Nell’ambito dei procedimenti separativi della coppia genitoriale, incombe all’autorità nazionale prima di tutto l’obbligo di prevedere, disciplinandoli, i rapporti del figlio con il genitore non convivente prevalentemente, con celerità e determinazione e senza discriminazioni.
Perché l’obbligo positivo dello Stato sia soddisfatto, non è sufficiente solo l’assunzione di provvedimenti che prevedano astrattamente la frequentazione e la disciplinino: infatti, la Corte ha più volte specificato che non sussiste violazione dell’art. 8 solo se i provvedimenti sono congrui rispetto al risultato e tali siano anche tutti i comportamenti dei vari soggetti che a diverso titolo di responsabilità debbono renderli effettivi nelle concrete dinamiche del nucleo familiare.
La congruità del comportamento delle autorità nazionali ai sensi dell’art. 8 viene insomma valutata in base alla concreta funzionalità di tutti i passaggi posti in essere dalle stesse in un disegno teleologicamente strutturato e connesso in ogni sua parte alla riunificazione del nucleo familiare e/o all’implementazione con modalità adeguate dei rapporti del figlio con il genitore che non vive con lui. Non è insomma sufficiente la previsione astratta di incontri: è necessario che ‘step by step’ le autorità abbiano concretamente ideato prima, e efficacemente attuato poi, un progetto concreto e adatto al singolo caso.
Ciò ha un rilievo particolare –come dopo si vedrà- sia per quel che riguarda il contenuto sia per quanto riguarda l’esecuzione dei provvedimenti che prevedono la riunione dei genitori con i figli o il concreto svolgersi della loro relazione e del diritto di visita e frequentazione [V.A. M. c. Serbia cit.: “In cases concerning the enforcement of decisions in the sphere of family law, the Court has repeatedly found that what is decisive is whether the national authorities have taken all necessary steps to facilitate the execution as can reasonably be demanded in the special circumstances of each case (see, mutatis mutandis, Hokkanen v. Finland, cited above, § 58; Ignaccolo-Zenide, cited above, § 96; Nuutinen v. Finland, cited above, §128; Sylvester v. Austria, nos. 36812/97 and 40104/98, § 59, 24 April 2003).” ].
Le misure debbono essere evidentemente adeguate e lo sono in ragione anche della loro frequenza e celerità poiché il passaggio del tempo ha conseguenze irrimediabili per le relazioni tra il minore e il genitore che non convivono [V.A. M. c. Serbia cit.: “In this context, the adequacy of a measure is to be judged by the swiftness of its implementation, as the passage of time can have irremediable consequences for relations between the child and the parent who do no cohabit”].
Nei provvedimenti in tema di tutela del diritto di visita del genitore non convivente con il figlio, il motivo conduttore è che il diritto alla relazione deve essere regolamentato e protetto dalle autorità nazionali che debbono attivarsi affinché tale interesse si realizzi nella concreta dinamica esistenziale del nucleo familiare considerato. Insomma, l’ingerenza dello Stato che deve qualificarsi indebita ai sensi dell’art. 8 si verifica non solo quando le pubbliche Autorità pongono in essere provvedimenti invasivi e intrusivi della sfera di libertà e autonomia dei nuclei familiari, ma anche quando omettono di attivarsi in modo funzionale allo sviluppo del legame genitore/figlio. In concreto lo Stato deve assumere decisioni e porre in essere misure atte e adeguate in concreto a riunire il genitore con il figlio.
Il principio trovò sua declinazione nel noto caso Scozzari e Giunta c. Italia nel quale la Corte ritenne sussistente la violazione dell’art. 8 censurando, tra l’altro, l’esiguo numero degli incontri tra madre e figli e l’eccessiva distanza temporale tra gli stessi, che non consentiva un riallacciamento dei rapporti tra la ricorrente ed i minori, e stigmatizzò l’eccessiva libertà e discrezionalità con cui i Servizi Sociali avevano fissato il calendario degli incontri, modificando la portata delle decisioni del giudice che, dal canto suo, aveva omesso di vigilare sull’attività dei Servizi stessi.
Da parte dell’Autorità Nazionale, insomma, deve essere fatto tutto il possibile per consentire la realizzazione del diritto di visita del genitore non convivente con il figlio: altrimenti si realizza una violazione dell’art. 8 della Convenzione.
Alcune recenti pronunce sono particolarmente interessanti in tema di cosiddetta Sindrome da Alienazione Parentale: si tratta del fenomeno delle manovre pressorie e manipolatorie sul figlio minore da parte di uno dei genitori al fine di alienarlo progressivamente all’altro, fino a che il figlio, appiattendosi sulle posizioni del genitore alienante, fa proprio il rifiuto del genitore alienato che viene estromesso dalla sua vita. [CEDU, sent. 10 febbraio 2011, Tsikasis c. Germania, ric. 1521/06: nella crisi di relazione tra genitori, anchei n quella più conflittuale, non deve venire mai meno il diritto di visita del genitore non affidatario nei confronti del figio minore. Determina quindi una violazione dell’articolo 8 della Convenzione, il comportamento del genitore che, attuando dinamiche alienanti nei confronti dell’altro, impedisca a quest’ultimo ed al proprio figlio di incontrarsi, limitando di fatto l’esercizio del diritto di visita a venti ore totali nell’arco di 10 anni di separazione. S. A. R. GALLUZZO, L’osservatorio comunitario in Famiglia, persone successioni, 2007, 6, 571 esamina 6 provvedimenti: CEDU, sent. 9 gennaio 2007 def. 9 aprile 2007, ric. n. 26634/03, Kriz c. Repubblica Ceca; CEDU, sent. 18 luglio 2006 def. 11 dicembre 2006, ric. n. 26141/03, Fiala c. Repubblica Ceca; CEDU, sent. 18 luglio 2006 def. 18 ottobre 2006, ric. n. 7550/04, Reslová c. Repubblica Ceca; CEDU, sent. 9 gennaio 2007 def. 9 aprile 2007, ric. n. 27726/03, Mezl c. Repubblica Ceca; CEDU, sent. 18 luglio 2006 def. 11 dicembre 2006, ric. n. 27145/03, Pedovic c. Repubblica Ceca; CEDU, sent. 18 gennaio 2007 def. 18 aprile 2007, ric. n. 14044/05, Zavrel v Repubblica Ceca; sentenze che riguardano tutte la tutela del diritto del genitore non convivente con il figlio e nelle quali viene riscontrata violazione degli artt. 6 e 8 della Convenzione in ragione dell’inattività o dell’inadeguata attività delle Autorità Nazionali a tutela dei rapporti tra genitore non convivente e figlio minore. ]
La Corte EDU se ne occupò, tra gli altri casi, proprio a proposito del nostro Paese già nel caso Bove c. Italia [CEDU, sent. 30 giugno 2005 def. 30 novembre 2005, ric. n. 30595/02, Bove c. Italia. La Corte EDU ritenne che le Autorità Nazionali non avessero posto in essere attività ragionevole per realizzare il diritto di visita del padre nei confronti del figlio em anzi, lo avessero onerato di incombenti inutili con conseguente vi fosse stata inattività da parte delle Autorità Nazionali In quel caso escluse vi fosse stata violazione dell’art. 8].
E’ tornata anche recentemente sull’argomento nei confronti del nostro Paese nel caso Piazzi c. Italia [CEDU, sent. 2 novembre 2010 def. 2 febbraio 2011, ric. n. 36168/09, Piazzi c. Italia] che riguarda un procedimento per l’affidamento di figli minori caratterizzato da alta conflittualità tra i coniugi; l’Autorità Giudiziaria aveva conferito espressa delega ai servizi sociali in ordine all’esecuzione del successivo provvedimento, ma gli incontri tra figlio minore e genitore non erano avvenuti. La Corte di Strasburgo precisa che i Servizi debbono agire tempestivamente, attuando misure sufficienti ed adeguate per far rispettare il diritto di visita del genitore non affidatario. In ogni caso, devono adoperarsi per ripristinare gli incontri con il figlio minore, specie se si sia stabilito che ciò corrisponda al suo superiore e preminente interesse, e vi siano circostanze ostili al genitore non affidatario, idonee a consolidare nel tempo situazioni di fatto, assolutamente distanti dalle decisioni assunte con provvedimento del Tribunale (nella specie, si trattava di minore sotto l’influenza esclusiva del genitore collocatario, che poneva in essere agiti inquadrabili nell’ambito di una sindrome da alienazione parentale, come tali riconosciuti nella perizia psicologica espletata nel corso del procedimento).
Tuttavia nel caso V.A.M c. Serbia, la Corte EDU ha ritenuto che nei casi di rifiuto radicato del figlio minore a incontrare il genitore alienato non siano desiderabili rimedi coercitivi nei confronti del figlio stesso [“Finally, the Court has held that although coercive measures against the children are not desirable in this sensitive area, the use of sanctions must not be ruled out in the event of unlawful behaviour by the parent with whom the children live” (see Ignaccolo-Zenide).], mentre precedentemente [CEDU, sent. 27 giugno 2000, ric. M. 32842/96, Nuutinen c. Finlandia] aveva affermato che tali rimedi non sono da escludere se il rapporto con il genitore che non ne ha la custodia e che viene rifiutato è nell’interesse de figlio stesso. D’altra parte Strasburgo ha invece affermato che non può essere invece escluso (eluso) l’uso di sanzioni nei confronti del genitore convivente che, con il suo illegittimo comportamento, ostacoli il rapporto con l’altro genitore [V.A.M. c. Serbia cit.; Fiala c. Repubblica Ceca], ma deve trattarsi anche di misure adeguate e tali da stimolare effettivamente la ripresa degli incontri. In realtà, si legge nella stessa decisione, i tentativi di esecuzione -sia del provvedimento interinale di visita sia di quello definitivo- erano stati molteplici ma tutti vani. Secondo la Corte EDU, il giudice nazionale aveva fallito nell’utilizzare gli strumenti di esecuzione pure esistenti ed aveva onerato la ricorrente di incombenti tanto inutili quanto non previsti; non aveva, infine, fatto ricorso agli strumenti coercitivi pure previsti dalla legge [V.A. M. c. Serbia cit.: “Further, throughout the period at issue, the Municipal Court failed to make use of the available domestic procedural tools to have the respondent served formally (see paragraphs 60, in particular Article 145 of the Civil Procedure Act 1977, and 62 above, as well as paragraphs 60 and 61 passim), being content instead occasionally to order the applicant to provide the respondent’s address even though she was clearly not under a legal obligation to do so (see paragraphs 32 and 60 above, in particular Articles 145 and 148 of the Civil Procedure Acr 1977, as well as paragraph 61) Finally, despite the respondent’s consistent attempts to avoid taking part in any proceedings (see paragraphs 15, 37 and 50 above), it would appear that the Municipal Court had not even considered the use of coercion pursuant to the relevant enforcement procedure rules (see paragraphs 29 and 65 above).” ].
La Corte di Strasburgo ha quindi ritenuto sussistente la violazione dell’art. 8 della Convenzione con riguardo alle specifiche circostanze del caso, incluso l’inutile decorso del tempo, ed alla luce del criterio fondamentale del miglior interesse della minore [V.A. M. c. Serbia cit.: “Having regard to the facts of the case, including the passage of time, the best interests of S.M., the criteria laid down in its own case-law and the parties’ submissions, the Court, notwithstanding the State’s margin of appreciation, concludes that the Serbian authorities have failed to make adequate and effective efforts to execute the interim access order of 23 July 1999. There has, accordingly, been a breach of the applicant’s right to respect for her family life and a violation of Article 8 of the Convention.” ].
In altro recentissimo caso è stata ad esempio ritenuta insufficiente l’applicazione della sola sanzione pecuniaria a carico del genitore non affidatario del minore ma collocatario di fatto dello stesso e che aveva impedito le relazioni tra il minore e l’altro genitore [CEDU, sent. 11 gennaio 2011, ric. n. 49868/08, Bordeianu c. Moldavia. In questo caso era il padre a impedire il rapporto della figlia con la madre. La corte osserva che l’ammenda non può costituire una misura sufficiente ed adeguata a garantire l’esecuzione del diritto di visita del genitore non convivente con il figlio minore].
Non solo: in caso di separazione dei genitori, l’effettivo esercizio del diritto di visita dei figli minori deve essere riconosciuto anche ai nonni in quanto anche le relazioni tra nonni e nipoti rientrano nell’ambito di protezione dell’articolo 8 della Convenzione [CEDU, sent. 2 novembre 2010 def. 2 febbraio 2011, ric. n. 14565/05, Nistor c. Romania. Il bambino era presso i nonni paterni che hanno impedito sistematicamente il suo rapporto con la mamma e i nonni materni. La Corte nota che i ricorrenti, dopo vari tentativi di visita del bambino, sono rimasti inattivi, ma che tale inattività non vale a esonerare le Autorità dagli obblighi loro incombenti di mettere in esecuzione un provvedimento di visita: tanto più quando la situazione è conflittuale, le Autorità debbono intervenire.].
Pertanto, pur in presenza di animosità tra i genitori e, in generale, tra le loro famiglie, deve essere garantito l’effettivo esercizio del diritto di visita tra genitori non affidatari e minore e tra quest’ultimo ed i suoi nonni. Anche in questo caso il criterio che costituisce contenuto e al contempo limite della tutela di cui all’art. 8 è il superiore e preminente interesse del minore: in caso di sua pretermissione o travisamento, si ha violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
Una particolare attenzione è dedicata dalla giurisprudenza della Corte EDU al fattore tempo. Esso rileva in modo particolare considerato che il figlio minore è persona in età evolutiva: da una parte la prognosi sul suo sviluppo psico-fisico deve essere quindi operata in una prospettiva di maturazione complessiva nel lungo periodo, essendo di per sé una valutazione a breve termine contraria al di lui interesse; dall’altra l’inutile decorso del tempo senza che il minore possa ricongiungersi ai propri genitori – se adeguati e idonei – da addebitarsi alla lunghezza processuale o all’inadeguatezza delle misure attuate, è di per sé contrario all’interesse del minore perché intrinsecamente inconciliabile con le sue tappe evolutive e, quindi, dannoso per il suo corretto sviluppo psico-fisico.
D’altra parte, se l’inutile e ingiustificato decorso del tempo nel ricongiungimento del minore con i genitori a motivo dei comportamenti della pubblica autorità è quindi sintomatico di per sé della violazione dell’art. 8 Convenzione, la Corte europea avverte che tale inutile decorso del tempo non può essere considerato successivamente motivo ostativo per non attuare il ricongiungimento stesso [Dabrowska c. Polonia].
Maria Giovanna Ruo
Presidente di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale
Testo completo:
http://www.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/697_2011_1174_12620.pdf