivi:

  • Non sembra ancora compiutamente acquisita da parte dei professionisti deputati a valutare queste situazioni una conoscenza approfondita della materia ed un aggiornamento continuo sulla letteratura internazionale.
  • La valutazione deve essere affidata a persone che abbiano una specifica competenza professionale in materia, requisito che spesso, in pratica, non viene soddisfatto.
  • Se manca una specifica conoscenza dello strumento, è facile confondere con una situazione di alienazione genitoriale il giustificato o giustificabile desiderio di un figlio di stare con uno dei genitori, quando l’altro è considerato negativamente. Anche nelle famiglie normalmente unite, e in assenza di manipolazioni o denigrazione, i figli possono allearsi con un genitore e rifiutare l’altro. Dal momento che il clima rovente e persecutorio delle separazioni spesso induce gli attori della contesa ad attribuire le cause di qualsiasi disagio all’azione ostile della fazione avversa, l’accusa di aver ’alienato’ il figlio potrebbe essere anche solo un malevolo sospetto corredato da apparenze. Per non parlare del concetto di programmazione. E’ naturale che un genitore, per educare il figlio, gli trasmetta la sua realtà, e che questa realtà possa essersi profondamente alterata riguardo all’ex partner, dopo la separazione. Perciò diventa impossibile distinguere quello che in buona fede il genitore trasmette al figlio a scopo educativo, e quanto egli faccia con l’intento doloso di allontanare il figlio dall’altro genitore (Gulotta, 1998, 2009).
  • E’ vero che il termine PAS ha iniziato a circo lare all’interno dei Tribunali italiani, ma le sentenze al riguardo sono molto rare, non esiste ancora un chiaro riconoscimento della Sindrome da parte della giurisprudenza e quindi ancora non ci sono elementi sufficienti per effettuare un monitoraggio della situazione
  • E’ molto difficile l’esatta decifrazione di queste vicende che come dato condiviso, lasciano intravedere la presenza di un disegno più o meno coscientemente elaborato, in genere dalla madre, per ‘liberare’ la bambina da un padre ritenuto inadeguato e riportarla definitivamente in contesto ritenuto più appropriato.

Si tratta di un quadro, purtroppo frequente, che potrebbe richiamare un altro costrutto, la “Sindrome della Madre Malevola” (Malicious Mother Syndrome) elaborata e descritta dal prof. Ira Daniel Turkat, Ph.D. (Clinica Psichiatrica dell’Università di Stato della Florida 1995, 1999) caratterizzata dal bisogno/desiderio di recidere il legame padre-figlio. Per raggiungere lo scopo di impedire al padre un normale ed affettuoso rapporto coi figli, gli si attribuiscono comportamenti perversi che hanno come scopo non solo quello di ottenere l’affidamento del figlio, ma anche quello di fare del minore una proprietà esclusiva da cui il padre è completamente tagliato fuori. Questo processo si struttura in una varietà di azioni intraprese dalla madre al fine di allontanare fisicamente e psicologicamente il figlio dal genitore. Si va dalla calunnia diretta a quella più subdola, da un comportamento teso a sminuire la figura paterna agli occhi del bambino alla denuncia di abuso sessuale, dall’escludere il padre dal contatto con le persone, come i professionisti, ai quali la madre si rivolge per portare a buon fine i suoi piani, alla giustificazione del comportamento alienante come necessario per il bene al bambino che secondo la madre (e chi meglio di lei lo può sapere) vive il padre come stressante. Ostacolare il rapporto padre-figlio, impedire la continuità del rapporto affettivo con il genitore significa introdurre un elemento di grave disturbo per lo sviluppo psico-fisico del minore. La madre affetta dalla sindrome della “Madre Malevola” agisce, in pratica, mettendo in atto una sorta di boicottaggio fisico (ponendo ostacoli agli incontri) e psicologico (denigrando la figura paterna) quasi impossibile da contrastare e talvolta da provare; soprattutto se si considera che il rapporto del genitore affidatario è praticamente quotidiano ed esclusivo.

La sentenza Cass. pen., sez. III, n.121/07 fa esplicito richiamo alla necessità di considerare le “dinamiche parentali” laddove afferma che soprattutto nei casi di presunto abuso intrafamiliare e’ necessario che il perito incaricato della valutazione sia consapevole della possibilità che le accuse di abuso sessuale rivolte ad uno dei due genitori, solitamente il padre, possano essere il frutto e l’espressione dell’accesa conflittualità genitoriale nella quale il minore è chiamato – anche attraverso manovre e istanze inconsapevoli agli stessi protagonisti – a schierarsi al fianco di uno dei due. Sono questi i casi delle cosiddette Sindrome da Alienazione Parentale o della Madre Malevola, due patologie relazionali che possono presentarsi nelle situazioni di separazione e divorzio conflittuali a causa di un grave fraintendimento della realtà. In questi casi, certamente più difficili da diagnosticare, le accuse di abuso sessuale sono il risultato di una co-costruzione narrativa che poggia sul fraintendimento iniziale, amplificato dai successivi scambi comunicativi tra il bambino e le varie figure adulte che lo interrogano. Chi interagisce con il minore avendo nella mente – a causa di una comunicazione ambigua e passibile di più interpretazioni – la terribile paura che questo possa essere stato oggetto di molestie sessuali, può facilmente credere di essere solo il depositario del racconto del bambino, mentre in realtà può partecipare inconsapevolmente alla costruzione del fattoide, ovvero ad una realtà costruita dal linguaggio, una realtà che ha l’apparenza del fatto senza però esserlo. Analizzando questa sindrome, possiamo affermare che anche l’avvocato che si occupa di famiglia e minori può essere vittima di un inganno o essere oggetto di manipolazioni.

E allora qual è la funzione dell’avvocato tra i doveri deontologici e le ipotesi di inganno? Uno dei doveri deontologici importanti è legato alla formazione specialistica e multidisciplinare che gli consenta di sospettare, e quindi approfondire alcune dinamiche (anche a mezzo di altre figure professionali), che come abbiamo visto sono patologiche ma assolutamente ben celate. Un altro dovere deontologico è quello di collaborare con glia altri operatori, al fine di giungere a quella verità che consenta non solo una effettiva tutela del minore, ma anche un possibile recupero del soggetto abusante che evidentemente abbisogna di un sostegno psico-terapeutico. Un buon avvocato è tenuto ad agire sempre e direttamente nell’interesse del cliente, ma la sua competenza tecnica, specifica e multidisciplinare, deve non solo garantire e tutelare il diritto del minore, ma deve, altresì, allontanare il rischio di strumentalizzazioni da parte del cliente, cui conseguirebbe un pregiudizio per minore stesso.

L’avvocato specializzato, che sente su di se’ anche un ruolo sociale, non avrà una visione miope, ma una visione globale che, terrà conto di tante variabili, a volte sfumature, utili alla ricerca della verità. Dobbiamo tendere ad una verità che non sia solo una verità processuale. Nietzshe diceva: tutti abbiamo paura della verità” ….. “errore non è cecità, ma viltà; ogni progresso, ogni passo innanzi nel cammino verso la conoscenza è frutto del coraggio” e questo deve essere segno indicatore di un avvocato responsabile, che grazie alla sua competenza può evitare di essere al servizio di chicchessia. Questo forse permetterà a tanti minori, di uscire dal tunnel o, di intravedere alla fine una luce, che non rappresenti, però, l’ennesimo treno in arrivo.

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